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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14488/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 17582 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 - ricorrente- > L contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza ella [OSCURATO:PERSONA] delp ,LTu il"'6,6>tf 15- - , depositata in data 19.03.20-15, n. considerate le conclusioni espresse dal sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021.

Fatti di causa.

In seguito alla cancellazione dal Registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'Ufficio IVA di Trento notificava ad [OSCURATO:PERSONA] sette ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi di accertamento per IVA ed avvisi di irrogazione di sanzioni emessi nei confronti della società per gli anni di imposta 1982, 1983 e 1984, non impugnati. [OSCURATO:PERSONA] era indicato nelle ingiunzioni di pagamento come soggetto "personalmente responsabile" per tutte le somme dovute all'Erario nella sua qualità di amministratore, prima, di liquidatore, poi, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugnava le ingiunzioni innanzi alla CT di primo grado di Trento, deducendo l'assenza di sua diretta e personale responsabilità.

Il giudice di primo grado, con due sentenze rese il 18 giugno 1990, rigettava i ricorsi. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello innanzi alla CT di secondo grado di Trento e, in pendenza del giudizio, il concessionario per la riscossione emetteva quattro cartelle di pagamento relative alle somme dovute dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza delle ingiunzioni anzidette, nelle quali si specificava che l'Arcese era ritenuto "personalmente responsabile" per tutte le somme dovute all'erario nella sua qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] nonché personalmente responsabile per le sole sanzioni.

In esito a tali notifiche, il contribuente proponeva istanza di sospensione all'ufficio IVA, consegnando polizza fideiussoria.

Successivamente, la CT di secondo grado di Trento, con le sentenze nn. 6/1997 e 78/1997, rigettava gli appelli.

Il contribuente corrispondeva l'importo di Lire 503.752.000 dovuto per l'anno 1997 relativo alle cartelle ed agli interessi, proponendo ricorso per Cassazione avverso tali decisioni che questa Corte, con sentenze nn. 1949/02 e 10101/02, accoglieva, rinviando le cause ad altra sezione della CT di secondo grado di Trento per nuovo esame.

Il giudice del rinvio, con sentenze n. 1/04 e 2/04, dichiarava l'illegittimità della pretesa erariale avanzata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo "esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato".

Formatosi il giudicato su tali sentenze, l'Amministrazione, richiesta del rimborso delle somme versate nel corso del procedimento, non provvedeva, sicché sul silenzio rifiuto formatosi il contribuente proponeva ricorso, in proprio, innanzi alla CT di primo grado di Trento che lo respingeva.

L'appello proposto dal contribuente veniva deciso dalla CT di secondo grado con sentenza n. 11/08, pubblicata il 14 gennaio 2008, che confermava la decisione di primo grado.

Il successivo ricorso per cassazione del contribuente è stato accolto da questa Corte con sentenza n. 28286/2013.

Il giudice di legittimità ha cassato la sentenza impugnata evidenziando come la CT di secondo grado avesse "travisato il senso della prospettazione del contribuente, il quale aveva fondato la domanda di rimborso sul passaggio in giudicato delle ricordate sentenze che avevano escluso la legittimità delle ingiunzioni di pagamento notificato personalmente al contribuente, determinando, secondo il contribuente stesso, l'insorgenza di un indebito oggettivo da parte dell'amministrazione".

La Corte di Cassazione ha anche evidenziato la connotazione "incongrua e apodittica" della motivazione della sentenza d'appello, incorsa in un errore di diritto nell'attribuire "efficacia decisiva e valore confessorio" ad una quietanza di pagamento resa da "un soggetto terzo rispetto alle parti in causa".

La Corte ha, infine, posto in luce che il giudice a quo aveva trascurato "totalmente di considerare gli elementi offerti dal contribuente", astrattamente suscettibili di "giustificare il carattere personale dell'adempimento da parte del contribuente.

Il giudizio veniva riassunto davanti alla CT di Secondo grado di Trento quale giudice di rinvio, la quale ha rigettato l'appello del contribuente.

