CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 9/6/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 14/1/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta al primo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, rideterminava la pena e confermava nel resto la sentenza impugnata, condannando altresì il Tomasino al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Evidenzia che il rigetto della istanza finalizzata all'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti all'interno dell'esercizio commerciale teatro dei fatti è sorretto da motivazione illogica e contradditoria, posto che la ricostruzione dell'occorso, come effettuata da [OSCURATO:PERSONA], è difforme da quella descritta nel capo di imputazione. Visionare i filmati avrebbe consentito di fare chiarezza sul punto. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla applicazione dell'art. 629 cod. pen. Osserva la difesa che nel caso di specie mancherebbero gli elementi costitutivi del reato di estorsione, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva percepito come minacciosa la richiesta di denaro avanzata dal ricorrente, sol che si consideri che era il fratello [OSCURATO:PERSONA] ad elargire la somma di denaro sulla base di una mera percezione. Agli atti, dunque, non vi sono elementi che provino che sia stata portata una minaccia tale da limitare la persona offesa nella sua libertà. Rileva, altresì, la mancanza del dolo, in quanto il Maranzano avrebbe agito al fine di ottenere una sorta di ristoro a fronte della perdita di seicento euro alle slot machine presenti all'interno dell'esercizio commerciale. 22 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 393 cod. pen. ovvero dell'art. 610 cod. pen.: l'imputato riteneva di esercitare un diritto, una pretesa ritenuta giusta, tenuto conto della significativa perdita di denaro subita; in ogni caso, il fatto appare sussumibile nella fattispecie della violenza privata, in quanto nel caso di specie manca l'ingiusto profitto con altrui danno, atteso che il profitto che il ricorrente intendeva perseguire non era percepito come ingiusto, avendo perso la somma di ben seicento euro alle slot machine. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena. Evidenzia che in poche righe la Corte territoriale ha dato atto della impossibilità di poter contenere la pena nel minimo edittale, senza che tale affermazione sia sorretta da un adeguato percorso motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Invero, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 - 01). Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell'istanza difensiva è congrua ed esente da vizi di illogicità, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessaria l'acquisizione dei filmati delle telecamere presenti nell'esercizio commerciale in ragione del cospicuo materiale probatorio già a disposizione, costituito dalle dettagliate dichiarazioni della persona offesa (Sezione 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01; Sezione 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01). 1.2 II secondo motivo è inammissibile per le seguenti ragioni: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. In particolare, entrambi i giudici di merito hanno ben evidenziato - con motivazione congrua e ineccepibile dal punto di vista logico - la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata e, in particolare, la illegittimità della pretesa della somma di denaro, per ottenere la quale il Maranzano ha proferito minacce ed ha evocato l'intimidazione di tipo mafioso (l'intervento di suoi amici nel caso in cui la persona offesa non avesse esaudito la sua richiesta). 1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, che reitera questioni in punto di qualificazione giuridica della condotta criminosa già poste alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua, completa ed immune da qualsivoglia vizio logico. In particolare, una volta esclusa l'astratta possibilità di ricorrere al giudice civile, non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., così come, ritenuta configurabile l'ingiustizia del profitto, non può ipotizzarsi la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 L'unico motivo cui è affidato il ricorso è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, atteso che il difensore non spiega perché la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il minimo della pena e per quali ragioni avrebbe errato nella dosimetria della pena. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma