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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02999/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9579-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 4335 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4217/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 3254/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 Con sentenza n.4217/16, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI e avente ad oggetto la pretesa contributiva relativa a vari lavoratori impiegati dalla società con contratti di collaborazione.

Riteneva la Corte che alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, i vari lavoratori dovevano essere considerati giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato, cui non si applicava quindi il CCNL dei grafici.

Negava poi, ai fini del pagamento delle sanzioni di cui alla

I. n.388/00, che la società potesse essere considerata in buona fede: essa aveva versato i contributi all'Inps non sapendo che i lavoratori erano tutti iscritti all'albo dei giornalisti, ma tale allegazione era stata avanzata tardivamente, in sede di note conclusive autorizzate in primo grado.

Avverso la sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

Inpgi resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato la deposizione del teste Manti, dalla quale risultava che i collaboratori delle riviste edite dalla società non potevano essere considerati giornalisti, limitandosi a tradurre articoli specializzati di riviste estere, integrandoli con modesti brani.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.28

I. n.69/63 e dell'art.2697 c.c., non avendo la Corte addossato sull'INPGI la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non avendo considerato che, trattandosi di riviste specializzate di carattere tecnico scientifico, non poteva applicarsi il CCNL dei giornalisti, ai sensi dell'art.28

I. n.69/63.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.116

I. n.388/00.

La Corte non avrebbe considerato che la buona fede della società - nel ritenere i collaboratori dei grafici e non dei giornalisti - derivava da altri elementi rispetto alla non consapevolezza della loro iscrizione all'albo dei giornalisti, ovvero: il tipo di attività svolta per conto delle riviste e il fatto che in altra occasione la Corte d'appello, giudicando sulla posizione di altri lavoratori, aveva escluso il contratto di lavoro subordinato giornalistico.

Il primo motivo è inammissibile.

Esso deduce violazione dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., quando, trattandosi di doppia pronuncia conforme relativa alle stesse ragioni di fatto, tale motivo di ricorso non è ammesso ai sensi dell'art.348 ter, ult. co., c.p.c.

In particolare, premesso che il giudice di merito non è tenuto a considerare tutte le risultanze istruttorie acquisite, e che la Corte d'appello non ha considerato la deposizione del teste Manti, ritenendola, al pari di altre, alquanto imprecisa e tale 931 da non modificare il quadro probatorio altrimenti acquisito, da tale quadro la Corte, come già il primo giudice, ha concluso che: a) si trattava di lavoro giornalistico in quanto tutti i collaboratori erano iscritti all'albo dei giornalisti; b) doveva considerarsi di natura giornalistica l'attività di pubblicazione di articoli su riviste, quand'anche essi fossero nella gran parte dei casi tradotti da corrispettivi articoli in lingua straniera, ma poi riadattati alle esigenze delle riviste e previa valutazione degli argomenti di interesse per il mercato italiano; tale attività non poteva ridursi a semplice attività tecnico grafica.

Su tali considerazioni, tratte da elementi di fatto sul concreto svolgimento del rapporto e omologhe nei due gradi di merito, è precluso un riesame in sede di legittimità, ai sensi dell'art.348 ter, ult. co . c.p.c.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Premesso che dalla sentenza emerge come non fosse mai stato contestato che tutti i collaboratori erano iscritti all'albo dei giornalisti, l'art.28

I. n.63/69 riguarda il diverso caso in cui il direttore della rivista non sia un giornalista, e dunque non sia iscritto all'albo dei giornalisti ma agli elenchi di cui alla stessa norma.

Nel momento in cui il motivo deduce violazione dell'art.28

I. n.63/69, esso in realtà presuppone, in modo inammissibile, l'accertamento di un fatto nuovo, ovvero la non iscrizione del direttore della rivista nell'albo dei giornalisti; fatto che non risulta dal testo della sentenza, né il motivo allega la relativa deduzione nei gradi di merito e la mancata considerazione nella sentenza impugnata (v. nello stesso senso Cass.29566/22, Cass.30968/22).

Quanto alla violazione dell'art.2697 c.c., basti dire che la Corte non ha invertito l'onere probatorio, esonerando l'INPGI dalla prova della subordinazione.

La Corte ha invece accertato che le prove acquisite in causa erano tali da dimostrare il rapporto di lavoro subordinato giornalistico.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

La Corte, con un giudizio di fatto non sindacabile se non nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha escluso la buona fede della società.

Il motivo di ricorso allega alcuni fatti - diversi dalla mancata conoscenza che i lavoratori fossero iscritti all'albo dei giornalisti - da cui si dovrebbe altrimenti inferire la buona fede.

Senonché, tali fatti appaiono nuovi.

Non risulta siano stati dedotti già in primo grado - la sentenza d'appello motiva su un deficit di allegazione dei fatti a sostegno della buona fede -, né il motivo si fa carico di indicare, ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., quando e come tali fatti furono oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio.

A ciò si aggiunga che, secondo costante orientamento di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass.22255/21, Cass.29566/22, Cass.30968/22), non può invocarsi il pagamento in buona fede al creditore apparente (nella specie l'INPS), con efficacia liberatoria, vertendosi in tema di erroneo inquadramento dei giornalisti e conseguente diritto dell'INPGI di pretendere contributi e sanzioni.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €11.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA].$a Rossana

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9579-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 4335 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4217/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 3254/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 Con sentenza n.4217/16, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI e avente ad oggetto la pretesa contributiva relativa a vari lavoratori impiegati dalla società con contratti di collaborazione. Riteneva la Corte che alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, i vari lavoratori dovevano essere considerati giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato, cui non si applicava quindi il CCNL dei grafici. Negava poi, ai fini del pagamento delle sanzioni di cui alla I. n.388/00, che la società potesse essere considerata in buona fede: essa aveva versato i contributi all'Inps non sapendo che i lavoratori erano tutti iscritti all'albo dei giornalisti, ma tale allegazione era stata avanzata tardivamente, in sede di note conclusive autorizzate in primo grado. Avverso la sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. Inpgi resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato la deposizione del teste Manti, dalla quale risultava che i collaboratori delle riviste edite dalla società non potevano essere considerati giornalisti, limitandosi a tradurre articoli specializzati di riviste estere, integrandoli con modesti brani. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.28 I. n.69/63 e dell'art.2697 c.c., non avendo la Corte addossato sull'INPGI la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non avendo considerato che, trattandosi di riviste specializzate di carattere tecnico scientifico, non poteva applicarsi il CCNL dei giornalisti, ai sensi dell'art.28 I. n.69/63. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.116 I. n.388/00. La Corte non avrebbe considerato che la buona fede della società - nel ritenere i collaboratori dei grafici e non dei giornalisti - derivava da altri elementi rispetto alla non consapevolezza della loro iscrizione all'albo dei giornalisti, ovvero: il tipo di attività svolta per conto delle riviste e il fatto che in altra occasione la Corte d'appello, giudicando sulla posizione di altri lavoratori, aveva escluso il contratto di lavoro subordinato giornalistico. Il primo motivo è inammissibile. Esso deduce violazione dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., quando, trattandosi di doppia pronuncia conforme relativa alle stesse ragioni di fatto, tale motivo di ricorso non è ammesso ai sensi dell'art.348 ter, ult. co., c.p.c. In particolare, premesso che il giudice di merito non è tenuto a considerare tutte le risultanze istruttorie acquisite, e che la Corte d'appello non ha considerato la deposizione del teste Manti, ritenendola, al pari di altre, alquanto imprecisa e tale 931 da non modificare il quadro probatorio altrimenti acquisito, da tale quadro la Corte, come già il primo giudice, ha concluso che: a) si trattava di lavoro giornalistico in quanto tutti i collaboratori erano iscritti all'albo dei giornalisti; b) doveva considerarsi di natura giornalistica l'attività di pubblicazione di articoli su riviste, quand'anche essi fossero nella gran parte dei casi tradotti da corrispettivi articoli in lingua straniera, ma poi riadattati alle esigenze delle riviste e previa valutazione degli argomenti di interesse per il mercato italiano; tale attività non poteva ridursi a semplice attività tecnico grafica. Su tali considerazioni, tratte da elementi di fatto sul concreto svolgimento del rapporto e omologhe nei due gradi di merito, è precluso un riesame in sede di legittimità, ai sensi dell'art.348 ter, ult. co . c.p.c. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che dalla sentenza emerge come non fosse mai stato contestato che tutti i collaboratori erano iscritti all'albo dei giornalisti, l'art.28 I. n.63/69 riguarda il diverso caso in cui il direttore della rivista non sia un giornalista, e dunque non sia iscritto all'albo dei giornalisti ma agli elenchi di cui alla stessa norma. Nel momento in cui il motivo deduce violazione dell'art.28 I. n.63/69, esso in realtà presuppone, in modo inammissibile, l'accertamento di un fatto nuovo, ovvero la non iscrizione del direttore della rivista nell'albo dei giornalisti; fatto che non risulta dal testo della sentenza, né il motivo allega la relativa deduzione nei gradi di merito e la mancata considerazione nella sentenza impugnata (v. nello stesso senso Cass.29566/22, Cass.30968/22). Quanto alla violazione dell'art.2697 c.c., basti dire che la Corte non ha invertito l'onere probatorio, esonerando l'INPGI dalla prova della subordinazione. La Corte ha invece accertato che le prove acquisite in causa erano tali da dimostrare il rapporto di lavoro subordinato giornalistico. Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte, con un giudizio di fatto non sindacabile se non nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha escluso la buona fede della società. Il motivo di ricorso allega alcuni fatti - diversi dalla mancata conoscenza che i lavoratori fossero iscritti all'albo dei giornalisti - da cui si dovrebbe altrimenti inferire la buona fede. Senonché, tali fatti appaiono nuovi. Non risulta siano stati dedotti già in primo grado - la sentenza d'appello motiva su un deficit di allegazione dei fatti a sostegno della buona fede -, né il motivo si fa carico di indicare, ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., quando e come tali fatti furono oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio. A ciò si aggiunga che, secondo costante orientamento di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass.22255/21, Cass.29566/22, Cass.30968/22), non può invocarsi il pagamento in buona fede al creditore apparente (nella specie l'INPS), con efficacia liberatoria, vertendosi in tema di erroneo inquadramento dei giornalisti e conseguente diritto dell'INPGI di pretendere contributi e sanzioni. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €11.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA].$a Rossana
Decreto Cassazione n. 02999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris