CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aurizio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA]Biondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedono il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesamedi Messina, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione Sez.IV, n. 430 del 2026, ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminaridel locale Tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari a MarchettaMaurizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 81,110, 603 bis, comma 1, n. 2), cod.pen.2. Deduce, con un articolato motivo di ricorso, la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett.e) cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente l'illogicità della motivazione dell'ordinanzaimpugnata laddove lo stato di bisogno sarebbe escluso dalla circostanza che tuttii lavoratori risultano regolarmente assunti, di tal che, nell'ipotesi di eventualelicenziamento, avrebbero potuto azionare le misure di sostegno all'occupazionepreviste dalla legge, di poi ci si troverebbe in presenza di soggetti capienti avendoil possesso di autovetture, ancorché vetuste, e comunque avrebbero delle entratein ragione del lavoro svolto, che potevano consentire loro un minimo di vitadignitosa. Non avrebbero considerato, i giudici, le condizioni economiche deilavoratori che vivono esclusivamente dell'esiguo stipendio percepito, peraltro incondizioni di sfruttamento, dovendosi mettere in luce che lo stato di bisogno èconseguenza della perdita di quel lavoro che determina il venir meno dei mezzi disostentamento necessari per vivere dignitosamente, circostanza che costringe idipendenti a lavorare in una marcata situazione di sfruttamento che altrimentirifiuterebbero di sopportare se avessero altre alternative. Ciò premesso, pareevidente che il Tribunale del riesame sia incorso in violazioni di legge, nonché conmotivazione illogica e contraddittoria avrebbe escluso la ricorrenza dello stato dibisogno.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato.La sentenza di annullamento ha ritenuto un grave quadro indiziario, inrelazione alla condotta di sfruttamento della manodopera, sia per il periodo in cuigli indagati avevano ricoperto la veste di legali rappresentanti della "[OSCURATO:PERSONA].r.l. e sia quali amministratori di fatto dell'azienda, per avere imposto aidipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni di lavoro vessatorie,operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo un monte orariolavorativo superiore a quello effettivamente retribuito, non riconoscendo alcunemolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicaleed omettendo la corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità, conriguardo allo sfruttamento della manodopera dei c.d. “pompisti”, ossia coloro chealla pompa di benzina riforniscono i clienti, ma ha ritenuto carente la motivazionein punto approfittamento dello stato di bisogno. Di conseguenza ha annullato sulpunto l’ordinanza genetica con rinvio, per nuovo giudizio, per colmare “il deficitmotivazionale del provvedimento impugnato in punto di approfittamento dellostato di bisogno dei lavoratori e solo una volta superata tale fase, se l’esito sarànel senso che tale approfittamento sussiste, dovrà dare conto in motivazione dellasussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà di sottoporre ilavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno”(così la sentenza rescindente).All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Messina ha annullato l’ordinanzadel Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insussistente lo stato di bisogno.5. Secondo l’ordinanza impugnata, pur considerata l'esiguità dei redditipercepiti dai lavoratori e il fatto che la gran parte di loro risultassero intestatari diautovetture invero vetuste, sulla base della data di immatricolazione, edisponessero di un alloggio, non sarebbe configurabile lo stato di bisogno richiestodalla fattispecie incriminatrice e ciò in quanto tutti i lavoratori risultavanoregolarmente assunti e ciò pertanto avrebbe garantito loro, in caso dilicenziamento, di fruire delle misure di sostegno previste dalla legge in attesa ditrovare una nuova occupazione.L’ordinanza ha reso una motivazione non congrua rispetto al dictum dellasentenza rescindente e ai principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza dilegittimità richiamati proprio dalla sentenza di annullamento.6. Va premesso che l’uso nella norma di cui all’art. 603 bis cod.pen., dellacongiunzione ("…sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento edapprofittando del loro stato di bisogno...") implica che per la sussistenza del reatoalle condizioni di sfruttamento della manodopera debba accompagnarsil'approfittamento dello stato di bisogno.In ordine alla nozione di stato di bisogno, la sentenza di annullamento harichiamato l’orientamento, che costituisce senz’altro punto di riferimentoineludibile, espresso da Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport, Rv.281405, in cui si è precisato come, ai fini dell'integrazione del reato diintermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vadainteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunquelibertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea,tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioniparticolarmente svantaggiose. Prosegue la sentenza di annullamento che se è veroche non occorre che si sia di fronte a situazioni di disagio estremo, come quellescrutinate da Sez. 4, n. 18931 del 07/03/2023; X., non mass. in cui è statoritenuto sussistente l'approfittamento dello stato di bisogno di lavoratori che eranoprivi di permesso di soggiorno, senza collegamenti col territorio, impossibilitati areperire altre soluzioni lavorative e di alloggio, è altresì vero che il mero avere lanecessità di lavorare per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana non puòessere indicativo della “grave difficoltà”, opinando in tal senso chiunque si ritrovisenza lavoro verserebbe in stato di necessità. Ma non è questa la ratio che haispirato l’art. 603-bis cod. pen.Lo stato di bisogno, il cui approfittamento è elemento che si aggiunge allosfruttamento della manodopera, va valutato con riguardo alle singole situazioni difatto in cui si concretizza l’approfittamento che implica necessariamente unavalutazione della concreta situazione di fatto, ivi comprese le condizioni personalie ambientali (consistenza famigliare, situazione ambientale, bassa professionalitàdel lavoro).Non solo, come di recente chiarito da Sez. 4, n. 20151 del 2026 in data27/02/2026, non mass., lo stato di bisogno va, infatti, scrutinato in relazione aciascun lavoratore.7. Così delineato il perimetro del devoluto al giudice del rinvio, l’ordinanzaimpugnata risulta manifestamente illogica e contraria al dictum di annullamentolà dove, in primo luogo, ha escluso lo stato di bisogno in ragione della regolareassunzione lavorativa che consente di attivare gli strumenti a tutela del lavoratorenel caso di perdita di occupazione, elemento questo che attiene alla condotta disfruttamento (si rammenta che, nel contesto descritto, i lavoratori non venivanoretribuiti per le ore lavorate ed erano costretti a restituire una parte dellaretribuzione in contanti) profilo non oggetto di annullamento e, pertanto, copertoda giudicato, e poi ha reso una motivazione che ha escluso lo stato di bisogno deisette lavoratori, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], in modo generalizzato senzaconfronto con la specifica situazione di ciascuno di loro e sul rilievo secondo cuicostoro versavano in una minima condizione di benessere risultando avere ladisponibilità di un alloggio e di mezzi propri motivazione che, non tiene conto deiprincipi richiamati dalla sentenza di annullamento e dalla sentenza sopra citata n.20151 del 2026.E' errato escludere lo stato di bisogno in conseguenza della "regolare"assunzione del lavoratore e della conseguente prospettiva del ricorso aglistrumenti di assistenza sociale in caso di licenziamento ovvero di dimissioni pergiustificata causa oggettiva (cd. NASPI). Ed invero, per un primo profilo, illicenziamento dipende pur sempre da una decisione unilaterale del datore dilavoro, laddove le dimissioni per giustificato motivo oggettivo onerano il lavoratoredel compito (non sempre agevole) di dimostrare la sussistenza delle condizioni chehanno legittimato la risoluzione del rapporto di lavoro (e dunque il diritto albeneficio).Inoltre, per un secondo profilo, la durata massima del beneficio è di due annied è pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei quattro anniprecedenti la perdita del lavoro (quattro anni durante i quali il lavoratore deveavere accumulato almeno tredici settimane di contributi).Se si considera che la misura del beneficio è inferiore alla retribuzione (paricirca al 75% della stessa) e che la NASPI viene calcolata in base alle retribuzioniufficialmente corrisposte (e ai contributi regolarmente versati), ne deriva che, incaso di retribuzioni non dichiarate o corrisposte in misura inferiore a quella pattuita(con conseguente evasione contributiva), il danno che, in prospettiva, il lavoratoresubirebbe (in termini di an e quantum del beneficio), non esclude affatto quellostato di bisogno che si risolve nella supina accettazione della situazione lavorativain atto, dovendosi al riguardo tenere conto della complessiva situazione familiare,patrimoniale e finanziaria del singolo lavoratore (reddito famigliare, eventualeconiuge e/o figli a carico, spese di prima necessità, ivi comprese quelle perassicurare l'istruzione obbligatoria dei figli e la salute dei componenti il nucleofamigliare, mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, e così via).8. L’ordinanza impugnata, con riferimento ai lavoratori coinvolti non motivala sussistenza dello "stato di bisogno" richiesto dall'art. 603-bis cod.pen. e, inparticolare, non individua, per ciascun lavoratore, quella «situazione di gravedifficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurlaad accettare condizioni particolarmente svantaggiose» necessaria per integrare lostato di bisogno (Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport, Rv. 281405 -01). All’esito del rinnovato giudizio, una volta superato positivamente lo scrutiniodello stato di bisogno, dovrà dare conto in motivazione della sussistenza o menoin capo agli imputati della coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizionidi sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di messinacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]