CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 35513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10254-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci ed amministratori della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] e ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3172/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto del ricorso, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo: Rilevatoche: La Corte d’appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci e amministratori della [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo in relazione all’accertamento di contratto di affittanza agraria avente ad oggetto il compendio immobiliare della “Concessione dello sfalcio erba con sedime demaniale” per la successiva cessione del compendio da parte dell’originario ente concedente al Comune di Bovolone. Rilevatoche la concessione era già scaduta il 10 novembre 2017 quando, i n data 27 febbraio 2018,il Comune di Bovolone era stato immesso nel possesso degli immobili a seguito di decreto del 23 febbraio 2018, l a c orte territoriale , conformemente al primo giudice, ha disatteso la giurisdizione ordinaria a favore del giudice amministrativo presuppone ndo la domanda l’accertamento dell’ultravigenza della concessione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci e amministratori della [OSCURATO:PERSONA] e Roberto hanno proposto ricorso per cassazione, da cui il Comune di Bovolone si è difeso con controricorso.Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile, che l o ha p o s to nel ruolo dell'adunanza camerale del 19 gennaio 2023, in relazione alla quale il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nel senso del rigetto del ricorso;sia i ricorrenti sia il controricorrente hanno poi depositato memoria . Con ordinanza interlocutoria depositata il 24 marzo 2023, la causa è stata rimessaalla P rim a P residente per valutarne l'assegnazione alle S ezioni U nite in considerazione del fatto che i motiviprimo e secondo riguardano questione di giurisdizione. Assegnato dunque il ricorso a questeSezioni U nite, il P rocuratore G enerale ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della giurisdizione amministrativa;sia i ricorrenti sia il controricorrente hanno depositato ulteriore memoria. Considerato che: 1. Il ricorso si fonda su due motivi. 1.1 Il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., denuncia violazione delle norme relative alla giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli articoli 56 bis l. 98/2013, 6 d.lgs. 228/2001 e 1, secondo comma, l. 203/1982, nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione. In sostanza si deduce che il giudice d’appello abbia ignorato il fatto della cessione dei terreni al Comune, con conseguente modifica della loro natura da beni demaniali in beni del patrimonio disponibile, e quindi oggetto di disciplina privatistica; e la questione di scadenza della connessione sarebbe una questione di merito non incidente sulla determinazione della giurisdizione. Inoltre si rileva che la questione della giurisdizione va deci sa in base alla configurazione della domanda e non all’esito del giudizio. 1.2 Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione dell’articolo 133, primo comma, d.lgs. 104/2010 per essere stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa in relazione a terreni non più qualificabilidemaniali.2.1 I l primo motivo, a prescindere dal contenuto eterogeneo, non regge in quanto i ricorrenti non giungono a confronta rsi adeguatamente con l’affermazione della sentenza d’appello per cui , quando con il decreto del 23 febbraio 2018 l’Agenzia del Demanio aveva trasferito il compendio del demanio pubblico dello Stato al Comune di Bovolone, con immissione del suddetto Comune nel possesso in data 27 febbraio, la concessione dei beni era ormai scaduta. Tale affermazione, dai ricorrenti appunto non considerata , dimostr a invero la manifesta infondatezza della denuncia di pretesa violazione di norme non più applicabili: si tratta, in realtà, di una censura presupponente proprio l'accertamento della scad enza della concessione, spettante al giudice amministrativoalla luce dell'articolo 133, primo comma , lettera b), c . p.a., non ricorrendo ictu oculil'ambito di eccezione delineato dalla stessa norma a favore della giurisdizione ordinaria, che non attiene a l la sussistenza del rapporto , dispiegandosi invece nella sua attuazione(“le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi al rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità,canoni ed altri corrispettivi … ”). La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha da tempo chiarito la spartizione delle giurisdizioni discendente da questa norma ; la recente S.U. ord. 24 m aggio 2022 n. 16763 , massimata, ben riassume che , qualora si tratti appunto di concessione di beni pubblici,la causa relativa una domanda di rilascio del bene per avvenuta cessazione del rapporto concessorio rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto la pubblica amministrazione vi riveste una posizione paritetica a quella del privato concessionario, non occorrendo verificare l'esercizio di poteri autoritativi;e precisa appunto che la norma sopra invocata attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti ad atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ciò tuttavia presupponendo“la persistente efficacia del titolo concessorio”. Nell’ipotesi invece in cui non sussista questione di adempimento/inadempimento nell'ambito appunto del rapporto paritetico tra le parti, bensì ricorr a l'esercizio del potere concessorio dell'Amministrazione - il che ricade ovviamente anche s ull'accertamento della conformazione della concessione in termini di durata - , opera la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'articolo 133 , primo comma , lettera b), c.p.a. (ex multis,sempre tra i più recenti arresti massimat i cfr. a nche S.U. ord.27 ottobre 2020n. 23591 e S.U. ord. 30 luglio 2020 n. 16459 ; recentissima , riconosce appunto la giurisdizione amministrativa esclusiva in ordine alla questione della persistenza o meno di un rapporto concessorio , e dunque al la sua sussistenza,S.U. ord. 19 giugno 2023 n. 17524 , non massimata ). 2.2 L'applicazione di questo insegnamento consolidatonon viene meno poi per l’ulterioreargomento dei ricorrenti per cui, ai fini di determinare la giurisdizione, rileverebbe il contenuto della domanda e non l’esito del giudizio,argomento che non mostra alcuna pertinenza . I nfatti, a tacer d’altro , nel caso in esame la domanda - come espo sta proprio dagli stessi ricorrenti - di accertamento dell’esistenza di un rapporto avente ad oggetto un bene del patrimonio disponibile, sottoposto alla disciplina privatistica, e altresì di accertamento di un diritto soggettivo alla detenzione del bene, di cui si rivendica l’attuazione, presuppone ineludibilmente - e quindi lo contiene quale domanda implicita - , l’accertamento del presupposto della vigenza della concessione al momento della cessione dei beni.E tutto questo palesemente rende infondato pure il secondo motivo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conferma della giurisdizione amministrativa, condannando i ricorrenti - in solido per il comune interesse- a rifondere le spese al controricorrente , liquidate come da dispositivo . Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso, d ichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo ; condanna solidalmente i ricorrent i a rifondere a l contro ricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di €4.000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il r