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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28207/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 12 novembre 2025 con cui è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Crotone in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 alla pena di anni 1 di reclusione e euro 450 di multa.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di doglianze disattese dalla Corte di appello con motivazione approfondita e adeguata.

I giudici hanno indicato le ragioni per cui il reato era integrato anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, spiegando che la tesi per cui [OSCURATO:PERSONA], nell'omettere di dichiarare alcune voci di reddito, fosse incorso in errore era priva di riscontro e che l'eventuale ignoranza in ordine all'obbligo di dichiarare tutte le componenti di reddito era irrilevante ai sensi dell'art. 5. cod. pen. .

A tale percorso argomentativo, il ricorrente oppone una censura solo avversativa e non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica.

Considerato che il terzo e il quarto motivo, incentrati sul trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.

La Corte ha spiegato che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di positivi elementi di valutazione, in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) La Corte ha dato atto, altresì, che la pena era stata fissata nel minimo in relazione alla pena detentiva e in misura di poco superiore al minimo in relazione alla pena pecuniaria.

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 12 novembre 2025 con cui è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Crotone in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 alla pena di anni 1 di reclusione e euro 450 di multa. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di doglianze disattese dalla Corte di appello con motivazione approfondita e adeguata. I giudici hanno indicato le ragioni per cui il reato era integrato anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, spiegando che la tesi per cui [OSCURATO:PERSONA], nell'omettere di dichiarare alcune voci di reddito, fosse incorso in errore era priva di riscontro e che l'eventuale ignoranza in ordine all'obbligo di dichiarare tutte le componenti di reddito era irrilevante ai sensi dell'art. 5. cod. pen. . A tale percorso argomentativo, il ricorrente oppone una censura solo avversativa e non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica. Considerato che il terzo e il quarto motivo, incentrati sul trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. La Corte ha spiegato che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di positivi elementi di valutazione, in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) La Corte ha dato atto, altresì, che la pena era stata fissata nel minimo in relazione alla pena detentiva e in misura di poco superiore al minimo in relazione alla pena pecuniaria. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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