Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 ottobre 1981

Cassazione n. 34602/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29.04.2026 del tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 30/04/2026, il tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, adito per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza n. 832/2021 del Tribunale di Noia,confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 06.10.2023, ha rigettato la domanda.

2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità di cui alla ordinanza impugnata per carenza di legittimazione del medesimo, affermando, piuttosto, il proprio interesse e legittimazione ad agire a fronte della inesistenza dei presupposti per il perfezionamento dell'effetto ablatorio dell'acquisizione gratuita dell'opera abusiva ( un balcone) al patrimonio comunale, per assenza di un provvedimento formale di acquisizione dell'opera da parte del Comune di Marigliano, successivo alla previa verifica di inottemperanza all'ordine di demolizione (del 17.7.2019).

Rileva altresì la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata laddove il Giudice ha trascurato che la intervenuta presentazione (il 18.10.2019) di una istanza di sanatoria ed il corrispondente rilascio di un titolo edilizio in sanatoria da parte del comune, seppure nella forma di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono circostanze che impediscono l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale e/o che confermano che il Comune non ha mai ritenuto di procedere all'acquisizione medesima. 3.1 Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 36, 36-bis e 37 del D.P.R. n. 380/2001, e l'erronea qualificazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria.

Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'Esecuzione ha disapplicato la [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria rilasciata dal Comune di Marigliano senza procedere ad alcuna verifica di legittimità della stessa, ritenuta invece dalla difesa sussistente, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 380/01, essendosi limitato ad affermare che trattasi di titolo privo di efficacia sanante in quanto l'opera sarebbe subordinata a permesso di costruire anziché a [OSCURATO:PERSONA] e avendo trascurato l'intervenuta demolizione della ringhiera che avrebbe trasformato il balcone in una "mensola non praticabile".

Vi sarebbe anche sanatoria strutturale ottenuta mediante deposito dei calcoli strutturali e collaudo presso il Genio Civile. 3.2 Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, e l'erronea applicazione dell'istituto della fiscalizzazione dell'abuso edilizio.

Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 34 comma 2 del DPR 380/01 pur in presenza di un titolo2 tedilizio valido (ritenuto invece insussistente dal giudice ai fini della individuazione dei presupposti della fattispecie ex art. 34 comma 2 del DPR 380/01) e consistente nella già citata [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria rilasciata dal Comune.

Neppure si sarebbe considerata, con conseguente carenza di motivazione e mancata risposta sulla richiesta di nominare ai predetti fini un perito, la impossibilità di demolizione dell'opera abusiva, con particolare riguardo alla mensola residua, senza pregiudizio per la parte conforme. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rinnessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza. (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 12734 del 25/3/2026 - Sez. 3 n. 16444 del 07/05/2026).

Come più volte ribadito da questa Corte la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, sicché l'eventuale omessa notifica di tale provvedimento non incide sull'effetto acquisitivo al patrimonio del Comune, che si produce ipso facto decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per la demolizione dell'immobile abusivo.

L'assenza di un atto formale da parte del Comune che accerti l'inottemperanza non impedisce in alcun modo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale.

L'effetto ablatorio si verifica ope legis al mero decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, indipendentemente da qualsiasi formalità successiva.

L'atto formale di accertamento è necessario soltanto per dare pubblicità all'avvenuto trasferimento e consentire l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, assolvendo una funzione puramente dichiarativa e certificativa di un acquisto già compiutosi per effetto diretto della legge.

Tanto precisato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per reati edilizi al responsabile dell'illecito (cfr. Sez. 3, n. 41204 del 27/11/2025; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019„ Rv. 3277500 - 01, Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Rv. 268133 - 01).

Pertanto, per come correttamente motivato dal Giudice dell'Esecuzione, che ha evidenziato, senza che vi siano confutazioni e dimostrazioni opposte sul punto, la inottemperanza alla ordinanza comunale di demolizione e non all'ordine di demolizione pure disposto in sentenza ( come sembra rappresentare il P.G. nella sua requisitoria), il soggetto istante difetta di interesse e legittimazione ad agire.

Quanto alla tesi difensiva per cui la presentazione di una mera [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impedito l'acquisizione al patrimonio comunale, essa appare del tutto infondata.

Innanzitutto perché l'acquisizione al patrimonio comunale, certamente già verificatasi alla data (17.7.2019) di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ha fatto cessare ogni interesse e legittimazione del ricorrente, non solo per la revoca dell'ordine di demolizione - qui in esame - ma anche, ancor prima, per ogni eventuale sanatoria dell'opera abusiva, ormai acquisita al patrimonio comunale.

Così che è sufficiente aggiungere, come pure sostenuto in ordinanza, che in presenza di un'opera abusiva perché realizzata senza il necessario permesso di costruire, come nel caso di specie, l'unica possibile forma di sanatoria è quella di cui all'art. 36 del DPR 380/01, cui non corrisponde né la citata [OSCURATO:PERSONA] né ogni altro provvedimento pur citato al riguardo dal ricorrente.

Con particolare riguardo ad abusi rilevanti sia sul piano edilizio e sismico, è utile qui altresì ricordare che in tema di reati edilizi, è preclusa la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente dovere per il giudice di adottare l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. cit., nel caso in cui siano state realizzate opere abusive non solo in rapporto ai profili edilizi e urbanistici ma anche a quello sismico, perché l'ordinamento vigente non ammette l'istituto della sanatoria sismica postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo in ordine a tale aspetto, e non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, la cui operatività è limitata all'ipotesi in cui ricorrono esclusivamente violazioni della normativa antisismica. (Sez. 3, n. 23744 del 11/06/2026, Rv. 290192 - 01)

3. Il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato.

Il ricorrente rappresenta la non corretta applicazione dell'art. 36 bis del DPR n. 380/2001 da parte del Giudice dell'Esecuzione, nonché valorizza il riconoscimento della conformità dell'opera da parte del Comune per aver il medesimo riconosciuto la procedibilità della [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria.

Occorre premettere che l'art. 36-bis è applicabile a fini di sanatoria, ai casi di parziale difformità (art. 34) e di assenza o difformità da [OSCURATO:PERSONA] (art. 37), nonché alle variazioni essenziali (art. 32).

Non è invece applicabile alle ipotesi di totale4 t.assenza di permesso di costruire o di totale difformità da esso, quale quella in esame, che restano disciplinate, a fini di eventuale sanatoria, dall'art. 36 del DPR 380/01.

Ebbene, l'opera oggetto dell'ordine di demolizione consiste, come accertato in sede di cognizione e definitivamente statuito con sentenza irrevocabile e ribadito dal Giudice dell'Esecuzione, nella realizzazione di un balcone in cemento armato di dimensioni non modeste, realizzato in totale assenza di permesso di costruire e in zona sismica, senza il previo deposito dei calcoli strutturali presso il competente ufficio del Genio Civile.

Trattasi, pertanto, di intervento edilizio rientrante pacificamente tra quelli subordinati al permesso di costruire e sanabile, come tale, solo ex art. 36 citato, mediante un permesso in sanatoria, ove ne sussistano i presupposti.

Consegue che la [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria citata dal ricorrente non è strumento applicabile a qualsiasi fattispecie di abusivismo edilizio e tanto più a quello qui in parola.

In altri termini, per l'opera abusiva realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, la [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria ex art. 36-bis è strumento ontologicamente inidoneo a sanare l'abuso.

Come chiarito dalla Cassazione: "L'art. 36-bis citato [...] riguarda, infatti, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla [OSCURATO:PERSONA] alternativa o con variazioni essenziali, e gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla [OSCURATO:PERSONA] semplice, e non è, quindi applicabile a ipotesi [...] di opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire.".(Cfr. Cass. Sez.

III Sent. N.16689 del 06/05/2025).

Consegue che priva di fondamento è anche la tesi per cui il giudice avrebbe disapplicato la [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna previa verifica di legittimità quando invece, da una parte, occorre premettere che in materia penale la declaratoria di insussistenza di un valido titolo pur in presenza di un formale provvedimento o comunicazione non integra come noto alcuna "disapplicazione" bensì attesta la inadeguatezza della procedura valorizzata rispetto al tipo di abuso, dall'altra, emerge che in tale quadro, il Giudice dell'esecuzione, proprio in virtù del suo potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale e formale del titolo edilizio in sanatoria, nel ritenere la [OSCURATO:PERSONA] inidonea a sanare opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire, ne ha perfettamente valutato la legittimità, riscontrando la carenza dei presupposti normativi per la sua adozione.

4. Per le ragioni già esposte, anche il terzo motivo risulta del tutto infondato.

Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 34 co 2 Dpr 380/2001, ritenendo il primo requisito (esistenza di titolo edilizio valido) soddisfatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria.

Sostiene altresì che la demolizione dell'opera abusiva determinerebbe condizioni di precarietà statica e renderebbe l'edificio più 5vulnerabile alle azioni sismiche allegando, a sostegno di tali affermazioni, perizia tecnica di parte.

Da qui, in ultima analisi, la ritenuta "fiscalizzazione" dell'abuso.

Si tratta di tesi inammissibile.

La Cassazione, infatti, ha ribadito più volte che la c.d. fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 riguarda solo le ipotesi di parziale difformità e non quelle di opere eseguite senza titolo: "In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di c.d.

"fiscalizzazione" di cui all'art. 34, d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato, abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo." (Cfr. Cass. pen., Sez.

III, 13/03/2024, n. 14645).

Nel caso di specie, l'opera è stata realizzata in totale assenza di permesso di costruire, pertanto l'art 34 co2 del DPR 380/2001 è inapplicabile al caso di specie, in quanto presuppone l'esistenza di un titolo edilizio valido, la realizzazione di opere in parziale difformità rispetto ad esso, e la contestualità tra le opere conformi e quelle difformi.

Nel caso di specie, non ricorrono nessuno dei suddetti presupposti, per come chiaramente motivato dal Giudice dell'Esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] invocata dal ricorrente oltre a costituire titolo di sanatoria inadeguato alla luce delle osservazioni in precedenza formulate, neppure in astratto può integrare un titolo edilizio parzialmente disatteso nel quadro e ai fini dell'art. 34 comma 2 prima indicato, posto che si tratterebbe pur sempre di un titolo successivo all'opera abusiva e non precedente alla stessa, come richiesto dalla predetta fattispecie.

L'ordinanza impugnata risulta pienamente motivata anche in ordine alla relazione del tecnico di parte, che non risulta vincolante per il Giudice dell'Esecuzione laddove risulti essere priva di riscontri oggettivi ed elementi documentali tali da dimostrare che la demolizione dell'opera determinerebbe un rischio concreto ed inevitabile di compromissione statica dell'intero edificio.

Come precisato dalla Cassazione "sarebbe stato onere del ricorrente verificare ... fornire quelle specifiche allegazioni che concretamente segnalino un possibile pregiudizio statico di opere legittime, per poi sostenere ritualmente l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione avanzata in sede di esecuzione penale, così soddisfacendo l'onere di allegazione che incombe sulla parte in materia di esecuzione penale.

Deve, invece, escludersi che il giudice dell'esecuzione debba 6sopperire alle carenze dimostrative e, quindi, all'omesso adempimento dell'onere che grava sulla parte, avendo quest'ultima, nel caso concreto, offerto argomenti del tutto generici al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, tanto più che il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che l'indagine sul profilo del pregiudizio statico sarà curata da apposito tecnico incaricato dal Pubblico ministero." (Cfr. Cass. pen., Sez.

III, Sent. N. 2932 del 26/01/2026) Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione ha dato atto che eventuali criticità operative connesse all'esecuzione della demolizione potranno essere valutate e affrontate in sede esecutiva mediante adeguate modalità tecniche e, se del caso, interventi di consolidamento, senza che ciò possa incidere sulla legittimità dell'ordine demolitorio.

Pertanto, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice dell'esecuzione, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dal ricorrente con la propria istanza, e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento.

