CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Benevento, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in quella di anni due, mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea applicazione della legge penale, omessa o illogica motivazione sull'attività di "spaccio" addebitata all'imputato. II) Erronea applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena comminata e sulla disposta riforma della sentenza di primo grado relativamente alla continuazione del reato. III) Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla chiesta applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., vizio risultante dal testo della motivazione. Con motivi aggiunti, la difesa insiste nell'accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, richiamandosi ai motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto alla prima doglianza, nella quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato e si sostiene l'uso personale delle sostanze stupefacenti cadute in sequestro, si osserva quanto segue. La Corte territoriale ed il giudice di primo grado, sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie, hanno ritenuto come il ricorrente fosse dedito all'attività del commercio di sostanza stupefacente, escludendo, in modo logico e coerente, l'alternativa ipotesi prospettata dalla difesa dell'uso personale della droga detenuta. All'uopo i giudici hanno valorizzato l'aspetto riguardante il quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, già suddiviso in dosi, e la sua diversa qualità (circa 24 dosi di eroina e 20 dosi di hashish). Oltre a ciò hanno osservato come il ricorrente fosse stato sorpreso per strada con alcune dosi di sostanza stupefacente (eroina e hashish) ed una somma di danaro contante, pari ad euro 450, non giustificabile rispetto alle condizioni economiche del prevenuto. Hanno posto anche in rilievo che nell'abitazione del ricorrente era stata rinvenuta una busta contenente una sostanza polverosa utile per il "taglio" della droga e 14 "tubetti" in plastica vuoti. Alla stregua degli accertamenti di polizia effettuati nel corso delle indagini, si legge in sentenza, sono stati individuati ulteriori elementi deponenti per la ricostruzione offerta in motivazione: sul cellulare dell'imputato sono stati rinvenuti i messaggi che l'imputato aveva scambiato con tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso in dibattimento, aveva confermato di avere acquistato sostanza stupefacente dall'imputato in un paio di occasioni, aggiungendo che, in altre occasioni, il ricorrente provvedeva a cedergli lo stupefacente a titolo gratuito. Il contenuto di uno di questi messaggi, in cui si faceva riferimento ad una cessione a titolo oneroso, confermava, secondo l'assunto dei giudici, l'attendibilità della deposizione ("Dai fra fammi il piacere noi siamo amici, 25 ho"). Ebbene, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato con riferimento alla fattispecie in contestazione, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, il ricorso tende a sollecitare da parte della Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del compendio probatorio esaminato dai giudici di merito e delle testimonianze acquisite in dibattimento. Giova richiamare sul punto l'orientamento unanime di questa Corte, in base al quale esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207945; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 11/02/2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Pertanto, al cospetto di una motivazione logica e coerente, sostenuta da plurimi richiami alle risultanze in atti, le censure difensive, versate in fatto e fondate su una diversa interpretazione del compendio probatorio, sono irricevibili. 3. Quanto alle plurime doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si osserva quanto segue. La Corte di appello ha ridotto la pena detentiva inflitta all'imputato in quella di anni due e mesi due di reclusione; la difesa, dal canto suo, lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio riservato al suo assistito e l'inadeguatezza della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Deve rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è noto l'orientamento di questa Corte, in base al quale il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) La motivazione a sostegno della concreta pena inflitta all'imputato e del diniego delle attenuanti generiche è immune da censure e conforme ai principi richiamati: nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio la Corte di merito pone in evidenza, ai fini della quantificazione della pena e del diniego del beneficio invocato, la gravità del fatto, in ragione del quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente detenuta, e la non occasionalità dell'attività di spaccio a cui era dedito il ricorrente sulla base degli elementi emersi in istruttoria, richiamati nel corpo della sentenza. La questione riguardante la carenza di motivazione in ordine alla invocata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata: la pena irrogata, invero, è superiore al limite di concedibilità. Secondo condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, deo. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157).Del pari inammissibili, per carenza d'interesse, risultano i rilievi proposti dalla difesa con riguardo alla pena pecuniaria. La Corte d'appello è caduta in errore, comminando all'imputato, in dispositivo, la sola pena detentiva (anni due e mesi due di reclusione); l'errore, tuttavia, risulta favorevole all'imputato. Ebbene, secondo condivisibile orientamento, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre rimedio (Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453, così massimata: «In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius"»). Del pari manifestamente infondati sono i rilievi riguardanti la disposta confisca della somma di danaro nella disponibilità del ricorrente. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello, che ha condiviso la motivazione espressa dal Tribunale, hanno giustificato la confisca della somma di danaro, valutando il nesso di pertinenzialità con l'attività di vendita della sostanza stupefacente emersa nel corso della istruttoria e ritenendo non altrimenti giustificato il possesso della somma di danaro in relazione alle condizioni economiche del ricorrente. La difesa si oppone alla interpretazione dei giudici di merito con argomentazioni riguardanti la capacità patrimoniale dell'imputato del tutto generiche e assertive. 4. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di merito, ribadendo le ragioni del primo giudice, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata nell'ambito della particolare tenuità, valorizzando a questo fine la diversità delle sostanze detenute, il numero delle dosi, la comprovata attività di spaccio non occasionale. La motivazione, idonea a sostenere il decisum, è conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non nnassimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e