CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17425/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Figli), in persona del legale rappresentant e pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cicerone n. 44 –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 54/10/2022; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato sia l’appello della società che quello incidentale della A.E. avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di Rimini con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della società, era stato rideterminato l’importo IVA da recuperare, relativo all’anno 2009, in relazione alla attività di smaltimento e depurazione di acque. Il giudice di seconde cure ha accolto l’appello principale in relazione alla ritenuta violazione dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati affermando che “la società ha enunciato in concreto nel corso del giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente, ragioni che tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso da parte della commissione tributaria provinciale non appaiono meramente pretestuose e tali da configurare svilimento dello strumento difensivo. Né la mancanza di preventivo contraddittorio può ritenersi sanata, in considerazione che successivamente all’emanazione dell’atto impositivo la società contribuente abbia presentato istanza di annullamento in autotutela e abbia presentato istanza di accertamento con adesione”. L’Agenzia impugna la sentenza con due motivi, resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000 perché il contribuente non avrebbe fornito la cd. prova di resistenza. La società si sarebbe limitata nell’atto di appello ad una mera ricostruzione giurisprudenziale del principio invocato e si sarebbe limitata a lamentare l’omessa instaurazione del contraddittorio sostenendone l’obbligatorietà. 2.Con il secondo motivo si denuncia sempre per violazione di legge la sentenza laddove non avrebbe considerato che una fase del contraddittorio preventivo si era concreto realizzata, evidenziando al riguardo come non fosse stata mai preclusa al contribuente la possibilità di difendersi attraverso il previo confronto con l’amministrazione finanziaria, difesa assicurata dall’invio del questionario prima della fase di accertamento. 3. La società ricorrente ha depositato telematicamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 istanza di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” mentre l’art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. 3. Può provvedersi, quindi, alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022. P.Q.M. Sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]