Va aggiunto in ogni caso, che trova applicazione, emergendo al riguardo una questione giuridica che come noto legittima anche un autonomo intervento della Corte a prescindere dalla specifica deduzione di vizi, anche il principio per cui l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474 - 01). 5 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29.04.2026 del tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 30/04/2026, il tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, adito per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza n. 832/2021 del Tribunale di Noia,confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 06.10.2023, ha rigettato la domanda. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità di cui alla ordinanza impugnata per carenza di legittimazione del medesimo, affermando, piuttosto, il proprio interesse e legittimazione ad agire a fronte della inesistenza dei presupposti per il perfezionamento dell'effetto ablatorio dell'acquisizione gratuita dell'opera abusiva ( un balcone) al patrimonio comunale, per assenza di un provvedimento formale di acquisizione dell'opera da parte del Comune di Marigliano, successivo alla previa verifica di inottemperanza all'ordine di demolizione (del 17.7.2019). Rileva altresì la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata laddove il Giudice ha trascurato che la intervenuta presentazione (il 18.10.2019) di una istanza di sanatoria ed il corrispondente rilascio di un titolo edilizio in sanatoria da parte del comune, seppure nella forma di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono circostanze che impediscono l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale e/o che confermano che il Comune non ha mai ritenuto di procedere all'acquisizione medesima. 3.1 Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 36, 36-bis e 37 del D.P.R. n. 380/2001, e l'erronea qualificazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria. Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'Esecuzione ha disapplicato la [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria rilasciata dal Comune di Marigliano senza procedere ad alcuna verifica di legittimità della stessa, ritenuta invece dalla difesa sussistente, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 380/01, essendosi limitato ad affermare che trattasi di titolo privo di efficacia sanante in quanto l'opera sarebbe subordinata a permesso di costruire anziché a [OSCURATO:PERSONA] e avendo trascurato l'intervenuta demolizione della ringhiera che avrebbe trasformato il balcone in una "mensola non praticabile". Vi sarebbe anche sanatoria strutturale ottenuta mediante deposito dei calcoli strutturali e collaudo presso il Genio Civile. 3.2 Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, e l'erronea applicazione dell'istituto della fiscalizzazione dell'abuso edilizio. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 34 comma 2 del DPR 380/01 pur in presenza di un titolo2 tedilizio valido (ritenuto invece insussistente dal giudice ai fini della individuazione dei presupposti della fattispecie ex art. 34 comma 2 del DPR 380/01) e consistente nella già citata [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria rilasciata dal Comune. Neppure si sarebbe considerata, con conseguente carenza di motivazione e mancata risposta sulla richiesta di nominare ai predetti fini un perito, la impossibilità di demolizione dell'opera abusiva, con particolare riguardo alla mensola residua, senza pregiudizio per la parte conforme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rinnessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza. (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 12734 del 25/3/2026 - Sez. 3 n. 16444 del 07/05/2026). Come più volte ribadito da questa Corte la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, sicché l'eventuale omessa notifica di tale provvedimento non incide sull'effetto acquisitivo al patrimonio del Comune, che si produce ipso facto decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per la demolizione dell'immobile abusivo. L'assenza di un atto formale da parte del Comune che accerti l'inottemperanza non impedisce in alcun modo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale. L'effetto ablatorio si verifica ope legis al mero decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, indipendentemente da qualsiasi formalità successiva. L'atto formale di accertamento è necessario soltanto per dare pubblicità all'avvenuto trasferimento e consentire l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, assolvendo una funzione puramente dichiarativa e certificativa di un acquisto già compiutosi per effetto diretto della legge. Tanto precisato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per reati edilizi al responsabile dell'illecito (cfr. Sez. 3, n. 41204 del 27/11/2025; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019„ Rv. 3277500 - 01, Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Rv. 268133 - 01). Pertanto, per come correttamente motivato dal Giudice dell'Esecuzione, che ha evidenziato, senza che vi siano confutazioni e dimostrazioni opposte sul punto, la inottemperanza alla ordinanza comunale di demolizione e non all'ordine di demolizione pure disposto in sentenza ( come sembra rappresentare il P.G. nella sua requisitoria), il soggetto istante difetta di interesse e legittimazione ad agire. Quanto alla tesi difensiva per cui la presentazione di una mera [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impedito l'acquisizione al patrimonio comunale, essa appare del tutto infondata. Innanzitutto perché l'acquisizione al patrimonio comunale, certamente già verificatasi alla data (17.7.2019) di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ha fatto cessare ogni interesse e legittimazione del ricorrente, non solo per la revoca dell'ordine di demolizione - qui in esame - ma anche, ancor prima, per ogni eventuale sanatoria dell'opera abusiva, ormai acquisita al patrimonio comunale. Così che è sufficiente aggiungere, come pure sostenuto in ordinanza, che in presenza di un'opera abusiva perché realizzata senza il necessario permesso di costruire, come nel caso di specie, l'unica possibile forma di sanatoria è quella di cui all'art. 36 del DPR 380/01, cui non corrisponde né la citata [OSCURATO:PERSONA] né ogni altro provvedimento pur citato al riguardo dal ricorrente. Con particolare riguardo ad abusi rilevanti sia sul piano edilizio e sismico, è utile qui altresì ricordare che in tema di reati edilizi, è preclusa la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente dovere per il giudice di adottare l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. cit., nel caso in cui siano state realizzate opere abusive non solo in rapporto ai profili edilizi e urbanistici ma anche a quello sismico, perché l'ordinamento vigente non ammette l'istituto della sanatoria sismica postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo in ordine a tale aspetto, e non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, la cui operatività è limitata all'ipotesi in cui ricorrono esclusivamente violazioni della normativa antisismica. (Sez. 3, n. 23744 del 11/06/2026, Rv. 290192 - 01) 3. Il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato. Il ricorrente rappresenta la non corretta applicazione dell'art. 36 bis del DPR n. 380/2001 da parte del Giudice dell'Esecuzione, nonché valorizza il riconoscimento della conformità dell'opera da parte del Comune per aver il medesimo riconosciuto la procedibilità della [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria. Occorre premettere che l'art. 36-bis è applicabile a fini di sanatoria, ai casi di parziale difformità (art. 34) e di assenza o difformità da [OSCURATO:PERSONA] (art. 37), nonché alle variazioni essenziali (art. 32). Non è invece applicabile alle ipotesi di totale4 t.assenza di permesso di costruire o di totale difformità da esso, quale quella in esame, che restano disciplinate, a fini di eventuale sanatoria, dall'art. 36 del DPR 380/01. Ebbene, l'opera oggetto dell'ordine di demolizione consiste, come accertato in sede di cognizione e definitivamente statuito con sentenza irrevocabile e ribadito dal Giudice dell'Esecuzione, nella realizzazione di un balcone in cemento armato di dimensioni non modeste, realizzato in totale assenza di permesso di costruire e in zona sismica, senza il previo deposito dei calcoli strutturali presso il competente ufficio del Genio Civile. Trattasi, pertanto, di intervento edilizio rientrante pacificamente tra quelli subordinati al permesso di costruire e sanabile, come tale, solo ex art. 36 citato, mediante un permesso in sanatoria, ove ne sussistano i presupposti. Consegue che la [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria citata dal ricorrente non è strumento applicabile a qualsiasi fattispecie di abusivismo edilizio e tanto più a quello qui in parola. In altri termini, per l'opera abusiva realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, la [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria ex art. 36-bis è strumento ontologicamente inidoneo a sanare l'abuso. Come chiarito dalla Cassazione: "L'art. 36-bis citato [...] riguarda, infatti, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla [OSCURATO:PERSONA] alternativa o con variazioni essenziali, e gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla [OSCURATO:PERSONA] semplice, e non è, quindi applicabile a ipotesi [...] di opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire.".(Cfr. Cass. Sez. III Sent. N.16689 del 06/05/2025). Consegue che priva di fondamento è anche la tesi per cui il giudice avrebbe disapplicato la [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna previa verifica di legittimità quando invece, da una parte, occorre premettere che in materia penale la declaratoria di insussistenza di un valido titolo pur in presenza di un formale provvedimento o comunicazione non integra come noto alcuna "disapplicazione" bensì attesta la inadeguatezza della procedura valorizzata rispetto al tipo di abuso, dall'altra, emerge che in tale quadro, il Giudice dell'esecuzione, proprio in virtù del suo potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale e formale del titolo edilizio in sanatoria, nel ritenere la [OSCURATO:PERSONA] inidonea a sanare opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire, ne ha perfettamente valutato la legittimità, riscontrando la carenza dei presupposti normativi per la sua adozione. 4. Per le ragioni già esposte, anche il terzo motivo risulta del tutto infondato. Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 34 co 2 Dpr 380/2001, ritenendo il primo requisito (esistenza di titolo edilizio valido) soddisfatto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sanatoria. Sostiene altresì che la demolizione dell'opera abusiva determinerebbe condizioni di precarietà statica e renderebbe l'edificio più 5vulnerabile alle azioni sismiche allegando, a sostegno di tali affermazioni, perizia tecnica di parte. Da qui, in ultima analisi, la ritenuta "fiscalizzazione" dell'abuso. Si tratta di tesi inammissibile. La Cassazione, infatti, ha ribadito più volte che la c.d. fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 riguarda solo le ipotesi di parziale difformità e non quelle di opere eseguite senza titolo: "In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di c.d. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34, d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato, abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. o), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo." (Cfr. Cass. pen., Sez. III, 13/03/2024, n. 14645). Nel caso di specie, l'opera è stata realizzata in totale assenza di permesso di costruire, pertanto l'art 34 co2 del DPR 380/2001 è inapplicabile al caso di specie, in quanto presuppone l'esistenza di un titolo edilizio valido, la realizzazione di opere in parziale difformità rispetto ad esso, e la contestualità tra le opere conformi e quelle difformi. Nel caso di specie, non ricorrono nessuno dei suddetti presupposti, per come chiaramente motivato dal Giudice dell'Esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] invocata dal ricorrente oltre a costituire titolo di sanatoria inadeguato alla luce delle osservazioni in precedenza formulate, neppure in astratto può integrare un titolo edilizio parzialmente disatteso nel quadro e ai fini dell'art. 34 comma 2 prima indicato, posto che si tratterebbe pur sempre di un titolo successivo all'opera abusiva e non precedente alla stessa, come richiesto dalla predetta fattispecie. L'ordinanza impugnata risulta pienamente motivata anche in ordine alla relazione del tecnico di parte, che non risulta vincolante per il Giudice dell'Esecuzione laddove risulti essere priva di riscontri oggettivi ed elementi documentali tali da dimostrare che la demolizione dell'opera determinerebbe un rischio concreto ed inevitabile di compromissione statica dell'intero edificio. Come precisato dalla Cassazione "sarebbe stato onere del ricorrente verificare ... fornire quelle specifiche allegazioni che concretamente segnalino un possibile pregiudizio statico di opere legittime, per poi sostenere ritualmente l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione avanzata in sede di esecuzione penale, così soddisfacendo l'onere di allegazione che incombe sulla parte in materia di esecuzione penale. Deve, invece, escludersi che il giudice dell'esecuzione debba 6sopperire alle carenze dimostrative e, quindi, all'omesso adempimento dell'onere che grava sulla parte, avendo quest'ultima, nel caso concreto, offerto argomenti del tutto generici al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, tanto più che il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che l'indagine sul profilo del pregiudizio statico sarà curata da apposito tecnico incaricato dal Pubblico ministero." (Cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent. N. 2932 del 26/01/2026) Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione ha dato atto che eventuali criticità operative connesse all'esecuzione della demolizione potranno essere valutate e affrontate in sede esecutiva mediante adeguate modalità tecniche e, se del caso, interventi di consolidamento, senza che ciò possa incidere sulla legittimità dell'ordine demolitorio. Pertanto, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice dell'esecuzione, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dal ricorrente con la propria istanza, e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento. Va aggiunto in ogni caso, che trova applicazione, emergendo al riguardo una questione giuridica che come noto legittima anche un autonomo intervento della Corte a prescindere dalla specifica deduzione di vizi, anche il principio per cui l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474 - 01). 5 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris