CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di Roma con la ordinanza impugnata ha rigettato in sede di riesame cautelare la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, competente per la fase cautelare, che aveva disatteso la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di essere autorizzato a svolgere lavoro all'esterno per soddisfare le esigenze di vita proprie e della propria famiglia, assumendo che si trattava di istanza reiterativa di analoga richiesta, presentata una settimana prima e puntualmente disattesa. 2. Il Tribunale del Riesame, escluso di doversi pronunciare in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari a fronte di richiesta limitata alle modalità di esecuzione della cautela domiciliare e rammentata la gravità dei fatti contestati al prevenuto e dei rapporti del ricorrente con referenti molto noti della criminalità romana nel settore degli stupefacenti, ha confermato il giudizio, già espresso dal giudice della cautela, in ordine alla incompatibilità delle modalità di svolgimento del lavoro di cui alla richiesta di autorizzazione (addetto alle pulizie all'interno di stazione ferroviaria) con le esigenze cautelari da soddisfare. 2.1 In particolare ha rappresentato come la natura, l'orario e le modalità di svolgimento del lavoro presso una stazione ferroviaria romana avrebbero consentito al richiedente di mantenere contatti con persone ad esso legate da interessi criminali e che nessun tipo di controllo avrebbe potuto evitare il mantenimento di tali relazioni tenuto conto che i servizi di osservazione predisposti presso una stazione ferroviaria sono di regola finalizzati alla protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] Roberto deducendo un unico articolato motivo di ricorso in cui si denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.284 comma 3 cod.proc.pen. Con un primo argomento assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'autorizzazione al lavoro esterno, sul rilievo della impossibilità di mantenere il proprio nucleo familiare, stante l'assenza di ulteriori fonti di reddito. Rappresenta altresì come lo svolgimento della prestazione lavorativa non sia inconciliabile con la salvaguardia delle riconosciute esigenze cautelari e con la possibilità di controllo sulla esecuzione della misura. Con una ulteriore articolazione contesta il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della cautela domiciliare implicitamente espresso dal giudice del riesame evidenziando lo stato di incensuratezza del prevenuto, l'assenza di precedenti penali e l'esatta osservanza delle prescrizioni imposte e il tempo trascorso dall'inizio della cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell'appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'[OSCURATO:PERSONA]). 2. Quanto poi al rigetto di autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] allo svolgimento di lavoro all'esterno, il giudice dell'appello cautelare si è attenuto con motivazione logica e congrua, e pertanto non suscettibile di ulteriore sindacato da parte del giudice di legittimità, ai principi che regolano la ipotesi di cui all'art.284 comma 3 cod.proc.pen. Invero del tutto condivisibile è la valutazione espressa dal giudice di appello sulla assoluta inconciliabilità tra la funzione cautelare della disposta misura cautelare degli arresti domiciliari rispetto all'orario, alla estensione e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, la quale presuppone un impegno lavorativo di sei ore giornaliere in stazione ferroviaria, luogo affollato e difficilmente controllabile, nonché l'espletamento di mansioni che comporta un non monitorabile e non evitabile contatto del ricorrente con terzi soggetti, così da costituire da un lato aggravamento del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie e dall'altra uno ostacolo alla attività di vigilanza sulla disposta misura cautelare (sul punto in termini conformi, sez.2, n.9004 del 17.2.2015, Prago, Rv.263237; sez.3, n.3472 del 20.12.2012, Barbullushi, Rv.254428). 3.Manifestamente infondato è poi l'argomento che assume la violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura, avendo il giudice del riesame correttamente rappresentato che, a dispetto della riconosciuta incensuratezza del prevenuto (peraltro esclusa dal Tribunale del Riesame), lo stesso, in ragione delle modalità della condotta e della quantità dello stupefacente detenuto, ha palesato relazioni non occasionali con il mondo del narcotraffico romano che impongono, secondo la corretta valutazione del giudice del riesame, una limitazione della sfera di azione e un costante monitoraggio, monitoraggio precluso, o comunque limitato, dall'applicazione di misura non detentiva ovvero dallo svolgimento di un lavoro esterno con le modalità prospettate dal ricorrente. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu