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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02937/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29601-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in S. GIORGIO A CREMANO (NA), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12/B, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. -intimata - avverso la sentenza n. 3481/24/21 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, l’avviso di intimazione notificatogli in relazione ad alcune cartelle di pagamento per riprese relative agli anni di imposta 2000 (I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.E.S.) e 2010 (tassa automobilistica); che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 10473/2019, avverso la quale l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 3481/24/21, depositata il 22/04/2021, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla ripresa concernente la tassa automobilistica relativa all’anno 2010, rigettò il gravame in relazione alle riprese relative all’anno di imposta 2000 osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come i relativi crediti erariali fossero estinti per prescrizione, già maturata al momento della notifica della conseguente cartella nei confronti del contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 2946 c.c.” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato prescritta la pretesa impositiva relativa all’anno di imposta 2000, conseguente alla tardiva notifica della relativa cartella di pagamento laddove, al contrario, tale prescrizione, siccome asseritamente maturata in un momento anteriore alla notifica della cartella medesima, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione di quest’ultima; che il motivo è manifestamente fondato; che poiché la scadenza del termine -pacificamente perentorio - sancito per opporsi ovvero impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del relativo credito (arg. da Cass., Sez.

U, 17.11.2016, n. 23397, Rv. 641632-02), ne consegue che il contribuente non può, mediante l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge della sottostante cartella di pagamento, dovendo tale difesa proporsi – come correttamente sostenuto dalle AGENZIE - entro il termine di impugnazione della cartella medesima, decorso il quale, il relativo credito diviene definitivo (arg. da Cass., Sez. 5, 16.7.2019, n. 19010, Rv. 654519-01); che a tali principi non si è attenuta la C.T.R. la quale, al contrario, ha ritenuto di poter dichiarare prescritta la pretesa impositiva relativa all’anno 2000 per tardiva notifica della relativa cartella di pagamento, nonostante la mancata tempestiva impugnazione di quest’ultima, regolarmente notificata al contribuente il 18.6-23.11.2013 (cfr. sentenza impugnata, p. 2, cpv.); che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa erariale lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – l’“omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per non avere il Collegio tenuto conto del fatto che l’avviso di accertamento sotteso alla cartella n. 07120110158716771000 era stato oggetto di conferma in sede giudiziale con sentenza pronunciata nel 2010 e, pertanto, la relativa pretesa non poteva in ogni caso ritenersi prescritta” – cfr. ricorso, p. 9); Ritenuto, in conclusione che il primo motivo ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29601-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in S. GIORGIO A CREMANO (NA), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12/B, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. -intimata - avverso la sentenza n. 3481/24/21 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, l’avviso di intimazione notificatogli in relazione ad alcune cartelle di pagamento per riprese relative agli anni di imposta 2000 (I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.E.S.) e 2010 (tassa automobilistica); che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 10473/2019, avverso la quale l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 3481/24/21, depositata il 22/04/2021, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla ripresa concernente la tassa automobilistica relativa all’anno 2010, rigettò il gravame in relazione alle riprese relative all’anno di imposta 2000 osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come i relativi crediti erariali fossero estinti per prescrizione, già maturata al momento della notifica della conseguente cartella nei confronti del contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 2946 c.c.” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato prescritta la pretesa impositiva relativa all’anno di imposta 2000, conseguente alla tardiva notifica della relativa cartella di pagamento laddove, al contrario, tale prescrizione, siccome asseritamente maturata in un momento anteriore alla notifica della cartella medesima, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione di quest’ultima; che il motivo è manifestamente fondato; che poiché la scadenza del termine -pacificamente perentorio - sancito per opporsi ovvero impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del relativo credito (arg. da Cass., Sez. U, 17.11.2016, n. 23397, Rv. 641632-02), ne consegue che il contribuente non può, mediante l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge della sottostante cartella di pagamento, dovendo tale difesa proporsi – come correttamente sostenuto dalle AGENZIE - entro il termine di impugnazione della cartella medesima, decorso il quale, il relativo credito diviene definitivo (arg. da Cass., Sez. 5, 16.7.2019, n. 19010, Rv. 654519-01); che a tali principi non si è attenuta la C.T.R. la quale, al contrario, ha ritenuto di poter dichiarare prescritta la pretesa impositiva relativa all’anno 2000 per tardiva notifica della relativa cartella di pagamento, nonostante la mancata tempestiva impugnazione di quest’ultima, regolarmente notificata al contribuente il 18.6-23.11.2013 (cfr. sentenza impugnata, p. 2, cpv.); che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa erariale lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – l’“omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per non avere il Collegio tenuto conto del fatto che l’avviso di accertamento sotteso alla cartella n. 07120110158716771000 era stato oggetto di conferma in sede giudiziale con sentenza pronunciata nel 2010 e, pertanto, la relativa pretesa non poteva in ogni caso ritenersi prescritta” – cfr. ricorso, p. 9); Ritenuto, in conclusione che il primo motivo ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liqui
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