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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 27478/2026

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bunale di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Dall’Olio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l‘ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, procedendo a seguito diannullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza resa indata 29/05/2025, ha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva lacontinuazione in executivis tra quattro sentenze.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per tramite del proprio difensore,prospettando un unico motivo con cui deduce l’incompetenza funzionale delTribunale di Milano in quanto l’ultima sentenza tra quelle da porre in continuazioneè stata emessa dal Tribunale di Monza che, pertanto, secondo la prospettazione inesame, sarebbe da individuare quale foro competente.3.

Il Procuratore Generale, con le proprie conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’unico motivo è manifestamente infondato per convergenti ragioni.2.1.

La sentenza rescindente della Corte di Cassazione ha individuato quale giudicecompetente il Tribunale di Milano.Secondo insegnamento assolutamente consolidato, «Il principio dell'irretrattabilitàdel cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile,in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui siastato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicatidall'art. 25 cod. proc. pen. » (Sez. 1, Sentenza, 05/09/2024, n. 37918, rv.287084-01).È stato anzi chiarito che «In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui nonpuò essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza diannullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversadefinizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applicaanche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudicedell'esecuzione» (Sez. 5, Sentenza n. 11332 del 10/12/2019 Cc., dep.03/04/2020, Rv. 278686 - 01).In difetto di ogni sopravvenienza rilevante ai fini indicati, il principio richiamatopreclude la discussione sulla competenza nella presente sede.2.2.

Il ricorrente, comunque, erra nella applicazione dei criteri di competenza inexecutivis.2.2.1.

Al riguardo, secondo dominante orientamento giurisprudenziale, «(i)npresenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudicidiversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenutairrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi la decisioneemessa da altro giudice » (Sez. 1, 10/05/2007, n. 23168.

Nello stesso senso, exmultis: Sez. 1, 10/05/2011, n. 22868; sez. 1, 20/10/2010, n. 41008; sez. 1,15/07/2010, n. 30572; sez. 1, 10/10/2007, n. 39081; Sez. 1, 21/10/2004, n.49256).2.2.2.

La competenza andava verificata al momento della presentazionedell’istanza e, quindi, in data 14.1.2025.In quel momento, secondo quanto si evince dai certificati del casellario in atti,ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella di cui al n. 36 del certificato,ovvero quella emessa dal Tribunale di Milano in data 18.3.2024, divenutairrevocabile in data 2.7.2024.Presso tale Autorità giudiziaria, quindi, era effettivamente radicata la competenzain relazione all’istanza in esame.A nulla rileva che, successivamente alla presentazione dell’istanza, sia intervenutala Sentenza del Tribunale di Monza n. 866\24 del 6-3-2024, irrevocabile il 15-7-2025.

Per il principio di perpetuatio competentiae, non erano destinate amodificare la situazione rilevante le sentenze sopravvenute alla presentazionedell’istanza.

Come ricordato dal Procuratore Generale, in relazione al principio cosìrichiamato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la determinazione dellacompetenza deve essere individuata con riguardo al momento della presentazionedella domanda, senza poi essere soggetta a mutamenti determinati dal successivopassaggio in giudicato di ulteriori sentenze di condanna a carico della medesimapersona (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del30/01/2014, Rv. 259171).3.

Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Dall’Olio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l‘ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, procedendo a seguito diannullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza resa indata 29/05/2025, ha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva lacontinuazione in executivis tra quattro sentenze.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per tramite del proprio difensore,prospettando un unico motivo con cui deduce l’incompetenza funzionale delTribunale di Milano in quanto l’ultima sentenza tra quelle da porre in continuazioneè stata emessa dal Tribunale di Monza che, pertanto, secondo la prospettazione inesame, sarebbe da individuare quale foro competente.3. Il Procuratore Generale, con le proprie conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unico motivo è manifestamente infondato per convergenti ragioni.2.1. La sentenza rescindente della Corte di Cassazione ha individuato quale giudicecompetente il Tribunale di Milano.Secondo insegnamento assolutamente consolidato, «Il principio dell'irretrattabilitàdel cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile,in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui siastato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicatidall'art. 25 cod. proc. pen. » (Sez. 1, Sentenza, 05/09/2024, n. 37918, rv.287084-01).È stato anzi chiarito che «In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui nonpuò essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza diannullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversadefinizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applicaanche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudicedell'esecuzione» (Sez. 5, Sentenza n. 11332 del 10/12/2019 Cc., dep.03/04/2020, Rv. 278686 - 01).In difetto di ogni sopravvenienza rilevante ai fini indicati, il principio richiamatopreclude la discussione sulla competenza nella presente sede.2.2. Il ricorrente, comunque, erra nella applicazione dei criteri di competenza inexecutivis.2.2.1. Al riguardo, secondo dominante orientamento giurisprudenziale, «(i)npresenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudicidiversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenutairrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi la decisioneemessa da altro giudice » (Sez. 1, 10/05/2007, n. 23168. Nello stesso senso, exmultis: Sez. 1, 10/05/2011, n. 22868; sez. 1, 20/10/2010, n. 41008; sez. 1,15/07/2010, n. 30572; sez. 1, 10/10/2007, n. 39081; Sez. 1, 21/10/2004, n.49256).2.2.2. La competenza andava verificata al momento della presentazionedell’istanza e, quindi, in data 14.1.2025.In quel momento, secondo quanto si evince dai certificati del casellario in atti,ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella di cui al n. 36 del certificato,ovvero quella emessa dal Tribunale di Milano in data 18.3.2024, divenutairrevocabile in data 2.7.2024.Presso tale Autorità giudiziaria, quindi, era effettivamente radicata la competenzain relazione all’istanza in esame.A nulla rileva che, successivamente alla presentazione dell’istanza, sia intervenutala Sentenza del Tribunale di Monza n. 866\24 del 6-3-2024, irrevocabile il 15-7-2025. Per il principio di perpetuatio competentiae, non erano destinate amodificare la situazione rilevante le sentenze sopravvenute alla presentazionedell’istanza. Come ricordato dal Procuratore Generale, in relazione al principio cosìrichiamato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la determinazione dellacompetenza deve essere individuata con riguardo al momento della presentazionedella domanda, senza poi essere soggetta a mutamenti determinati dal successivopassaggio in giudicato di ulteriori sentenze di condanna a carico della medesimapersona (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del30/01/2014, Rv. 259171).3. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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