Quest'ultimo propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi., fibrf"[OSCURATO:PERSONA] con controricorso l'Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione. -Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la nullità della decisione per violazione del combinato disposto degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e 384, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CT di secondo grado trascurato di affrontare la "questione chiave" relativa al "carattere personale" e non spontaneo - bensì indotto dall'esigenza di evitare le conseguenze dell'esecuzione forzata intrapresa ai suoi danni - dell'adempimento dell'Arcese. -Con il secondo motivo di ricorso il contribuente censura la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sempre in ordine alla questione del carattere personale e non spontaneo del proprio adempimento, riscontrando una violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost. e 6 CEDU, nonché una motivazione "manifestamente contraddittoria" con riferimento al profilo della spontaneità del pagamento. -Con il terzo motivo di ricorso il contribuente censura nuovamente la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla qualificazione giuridica della situazione verificatasi nel caso di specie, attinente, ancora una volta, il carattere personale e non spontaneo dell'adempimento dell'Arcese.

I primi tre motivi di ricorso, in quanto tutti afferenti il profilo dell'asserita non spontaneità del pagamento dell'Arcese il carattere personale di detto adempimento, sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione.

Detti motivi sono infondati e vanno disattesi.

Il giudice del rinvio ha, invero, puntualmente ed esplicitamente la circostanza della notifica ad [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore della società e il conseguente pagamento a tale titolo delle somme richiestegli.

In particolare, il giudice d'appello ha appurato che: "era stata definitivamente esclusa unicamente la responsabilità "personale" per il debito erariale di [OSCURATO:PERSONA] e reputata invece sussistente quella di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; che dovevano reputarsi legittime "le richieste di pagamento indirizzate alla società, rappresentata dal socio-liquidatore", ossia da [OSCURATO:PERSONA]; che nel caso di specie l'Ufficio aveva notificato gli avvisi di accertamento Iva e sanzioni relativi agli anni 1982, 1983, 1984 nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA], nella sua vese di ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; che anche le cartelle vennero notificate "ad [OSCURATO:PERSONA], quale "amministratore e liquidatore della società"; che "la somma venne pagata dal medesimo dichiaratamente per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; che [OSCURATO:PERSONA] era il destinatario delle notifiche delle cartelle esattoriali proprio "in qualità di amministratore e liquidatore della società cancellata".

In buona sostanza, la CTR ha univocamente accertato che il pagamento veniva richiesto all'odierno ricorrente, non a titolo personale, ma in quanto liquidatore dell'ente e che, in quanto, tale egli, pertanto, provvedeva ad adempiere.

Il giudice di rinvio si è, altresì, curato di puntualizzare che la cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali, in quanto avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.p.c. (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), aveva determinato l'estinzione della società dal 10 gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, insuscettibile di incidere sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, limitandosi a regolarne gli effetti, comportando, perciò, l'operare dell'effetto estintivo da tale data (v.

Cass., Sez.

Un., n. 4060 del 2010 e Cass. n. 22548 del 2010).

Ciò chiarisce, in primo luogo, l'insussistenza dell'adombrata violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 384, comma 2, c.p.c., posto che la CTR ha pienamente rispettato il perimetro proprio del giudizio di rinvio, compiendo l'accertamento demandato alle sue funzioni.

In secondo luogo, viene in evidenza la mancanza del vizio di apparenza della motivazione dedotto, in particolare, con il secondo mezzo, vizio che ricorre ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. unicamente qualora la pronuncia riveli una obiettiva carenza - qui non ravvisabile - nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).

Infine, nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è dato evincere nella specie, posto che la questione della natura del pagamento richiesto ad [OSCURATO:PERSONA] e da costui effettuato risulta affrontata dalla Corte con dovizia di motivazioni. -Con il quarto motivo di ricorso il contribuente contesta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti, circostanze e prove decisive per il giudizio, che hanno formato oggetto di discussione sin dal primo grado, per avere la CT di secondo grado trascurato di valorizzare i plurimi elementi dai quali dimostrativi della non qualificabilità del pagamento a cura dell'Arcese in termini di adempimento spontaneo del terzo.

Il motivo è inammissibile.

Sotto un primo profilo, la censura impinge in un deficit di autosufficienza, posto che non individua con chiarezza gli elementi di prova che assume trascurati, elementi che rimangono pertanto imperscrurabili.

Sotto un secondo profilo, la censura trascura che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

In altri termini, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio ascritto ad un elemento di prova in luogo dell'altro, sempre che il giudizio sia logicamente motivato (Cass. n. 20911 del 2005; Cass.n. 10330 del 2003). -Con il quinto motivo di ricorso il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., per avere la CT di secondo grado valorizzato la quietanza di pagamento resa dal concessionario nei confronti del contribuente in favore di un soggetto terzo, qual è nella specie l'Agenzia delle Entrate.

Il motivo è infondato.Alla quietanza proveniente dall'agente per la riscossione non viene attribuito dalla CTR un valore confessorio.

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice.

Nella specie, la quietanza veniva apprezzata, senza ricondurre ad essa la vincolatività propria della prova legale, nel più articolato quadro degli elementi probatori scelti dal giudice di merito in funzione della decisione, tra i quali, rimanendo a livello documentale, viene in evidenza la ricevuta di addebito "compilata in banca nel luglio 1997 dallo stesso appellante [OSCURATO:PERSONA] per la movimentazione del suo conto corrente". -Con il sesto motivo di ricorso il contribuente censura, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali in tema di valutazione delle prove in base agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché all'art.2697 c.c., per avere la CT di secondo grado trascurato di "valutare e analizzare tutte le prove o gli elementi di prova, sia singolarmente, sia in raccordo tra loro".

La censura è inammissibile dal momento che sotto le mentite spoglie della violazione di legge, mira ad una rivisitazione più appagante del merito.

Essa, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale.

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti.

