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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27937/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento con rinvio per valutare la sussistenza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 7, cod. pen.; mentre, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha ridotto l'entità della pena inflitta.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia: - la violazione del divieto di reformatio in peius, perché, in assenza di impugnazione, la Corte di appello ha qualificato il reato come consumato, mentre il primo giudice aveva ritenuto integrata l'ipotesi del tentativo; - l'erronea applicazione dell'aumento per la recidiva, dato che la Corte di appello, pur esprimendo un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti (compresa la recidiva), ha determinato la pena applicando un aumento per la recidiva.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio.

2. Va preliminarmente osservato che non sorge alcuna questione sulla sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto del d.

Igs n. 150 del 2022, poiché è in atti la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente del negozio) in data 8 settembre 2019, presso la Questura di Salerno (atto che contiene una espressa istanza punitiva).

3. Il corretto inquadramento delle questioni sollevate dal ricorrente impone di ripercorrere gli esiti dei due gradi di giudizio e di fissare le regole giuridiche che devono guidare la decisione.

3.1. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di furto consumato aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.).

3.1.1. Il Tribunale di Salerno ha qualificato il fatto come tentativo (pag. 3), ha riconosciuto le aggravanti delle esposizione del bene a pubblica fede e della recidiva.

Quindi ha determinato la pena come segue (pag. 4): - concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, ex art. 69 cod. pen., alle contestate aggravanti (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., e recidiva), pena per il reato di furto tentato: anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 667 di multa;- ridotta per il rito alla pena finale di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 445 di multa.

È evidente che il mancato aumento per la recidiva deriva dal giudizio di equivalenza e non dalla mancata applicazione della ridetta aggravante.

3.1.2. La Corte di appello: - equivoca la decisione del Tribunale laddove reputa il riferimento al tentativo, contenuto nella sentenza di primo grado, come errore materiale anziché quale frutto di una precisa scelta, sorretta da specifica motivazione; - equivoca l'atto di appello, che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non poneva alcuna questione sulla qualificazione del fatto in termini di tentativo, dato che questo era già un risultato ottenuto.

Sulla base di queste erronee premesse, la Corte afferma che «nessuno spazio può esservi per ritenere l'illecito contestato nella forma del tentativo» (pag. 3) e quindi finisce per dare al fatto una definizione giuridica diversa, e più grave, rispetto all'approdo del primo grado.

La medesima Corte, però, ha applicato una pena decisamente inferiore a quella inflitta dal Tribunale, così calcolandola: - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. prevalente sull'aggravante contestata (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), mesi cinque di reclusione ed euro 350 di multa (evidentemente già operata la riduzione, non specificamente determinata, per la citata attenuante); - aumentata a mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa per la recidiva; - ridotta per il rito a mesi quattro di reclusione e euro 400 di multa.

3.2. A mente dell'art. art. 597, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., rientra tra i poteri del giudice dell'impugnazione, quello di dare al fatto una definizione giuridica diversa, anche se più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado e purché non venga irrogata una pena più severa.

In altre parole, il divieto di reformatio in peius riguarda l'entità della pena (che, in presenza di una impugnazione proposta dal solo imputato, non potrà mai superare il limite invalicabile fissato dal primo giudice), non la qualificazione giuridica del fatto che appartiene, senza limitazioni, al giudice.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato nei termini di seguito precisati.

4.1. La Corte di appello non ha violato il divieto di reformatio in peius, perché, pur definendo il furto come consumato, ha applicato una pena addirittura inferiore a quella determinata dal Tribunale (cfr. sopra paragrafo 3.2.).

4.2. Tuttavia la Corte di cassazione deve procedere, di ufficio, al corretto inquadramento del fatto nella fattispecie tentata in sintonia con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (cfr. per tutte Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).

La Corte di appello, invece, ha ritenuto erroneamente che il reato fosse giunto a consumazione, facendo applicazione di arresti giurisprudenziali risalenti e da tempo superati che fissavano il discrimine sulla circostanza, irrilevante, del superamento o meno della barriera delle casse (pag. 3 sentenza di appello).

5. Il secondo motivo è fondato.

5.1. La recidiva è una circostanza aggravante e come tale si comporta, entrando nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..

Quindi, anzitutto, va rimarcato l'errore commesso dalla Corte di appello che prima ha effettuato il bilanciamento, pervenendo a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., poi, sulla pena così ottenuta, ha applicato un aumento per la recidiva, in tal modo sottraendo detta circostanza al giudizio ex art. 69 cod. pen..

5.2. In secondo luogo la Corte di appello si è dimenticata che, oltre alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., erano già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e che quindi andava operata una ulteriore diminuzione della pena anche a tale titolo.

5.3. In terzo luogo la riduzione per il rito della pena pecuniaria è stata applicata in misura inferiore a un terzo.

6. Consegue che: - il fatto deve essere qualificato come tentativo di furto aggravato; - la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; - il ricorso va rigettato nel resto.

Si rammenta che il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando, come nella specie, impugnante sia il solo imputato (Sez.

U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652).103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 15/6/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE yfii 53 /," • i 'dipone correggersi: ) I) la - sentenza n. 27937 del 15 giugno 2021 nel senso che oveurrlia :.• a pg. 5 leggesi: "All'esito del giudizio odierno consegue alttela; Io condanna del del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle ' civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge", deve leggersi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente e del responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese sostenute. nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]". 2) nel dispositivo della suddetta sentenza ed in quello letto in udienza, ove è scritto: "Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori ai legge", deve leggersi "Condanna, inoltre, il ricorrente 'ed il responsabile civile poste italiane alla -.rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di leg •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento con rinvio per valutare la sussistenza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 7, cod. pen.; mentre, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha ridotto l'entità della pena inflitta. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia: - la violazione del divieto di reformatio in peius, perché, in assenza di impugnazione, la Corte di appello ha qualificato il reato come consumato, mentre il primo giudice aveva ritenuto integrata l'ipotesi del tentativo; - l'erronea applicazione dell'aumento per la recidiva, dato che la Corte di appello, pur esprimendo un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti (compresa la recidiva), ha determinato la pena applicando un aumento per la recidiva. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio. 2. Va preliminarmente osservato che non sorge alcuna questione sulla sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto del d. Igs n. 150 del 2022, poiché è in atti la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente del negozio) in data 8 settembre 2019, presso la Questura di Salerno (atto che contiene una espressa istanza punitiva). 3. Il corretto inquadramento delle questioni sollevate dal ricorrente impone di ripercorrere gli esiti dei due gradi di giudizio e di fissare le regole giuridiche che devono guidare la decisione. 3.1. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di furto consumato aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (art. 99, comma quarto, seconda parte, cod. pen.). 3.1.1. Il Tribunale di Salerno ha qualificato il fatto come tentativo (pag. 3), ha riconosciuto le aggravanti delle esposizione del bene a pubblica fede e della recidiva. Quindi ha determinato la pena come segue (pag. 4): - concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, ex art. 69 cod. pen., alle contestate aggravanti (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., e recidiva), pena per il reato di furto tentato: anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 667 di multa;- ridotta per il rito alla pena finale di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 445 di multa. È evidente che il mancato aumento per la recidiva deriva dal giudizio di equivalenza e non dalla mancata applicazione della ridetta aggravante. 3.1.2. La Corte di appello: - equivoca la decisione del Tribunale laddove reputa il riferimento al tentativo, contenuto nella sentenza di primo grado, come errore materiale anziché quale frutto di una precisa scelta, sorretta da specifica motivazione; - equivoca l'atto di appello, che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non poneva alcuna questione sulla qualificazione del fatto in termini di tentativo, dato che questo era già un risultato ottenuto. Sulla base di queste erronee premesse, la Corte afferma che «nessuno spazio può esservi per ritenere l'illecito contestato nella forma del tentativo» (pag. 3) e quindi finisce per dare al fatto una definizione giuridica diversa, e più grave, rispetto all'approdo del primo grado. La medesima Corte, però, ha applicato una pena decisamente inferiore a quella inflitta dal Tribunale, così calcolandola: - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. prevalente sull'aggravante contestata (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), mesi cinque di reclusione ed euro 350 di multa (evidentemente già operata la riduzione, non specificamente determinata, per la citata attenuante); - aumentata a mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa per la recidiva; - ridotta per il rito a mesi quattro di reclusione e euro 400 di multa. 3.2. A mente dell'art. art. 597, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., rientra tra i poteri del giudice dell'impugnazione, quello di dare al fatto una definizione giuridica diversa, anche se più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado e purché non venga irrogata una pena più severa. In altre parole, il divieto di reformatio in peius riguarda l'entità della pena (che, in presenza di una impugnazione proposta dal solo imputato, non potrà mai superare il limite invalicabile fissato dal primo giudice), non la qualificazione giuridica del fatto che appartiene, senza limitazioni, al giudice. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato nei termini di seguito precisati. 4.1. La Corte di appello non ha violato il divieto di reformatio in peius, perché, pur definendo il furto come consumato, ha applicato una pena addirittura inferiore a quella determinata dal Tribunale (cfr. sopra paragrafo 3.2.). 4.2. Tuttavia la Corte di cassazione deve procedere, di ufficio, al corretto inquadramento del fatto nella fattispecie tentata in sintonia con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (cfr. per tutte Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). La Corte di appello, invece, ha ritenuto erroneamente che il reato fosse giunto a consumazione, facendo applicazione di arresti giurisprudenziali risalenti e da tempo superati che fissavano il discrimine sulla circostanza, irrilevante, del superamento o meno della barriera delle casse (pag. 3 sentenza di appello). 5. Il secondo motivo è fondato. 5.1. La recidiva è una circostanza aggravante e come tale si comporta, entrando nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.. Quindi, anzitutto, va rimarcato l'errore commesso dalla Corte di appello che prima ha effettuato il bilanciamento, pervenendo a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., poi, sulla pena così ottenuta, ha applicato un aumento per la recidiva, in tal modo sottraendo detta circostanza al giudizio ex art. 69 cod. pen.. 5.2. In secondo luogo la Corte di appello si è dimenticata che, oltre alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., erano già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e che quindi andava operata una ulteriore diminuzione della pena anche a tale titolo. 5.3. In terzo luogo la riduzione per il rito della pena pecuniaria è stata applicata in misura inferiore a un terzo. 6. Consegue che: - il fatto deve essere qualificato come tentativo di furto aggravato; - la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; - il ricorso va rigettato nel resto. Si rammenta che il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando, come nella specie, impugnante sia il solo imputato (Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652).103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/6/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE yfii 53 /," • i 'dipone correggersi: ) I) la - sentenza n. 27937 del 15 giugno 2021 nel senso che oveurrlia :.• a pg. 5 leggesi: "All'esito del giudizio odierno consegue alttela; Io condanna del del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle ' civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge", deve leggersi: "All'esito del giudizio odierno consegue altresì la condanna del ricorrente e del responsabile civile poste italiane alla rifusione delle spese sostenute. nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]". 2) nel dispositivo della suddetta sentenza ed in quello letto in udienza, ove è scritto: "Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori ai legge", deve leggersi "Condanna, inoltre, il ricorrente 'ed il responsabile civile poste italiane alla -.rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio parti civili, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di leg •
Sentenza Cassazione n. 27937/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris