CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 31936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 05/01/2022 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha confermato, previo annullamento del titolo limitatamente al delitto- mezzo di promozione e organizzazione di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, aggravato dall'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati e di disponibilità finanziarie costituite in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di cui al capo A della contestazione provvisoria) e dell'aggravante di aver importato T.L.E. di contrabbando associandosi ad un'organizzazione costituita a tal fine (contestata in relazione al delitto-fine di cui al capo L), l'ordinanza con la quale, il precedente 10/12/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti in precedenza indicati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Hamza, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare la valutazione di gravità indiziaria effettuata dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente valorizzato il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa, alle ore 13,14 circa del 21/11/2019, tra l'Hamza e il coindagato [OSCURATO:PERSONA], durante la quale i collocutori avevano fatto menzione dell'avvenuto sequestro di due natanti che trasportavano merci di contrabbando e si erano rammaricati dell'ingente perdita subita, evidenziando che la conversazione de qua, per l'ora in cui si collocava, non avrebbe potuto ragionevolmente intendersi come riferita alla vicenda oggetto dell'incolpazione provvisoria, che, per essersi verificata la notte precedente, era, al momento, ignota ai citati collocutori. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di fuga. Assume in proposito che i giudici della cautela avrebbero inferito la sussistenza dell'evocata esigenza preventiva da "... i contatti e le conoscenze mantenuti direttamente o indirettamente dall'indagato con altri soggetti di origine tunisina, stabilmente inseriti in circuiti criminali aventi piena e continua disponibilità di mezzi e risorse per organizzare viaggi anche clandestini", senza indicare - come, invece, sarebbe stato doveroso fare - gli elementi sintomatici della concretezza e dell'attualità dell'evidenziato pericolo di fuga. 2.3. Con il terzo motivo, invece, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione. Rileva al riguardo che il Tribunale distrettuale avrebbe affermato la sussistenza dell'ulteriore esigenza preventiva de qua senza dar conto del necessario requisito dell'attualità del pericolo di condotte recidivanti, che avrebbe imposto l'indicazione degli elementi alla cui stregua poteva ritenersi certo o, comunque, altamente probabile il prossimo verificarsi di occasioni per la commissione di delitti dello stesso tipo. 2.4. Con il quarto motivo, infine, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta idoneità al soddisfacimento delle esigenze cautelari del solo presidio intramurario. Osserva in specie che i giudici della cautela non avrebbero esplicitato le ragioni a fondamento del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria in concreto formulato, omettendo inoltre di argomentare in ordine alla ritenuta inidoneità di presidi meno afflittivi, quale quello autocustodiale, rafforzato dall'applicazione del cd. "braccialetto elettronico". 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che, con riguardo a tale profilo, sarebbe stato erroneamente valorizzato dal Tribunale distrettuale il contenuto di una conversazione telefonica tra l'indagato e il connazionale [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nella tarda mattinata del 21/11/2019, durante la quale i predetti avevano discusso dell'avvenuto sequestro di due natanti che trasportavano merci di contrabbando e si erano rammaricati dell'ingente perdita subita. Al riguardo, appare opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che «In tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (in tal senso Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460-01, nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Fatta tale premessa, rileva il Collegio che, nel caso di specie, i giudici della cautela hanno adeguatamente argomentato, con apparato motivazionale lineare, coerente e privo di contraddittorietà, la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto-fine formante oggetto di contestazione, indicando con precisione il dato sintomatico del coinvolgimento dell'indagato nell'introduzione in Italia dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Orbene, a fronte di un argomentato in cui ci si è curati di individuare con precisione il fattore indiziante e di esplicitare le ragioni che inducono ad attribuirgli l'anzidetta valenza, appare di tutta evidenza l'infondatezza dell'agitata doglianza. Peraltro, non può sottacersi che nell'atto di gravame è solo formalmente indicato, come motivo d'impugnazione, il vizio motivazionale della decisione del Tribunale del riesame, posto che non è stata prospettata una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse di quanto argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza o manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, né ci si è doluti di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dall'incartamento processuale. Nell'atto di impugnativa, a ben vedere, ci si è limitati a criticare il significato attribuito dai giudici della cautela al materiale intercettivo, ipotizzando sostanzialmente un "travisamento dei fatti" e sollecitando un'inammissibile rivalutazione degli atti d'indagine, dei quali si è caldeggiata una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. [OSCURATO:PERSONA] non ha, pertanto, ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova" - che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale - è preclusa la deduzione dei vizio di "travisamento del fatto", non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). 3. Del tutto infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di fuga, sostenendo che tale pericolo sarebbe stato erroneamente inferito dai soli legami mantenuti dall'indagato con ambienti criminali stranieri, in totale assenza di elementi sintomatici di un effettivo e concreto rischio di allontanamento. Ritiene al riguardo il Collegio che il Tribunale distrettuale abbia specificamente menzionato gli elementi dai quali ha inferito la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga, indicandoli negli stretti rapporti che legavano l'Hamza, soggetto di nazionalità tunisina, con connazionali gravitanti in contesti malavitosi e nella capacità del predetto di reperire prontamente natanti idonei a consentirgli l'allontanamento dal territorio nazionale. Sussiste, quindi, sul punto un congruo e coerente impianto motivazionale, aderente oltretutto all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure caute/ari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare» (così Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220-01, nonché Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio e altri, Rv. 273011-01 e Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 24/02/2016, Giugliano, Rv. 267135-01). 4. Destituito di fondamento risulta il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, sostenendo che nel provvedimento gravato non sarebbe stata argomentata la ricorrenza del requisito dell'attualità di tale pericolo, in quanto era stata omessa l'indicazione degli elementi alla cui stregua avrebbe potuto ritenersi certo o, comunque, altamente probabile il prossimo verificarsi di occasioni per la commissione di delitti dello stesso tipo. Osserva in proposito il Collegio che i giudici della cautela hanno puntualmente indicato gli elementi dai quali hanno desunto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidivanza, menzionando, in specie, i continuativi contatti mantenuti dall'indagato con il connazionale [OSCURATO:PERSONA], il costante monitoraggio del trasporto delle merci illecitamente introdotte in Italia e il malcontento manifestato a seguito del loro sequestro, fattori ritenuti all'evidenza sintomatici della capacità del predetto di operare, con elevato grado di dimestichezza e con ampia conoscenza di strategie ed espedienti utili, in contesti malavitosi dediti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Tale argomentato risulta, peraltro, conforme all'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (in tal senso Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01, Sez. 5, n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 13/01/2022, Magliulo, Rv. 282769-01, Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566-01, Sez. 1, n. 14840 del 20/01/2020, Oliviero, Rv. 279122-01, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242-01, Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085-01, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994-01, Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 09/03/2017, Verga, Rv. 269684-01, Sez. 2, n. 53645 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lucà, Rv. 268977-01, Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366-01 e Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965-01). 5. Privo di pregio risulta, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta inidoneità al soddisfacimento delle esigenze cautelari di presidi diversi da quello massimamente afflittivo, sostenendo che non risulterebbero esplicitate le ragioni fondanti il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria in origine adottata e non sarebbe stata argomentata la ritenuta inidoneità del vincolo autocustodiale, eventualmente rafforzato dall'applicazione del cd. "braccialetto elettronico". Rileva al riguardo il Collegio che la dedotta doglianza è connotata da censurabile genericità, posto che il Tribunale distrettuale ha esposto con chiarezza le ragioni che rendono inadeguata al contrasto del pericolo di fuga e del pericolo di condotte recidivanti la misura degli arresti domiciliari, evidenziando (in specie alla pag. 7 dell'ordinanza gravata) che il presidio in oggetto non consentirebbe il costante monitoraggio della rete di relazioni criminali su cui, all'evidenza, può contare l'indagato, idonee, in ragione della negativa personalità dello stesso, a favorire un suo possibile allontanamento o possibili ricadute nel crimine. Orbene, a fronte di un impianto motivazionale così articolato, con l'agitata doglianza ci si è, di fatto, limitati a sostenere che il presidio autocustodiale risulterebbe egualmente idoneo a soddisfare le esigenze di cautela, senza aver cura di individuare e confutare, nello specifico, le criticità che si assume siano rinvenibili nella decisione impugnata. Con riguardo, poi, alla sostenuta adeguatezza del vincolo domiciliare ove rafforzato dall'utilizzo del "braccialetto elettronico", è sufficiente evocare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (in tal senso Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 31572 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caterino, Rv. 270463-01, Sez. 3, n. 43728 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], L., Rv. 267933-01 e Sez.2, n. 3696 del 15/12/2015, dep. 27/01/2016, H. e altri, Rv. 265786-01). 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.k P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle