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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 42307/2022

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•1, P. '. , SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure'cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata eccepita l'incompetenza per territorio del Giudice in favore del Tribunale di Viterbo, luogo di residenza del ricorrente e luogo di consumazione ovvero di accertamento del reato.

In proposito la difficoltà di individúazione del luogo di accertamento del reato, in relazione al reato di indebita compensazione e all'invio telematico dei modelli F24, induceva all'adozione del criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, ed invero il Marchetti, soggetto beneficiario della compensazione, risiedeva stabilmente in Viterbo.

Alla stregua di ciò, il Giudice del domicilio sarebbe stato Viterbo, il luogo di accertamento Roma stante l'azione di accertamento dell'Agenzia delle entrate, e certamente non Civitavecchia.

2.2. Col secondo motivo, invocando violazione di legge, il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione in ordine al requisito del periculum, né erano state allegate ragioni per le quali sarebbe stato necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio.

Né al riguardo l'obbligo motivazionale poteva mutare in ragione dell'obbligatorietà o meno della confisca cui il sequestro sarebbe stato strumentale, attesa la necessità di comprendere sempre il motivo dell'esercizio del potere ablatorio, e non dovendo sussistere automatismi in grado di collegare la pericolosità alla mera possibilità di confiscare il bene oggetto di sequestro.

Allo stesso tempo il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione su detto requisito, laddove invece l'ordinanza impugnata si era illegittimamente sostituita in toto all'ordinanza genetica.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha lamentato che il provvedimento ablatorio aveva attinto il patrimonio di società del tutto avulse rispetto ai fatti di reato contestati, e delle quali egli era legale rappresentante doverosamente legittimato ad operare sui conti bancari.

Né corrispondeva alla realtà che il ricorrente fosse meramente delegato ad operare sui conti, laddove invece la legittimazione ad operare corrispondeva alla fisiologica necessità di assicurare l'operatività della società.

Semmai incombeva sulla pubblica accusa - onere non ottemperato - la prova dell'uso uti dominus del rapporto bancario, per esigenze proprie della persona fisica estranee rispetto allo scopo sociale.

In tal senso doveva ritenersi illegittimo il vincolo di indisponibilità apposto sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], società di cui appunto il Marchetti era legale rappresentante.

In specie l'ipotesi accusatoria riguardava l'indagato in proprio quale persona fisica, e non quale legale rappresentante delle società, le quali nulla avevano a vedere con i fatti e che erano dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

44. Per quanto riguarda il contestato profilo dell'incompetenza territoriale, questa Corte ha già osservato al riguardo che, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597; Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cimmino, non mass.; cfr. Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942).

Al riguardo, altresì, il "luogo dell'accertamento" deve individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (era stato così ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede)(Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992; cfr. altresì Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984). 1/(

4.1.1. In specie, non è contestato - ed è invero l'unico elemento non controvertibile allo stato - che l'attività di indagine sia stata svolta dall'autorità giudiziaria di Civitavecchia, in esito all'acquisizione degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma e alle successive operazioni di investigazione ed accertamento da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli, invero ricadente nel circondario del Tribunale di Civitavecchia.

4.2. In relazione al secondo motivo di censura, vero è che è stato osservato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege)(Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; cfr. ad es.

Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci e altri, Rv. 271999).

In tal senso, pertanto, costituendo il periculum un presupposto necessario all'emanazione della misura cautelare reale, grava sul giudice che ha emesso la misura uno specifico onere motivazionale, sia pur declinato all'interno della specifica figura di sequestro adottato (e perciò correlato, nel caso di cui all'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., alla finalità anticipatoria attraverso la quale vengono assicurati al processo i beni suscettibili, secondo le indicazioni legislative, di confisca).

Il provvedimento impositivo della misura deve così obbligatoriamente spiegare, in linea con la ratio dello stesso istituto, le ragioni per le quali si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, troverebbe applicazione solo a giudizio concluso, dando perciò contezza degli elementi in forza dei quali si pone l'esigenza di sottoporre medio tempore le res al sequestro, non potendo attendersi la definizione del processo di merito stante il rischio che allora la confisca possa non essere più praticabile.

4.2.1. Ciò ricordato, è stata quindi palesata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca.

4.2.2. In specie, l'ordinanza impugnata ha dato conto che il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento, quanto alla necessità del vincolo, alla obbligatorietà della confisca.

E' su tale preteso deficit motivazionale che si fonda la nullità invocata dalla difesa, che al contempo rileva la preclusione per i giudici del riesame di fare ricorso ai propri poteri suppletivi invocando la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato in materia cautelare reale dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che impone, in assenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, l'annullamento del provvedimento impugnato.

4.2.3. In proposito, peraltro, l'oggettivo silenzio del Giudice per le indagini preliminari ha trovato origine nel convincimento, secondo il quale nel disporre il sequestro finalizzato alla confisca è sufficiente la sola verifica dell'inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, a tenore sia del codice che delle leggi speciali.

In altre parole, la stessa confiscabilità integrerebbe, di per sé, la oggettiva pericolosità del bene, tanto più quando la confisca sia prevista come obbligatoria.

Il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi - tant'è che l'ordinanza impugnata riserva adeguata considerazione al pericolo di dispersione, siccome risultante dagli atti - deve intendersi così finalizzato non a colmare una lacuna non consentita del provvedimento impugnato, ma ad emendare l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza gravata nell'eludere l'obbligo motivazionale in punto di periculum.

In tal modo i Giudici della cautela, pur integrando nella sostanza il deficit motivazionale al riguardo, forniscono in realtà le linee direttrici della diversa interpretazione dell'art. 321 comma 2 cit., siccome ormai chiarita.

In tal senso il provvedimento genetico, ben lungi dall'essere affetto da una nullità radicale, rappresenta espressione del convincimento che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, nessuna motivazione fosse necessaria sulla base di un sostanziale automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua intrinseca pericolosità.

Nel prendere atto delle doglianze difensive, il Tribunale del riesame ha così fatto ricorso ai propri poteri integrativi, con i quali ha evidenziato l'esistenza di pericolo di dispersione, laddove a fronte di un profitto di circa centomila euro sarebbero stati rinvenuti beni per circa 70mila euro.

Alla stregua dei rilievi che precedono deve perciò ritenersi del tutto legittima, a fronte del censurato errore in diritto dell'ordinanza gravata, l'integrazione della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, e ciò nell'esercizio del potere-dovere attribuito ex lege al Giudice del riesame.

Né siffatta correzione della motivazione appare invero sindacabile in questa sede.

4.3. Del pari infondato è il terzo profilo di censura.

Al riguardo, infatti, il ricorrente non si confronta col passaggio argomentativo dell'ordinanza, secondo cui solamente le due società di capitali, i cui conti sarebbero stati vincolati in sede di esecuzione del sequestro preventivo, avrebbero potuto e dovuto dolersi del vincolo apposto su loro beni.

4.3.1. Anche detta doglianza, pertanto, non è condivisibile.

5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
•1, P. '. , SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure'cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata eccepita l'incompetenza per territorio del Giudice in favore del Tribunale di Viterbo, luogo di residenza del ricorrente e luogo di consumazione ovvero di accertamento del reato. In proposito la difficoltà di individúazione del luogo di accertamento del reato, in relazione al reato di indebita compensazione e all'invio telematico dei modelli F24, induceva all'adozione del criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, ed invero il Marchetti, soggetto beneficiario della compensazione, risiedeva stabilmente in Viterbo. Alla stregua di ciò, il Giudice del domicilio sarebbe stato Viterbo, il luogo di accertamento Roma stante l'azione di accertamento dell'Agenzia delle entrate, e certamente non Civitavecchia. 2.2. Col secondo motivo, invocando violazione di legge, il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione in ordine al requisito del periculum, né erano state allegate ragioni per le quali sarebbe stato necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio. Né al riguardo l'obbligo motivazionale poteva mutare in ragione dell'obbligatorietà o meno della confisca cui il sequestro sarebbe stato strumentale, attesa la necessità di comprendere sempre il motivo dell'esercizio del potere ablatorio, e non dovendo sussistere automatismi in grado di collegare la pericolosità alla mera possibilità di confiscare il bene oggetto di sequestro. Allo stesso tempo il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione su detto requisito, laddove invece l'ordinanza impugnata si era illegittimamente sostituita in toto all'ordinanza genetica. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha lamentato che il provvedimento ablatorio aveva attinto il patrimonio di società del tutto avulse rispetto ai fatti di reato contestati, e delle quali egli era legale rappresentante doverosamente legittimato ad operare sui conti bancari. Né corrispondeva alla realtà che il ricorrente fosse meramente delegato ad operare sui conti, laddove invece la legittimazione ad operare corrispondeva alla fisiologica necessità di assicurare l'operatività della società. Semmai incombeva sulla pubblica accusa - onere non ottemperato - la prova dell'uso uti dominus del rapporto bancario, per esigenze proprie della persona fisica estranee rispetto allo scopo sociale. In tal senso doveva ritenersi illegittimo il vincolo di indisponibilità apposto sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], società di cui appunto il Marchetti era legale rappresentante. In specie l'ipotesi accusatoria riguardava l'indagato in proprio quale persona fisica, e non quale legale rappresentante delle società, le quali nulla avevano a vedere con i fatti e che erano dotate di autonomia patrimoniale perfetta. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 44. Per quanto riguarda il contestato profilo dell'incompetenza territoriale, questa Corte ha già osservato al riguardo che, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597; Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cimmino, non mass.; cfr. Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942). Al riguardo, altresì, il "luogo dell'accertamento" deve individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (era stato così ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede)(Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992; cfr. altresì Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984). 1/( 4.1.1. In specie, non è contestato - ed è invero l'unico elemento non controvertibile allo stato - che l'attività di indagine sia stata svolta dall'autorità giudiziaria di Civitavecchia, in esito all'acquisizione degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma e alle successive operazioni di investigazione ed accertamento da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli, invero ricadente nel circondario del Tribunale di Civitavecchia. 4.2. In relazione al secondo motivo di censura, vero è che è stato osservato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege)(Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; cfr. ad es. Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci e altri, Rv. 271999). In tal senso, pertanto, costituendo il periculum un presupposto necessario all'emanazione della misura cautelare reale, grava sul giudice che ha emesso la misura uno specifico onere motivazionale, sia pur declinato all'interno della specifica figura di sequestro adottato (e perciò correlato, nel caso di cui all'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., alla finalità anticipatoria attraverso la quale vengono assicurati al processo i beni suscettibili, secondo le indicazioni legislative, di confisca). Il provvedimento impositivo della misura deve così obbligatoriamente spiegare, in linea con la ratio dello stesso istituto, le ragioni per le quali si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, troverebbe applicazione solo a giudizio concluso, dando perciò contezza degli elementi in forza dei quali si pone l'esigenza di sottoporre medio tempore le res al sequestro, non potendo attendersi la definizione del processo di merito stante il rischio che allora la confisca possa non essere più praticabile. 4.2.1. Ciò ricordato, è stata quindi palesata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca. 4.2.2. In specie, l'ordinanza impugnata ha dato conto che il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento, quanto alla necessità del vincolo, alla obbligatorietà della confisca. E' su tale preteso deficit motivazionale che si fonda la nullità invocata dalla difesa, che al contempo rileva la preclusione per i giudici del riesame di fare ricorso ai propri poteri suppletivi invocando la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato in materia cautelare reale dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che impone, in assenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, l'annullamento del provvedimento impugnato. 4.2.3. In proposito, peraltro, l'oggettivo silenzio del Giudice per le indagini preliminari ha trovato origine nel convincimento, secondo il quale nel disporre il sequestro finalizzato alla confisca è sufficiente la sola verifica dell'inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, a tenore sia del codice che delle leggi speciali. In altre parole, la stessa confiscabilità integrerebbe, di per sé, la oggettiva pericolosità del bene, tanto più quando la confisca sia prevista come obbligatoria. Il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi - tant'è che l'ordinanza impugnata riserva adeguata considerazione al pericolo di dispersione, siccome risultante dagli atti - deve intendersi così finalizzato non a colmare una lacuna non consentita del provvedimento impugnato, ma ad emendare l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza gravata nell'eludere l'obbligo motivazionale in punto di periculum. In tal modo i Giudici della cautela, pur integrando nella sostanza il deficit motivazionale al riguardo, forniscono in realtà le linee direttrici della diversa interpretazione dell'art. 321 comma 2 cit., siccome ormai chiarita. In tal senso il provvedimento genetico, ben lungi dall'essere affetto da una nullità radicale, rappresenta espressione del convincimento che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, nessuna motivazione fosse necessaria sulla base di un sostanziale automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua intrinseca pericolosità. Nel prendere atto delle doglianze difensive, il Tribunale del riesame ha così fatto ricorso ai propri poteri integrativi, con i quali ha evidenziato l'esistenza di pericolo di dispersione, laddove a fronte di un profitto di circa centomila euro sarebbero stati rinvenuti beni per circa 70mila euro. Alla stregua dei rilievi che precedono deve perciò ritenersi del tutto legittima, a fronte del censurato errore in diritto dell'ordinanza gravata, l'integrazione della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, e ciò nell'esercizio del potere-dovere attribuito ex lege al Giudice del riesame. Né siffatta correzione della motivazione appare invero sindacabile in questa sede. 4.3. Del pari infondato è il terzo profilo di censura. Al riguardo, infatti, il ricorrente non si confronta col passaggio argomentativo dell'ordinanza, secondo cui solamente le due società di capitali, i cui conti sarebbero stati vincolati in sede di esecuzione del sequestro preventivo, avrebbero potuto e dovuto dolersi del vincolo apposto su loro beni. 4.3.1. Anche detta doglianza, pertanto, non è condivisibile. 5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co
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