Questa Corte ha d'altronde ancor di recente evidenziato che "In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Cass. n. 1229 del 2019; Cass.27000 del 2016).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con compensazione delle spese del giudizio. s c, m, A51. ps, p: ,:tey C4è Per questi motivi Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 17582 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 - ricorrente- > L contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza ella [OSCURATO:PERSONA] delp ,LTu il"'6,6>tf 15- - , depositata in data 19.03.20-15, n. considerate le conclusioni espresse dal sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021. Fatti di causa. In seguito alla cancellazione dal Registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'Ufficio IVA di Trento notificava ad [OSCURATO:PERSONA] sette ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi di accertamento per IVA ed avvisi di irrogazione di sanzioni emessi nei confronti della società per gli anni di imposta 1982, 1983 e 1984, non impugnati. [OSCURATO:PERSONA] era indicato nelle ingiunzioni di pagamento come soggetto "personalmente responsabile" per tutte le somme dovute all'Erario nella sua qualità di amministratore, prima, di liquidatore, poi, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugnava le ingiunzioni innanzi alla CT di primo grado di Trento, deducendo l'assenza di sua diretta e personale responsabilità. Il giudice di primo grado, con due sentenze rese il 18 giugno 1990, rigettava i ricorsi. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello innanzi alla CT di secondo grado di Trento e, in pendenza del giudizio, il concessionario per la riscossione emetteva quattro cartelle di pagamento relative alle somme dovute dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza delle ingiunzioni anzidette, nelle quali si specificava che l'Arcese era ritenuto "personalmente responsabile" per tutte le somme dovute all'erario nella sua qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] nonché personalmente responsabile per le sole sanzioni. In esito a tali notifiche, il contribuente proponeva istanza di sospensione all'ufficio IVA, consegnando polizza fideiussoria. Successivamente, la CT di secondo grado di Trento, con le sentenze nn. 6/1997 e 78/1997, rigettava gli appelli. Il contribuente corrispondeva l'importo di Lire 503.752.000 dovuto per l'anno 1997 relativo alle cartelle ed agli interessi, proponendo ricorso per Cassazione avverso tali decisioni che questa Corte, con sentenze nn. 1949/02 e 10101/02, accoglieva, rinviando le cause ad altra sezione della CT di secondo grado di Trento per nuovo esame. Il giudice del rinvio, con sentenze n. 1/04 e 2/04, dichiarava l'illegittimità della pretesa erariale avanzata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo "esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato". Formatosi il giudicato su tali sentenze, l'Amministrazione, richiesta del rimborso delle somme versate nel corso del procedimento, non provvedeva, sicché sul silenzio rifiuto formatosi il contribuente proponeva ricorso, in proprio, innanzi alla CT di primo grado di Trento che lo respingeva. L'appello proposto dal contribuente veniva deciso dalla CT di secondo grado con sentenza n. 11/08, pubblicata il 14 gennaio 2008, che confermava la decisione di primo grado. Il successivo ricorso per cassazione del contribuente è stato accolto da questa Corte con sentenza n. 28286/2013. Il giudice di legittimità ha cassato la sentenza impugnata evidenziando come la CT di secondo grado avesse "travisato il senso della prospettazione del contribuente, il quale aveva fondato la domanda di rimborso sul passaggio in giudicato delle ricordate sentenze che avevano escluso la legittimità delle ingiunzioni di pagamento notificato personalmente al contribuente, determinando, secondo il contribuente stesso, l'insorgenza di un indebito oggettivo da parte dell'amministrazione". La Corte di Cassazione ha anche evidenziato la connotazione "incongrua e apodittica" della motivazione della sentenza d'appello, incorsa in un errore di diritto nell'attribuire "efficacia decisiva e valore confessorio" ad una quietanza di pagamento resa da "un soggetto terzo rispetto alle parti in causa". La Corte ha, infine, posto in luce che il giudice a quo aveva trascurato "totalmente di considerare gli elementi offerti dal contribuente", astrattamente suscettibili di "giustificare il carattere personale dell'adempimento da parte del contribuente. Il giudizio veniva riassunto davanti alla CT di Secondo grado di Trento quale giudice di rinvio, la quale ha rigettato l'appello del contribuente. Quest'ultimo propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi., fibrf"[OSCURATO:PERSONA] con controricorso l'Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione. -Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la nullità della decisione per violazione del combinato disposto degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e 384, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CT di secondo grado trascurato di affrontare la "questione chiave" relativa al "carattere personale" e non spontaneo - bensì indotto dall'esigenza di evitare le conseguenze dell'esecuzione forzata intrapresa ai suoi danni - dell'adempimento dell'Arcese. -Con il secondo motivo di ricorso il contribuente censura la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sempre in ordine alla questione del carattere personale e non spontaneo del proprio adempimento, riscontrando una violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost. e 6 CEDU, nonché una motivazione "manifestamente contraddittoria" con riferimento al profilo della spontaneità del pagamento. -Con il terzo motivo di ricorso il contribuente censura nuovamente la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla qualificazione giuridica della situazione verificatasi nel caso di specie, attinente, ancora una volta, il carattere personale e non spontaneo dell'adempimento dell'Arcese. I primi tre motivi di ricorso, in quanto tutti afferenti il profilo dell'asserita non spontaneità del pagamento dell'Arcese il carattere personale di detto adempimento, sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione. Detti motivi sono infondati e vanno disattesi. Il giudice del rinvio ha, invero, puntualmente ed esplicitamente la circostanza della notifica ad [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore della società e il conseguente pagamento a tale titolo delle somme richiestegli. In particolare, il giudice d'appello ha appurato che: "era stata definitivamente esclusa unicamente la responsabilità "personale" per il debito erariale di [OSCURATO:PERSONA] e reputata invece sussistente quella di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; che dovevano reputarsi legittime "le richieste di pagamento indirizzate alla società, rappresentata dal socio-liquidatore", ossia da [OSCURATO:PERSONA]; che nel caso di specie l'Ufficio aveva notificato gli avvisi di accertamento Iva e sanzioni relativi agli anni 1982, 1983, 1984 nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA], nella sua vese di ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; che anche le cartelle vennero notificate "ad [OSCURATO:PERSONA], quale "amministratore e liquidatore della società"; che "la somma venne pagata dal medesimo dichiaratamente per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; che [OSCURATO:PERSONA] era il destinatario delle notifiche delle cartelle esattoriali proprio "in qualità di amministratore e liquidatore della società cancellata". In buona sostanza, la CTR ha univocamente accertato che il pagamento veniva richiesto all'odierno ricorrente, non a titolo personale, ma in quanto liquidatore dell'ente e che, in quanto, tale egli, pertanto, provvedeva ad adempiere. Il giudice di rinvio si è, altresì, curato di puntualizzare che la cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali, in quanto avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.p.c. (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), aveva determinato l'estinzione della società dal 10 gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, insuscettibile di incidere sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, limitandosi a regolarne gli effetti, comportando, perciò, l'operare dell'effetto estintivo da tale data (v. Cass., Sez. Un., n. 4060 del 2010 e Cass. n. 22548 del 2010). Ciò chiarisce, in primo luogo, l'insussistenza dell'adombrata violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 384, comma 2, c.p.c., posto che la CTR ha pienamente rispettato il perimetro proprio del giudizio di rinvio, compiendo l'accertamento demandato alle sue funzioni. In secondo luogo, viene in evidenza la mancanza del vizio di apparenza della motivazione dedotto, in particolare, con il secondo mezzo, vizio che ricorre ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. unicamente qualora la pronuncia riveli una obiettiva carenza - qui non ravvisabile - nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020). Infine, nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è dato evincere nella specie, posto che la questione della natura del pagamento richiesto ad [OSCURATO:PERSONA] e da costui effettuato risulta affrontata dalla Corte con dovizia di motivazioni. -Con il quarto motivo di ricorso il contribuente contesta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti, circostanze e prove decisive per il giudizio, che hanno formato oggetto di discussione sin dal primo grado, per avere la CT di secondo grado trascurato di valorizzare i plurimi elementi dai quali dimostrativi della non qualificabilità del pagamento a cura dell'Arcese in termini di adempimento spontaneo del terzo. Il motivo è inammissibile. Sotto un primo profilo, la censura impinge in un deficit di autosufficienza, posto che non individua con chiarezza gli elementi di prova che assume trascurati, elementi che rimangono pertanto imperscrurabili. Sotto un secondo profilo, la censura trascura che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. In altri termini, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio ascritto ad un elemento di prova in luogo dell'altro, sempre che il giudizio sia logicamente motivato (Cass. n. 20911 del 2005; Cass.n. 10330 del 2003). -Con il quinto motivo di ricorso il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., per avere la CT di secondo grado valorizzato la quietanza di pagamento resa dal concessionario nei confronti del contribuente in favore di un soggetto terzo, qual è nella specie l'Agenzia delle Entrate. Il motivo è infondato.Alla quietanza proveniente dall'agente per la riscossione non viene attribuito dalla CTR un valore confessorio. Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice. Nella specie, la quietanza veniva apprezzata, senza ricondurre ad essa la vincolatività propria della prova legale, nel più articolato quadro degli elementi probatori scelti dal giudice di merito in funzione della decisione, tra i quali, rimanendo a livello documentale, viene in evidenza la ricevuta di addebito "compilata in banca nel luglio 1997 dallo stesso appellante [OSCURATO:PERSONA] per la movimentazione del suo conto corrente". -Con il sesto motivo di ricorso il contribuente censura, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali in tema di valutazione delle prove in base agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché all'art.2697 c.c., per avere la CT di secondo grado trascurato di "valutare e analizzare tutte le prove o gli elementi di prova, sia singolarmente, sia in raccordo tra loro". La censura è inammissibile dal momento che sotto le mentite spoglie della violazione di legge, mira ad una rivisitazione più appagante del merito. Essa, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. Questa Corte ha d'altronde ancor di recente evidenziato che "In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Cass. n. 1229 del 2019; Cass.27000 del 2016).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con compensazione delle spese del giudizio. s c, m, A51. ps, p: ,:tey C4è Per questi motivi Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,
Sentenza Cassazione n. 14488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris