CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 1962
Cassazione n. 20590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1962 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo sulla determinazione della pena costituiscono generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravità del fatto e della gravata personalità del ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo è genericamente proposto; Ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato trattandosi di giudizio di rinvio limitato alla pena e rispetto al quale, pertanto, era irrevocabile l'affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il PrO idente [OSCURATO:PERSONA] Giorg4 Fidelbo £ur. [OSCURATO:PERSONA] n et,. I