CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 35481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27367-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MAC; AZZ(1; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 583/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. In fatto e in diritto - che la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 583/21, del 9 aprile 2021, della Corte di Appello di Palermo, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 5439/15, del 13 ottobre 2015, del Tribunale di Palermo — ha confermato la decisione di riconoscere alla stessa, sulla somma dovutale dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (d'ora in poi, "ASP"), i soli interessi legali, limitatamente alle prestazioni sanitarie rese da aprile ad ottobre 2008; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria — sul presupposto di aver erogato, in regime di accreditamento, negli anni 2007 e 2008, prestazioni sanitarie della AUSI.„ oggi ASP, di Palermo — per lamentare il ritardato pagamento delle stesse e, quindi, per chiedere la corresponsione degli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; - che il giudice di prime cure, tuttavia, riteneva applicabili i soli interessi legali, limitatamente, peraltro, alle prestazioni rese da aprile ad ottobre 2008; - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva rigettato, sul rilievo che gli interessi "comunitari", di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, presuppongano la conclusione, con un ente pubblico, di un contratto avente forma scritta, a pena di nullità; - che avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli arti. 2, comma 1, n. 1), Ric. 2021 n. 27367 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- e 3, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dell'art. 8-quinquies, comma 1, n. 2), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2444, in combinato disposto con gli artt. 1321, 1326 e 1350 cod. civ.; - che è rimasta solo intimata l'ASP di Palermo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che la ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al presente ricorso; - che sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare — a norma dell'art. 391 cod. proc. civ. — l'estinzione del presente giudizio di legittimità, non occorrendo provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta l'ASP di Palermo solo intimata. PQM La Corte dichiara estinto, per rinuncia, il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassaz