CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 09857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19713/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per procura in atti -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 2636/2021 depositata il05/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, in epigrafe, che ha ritenuto che egli non avesse fornito nuovi elementi di valutazione utili ai fini dell’accoglimento della domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionalee per motivi umanitari; che i primi tre motivi, denuncianti violazione di legge e omesso esame di fatto decisiv o , sono aspecifici, limitandosi a lamentare la mancata valutazione di un “affidavit” riguardante i fatti narrati e i timori rappresentati dal richiedente, senza specificarne il contenuto e impropriamente imputando anche al diverso Tribunale che esaminò la sua prima domanda di non averlo esaminato, senza precisare l’esito dell’eventuale impugnazione proposta ; che i suddetti motivi si risolvono in una istanza di rivisitazione di giudizi di fatto motivatamente compiuti dal giudice di merito, ai fini della valutazione della credibilità del racconto e delle condizioni di sicurezza nel suo paese di provenienza; che analoga sorte hanno i restanti motivi: il quarto sul deficit di tutela individuale offerta dalle istituzioni nigeriane rispetto alle forme persecutorie presenti nel paese e il quinto sulla protezione per motivi umanitari, i quali non scalfiscono le argomentat e valutazioni fattuali compiute (anche con riferimento a fonti informative richiamate)nell’ordinanza impugnata con esito diverso da quello auspicato dal ricorrente; che il ricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, essendosi il Ministero limitato a depositare “una nota per la partecipazione all’udienza” senza svolgere attività difensiva. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1 bis del