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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 aprile 2001

Cassazione n. 29366/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/04/2001 avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto per rinuncia all'opposizione proposta e ha dichiarato esecutivo il decreto penale n. 354/19 emesso in data 7 novembre 2019.

Nei confronti di Bleve era stato emesso decreto penale di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285.

L'imputato aveva formulato opposizione al decreto penale presentando contestualmente istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen. con allegata istanza all'U.E.P.E. di elaborazione del programma di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva, indi, emesso il decreto di fissazione di udienza per la sospensione del procedimento con messa alla prova ed alla udienza fissata, in data del 3 febbraio 2021, dopo che il difensore aveva rinunciato all'opposizione, aveva pronunciato la sentenza su indicata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona con unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe con la stessa sentenza, nell'ambito dello stesso procedimento, adottato due statuizion& fra loro inconciliabili, ovvero dichiarato non doversi procedere, ex art. 129 cod. proc. pen., in ordine ai reati contestati e contestualmente dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna emesso in relazione agli stessi reati.

Il Procuratore Generale rileva che l'opposizione a decreto penale di condanna è irretrattabile, sicché il giudice non avrebbe dovuto accordare valore alla rinuncia formulata dal difensore, né dichiarare esecutivo il decreto penale di condanna, bensì avrebbe dovuto valutare l'istanza di messa alla prova e revocare il decreto penale di condanna opposto, così come previsto dall'art. 461, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato in quanto assorbente il profilo relativo alla inconciliabilità delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha emesso una sentenza che contiene due disposizioni fra loro ontologicamente inconciliabili, ovvero la dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati contestati con il decreto penale di condanna «per rinuncia all'opposizione proposta» e la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna.

Si tratta di pronuncia che si pone fuori dal sistema organico della legge processuale, non essendo concepibile che un imputato in ordine agli stessi fatti, nell'ambito dello stesso procedimento e con la stessa sentenza, sia al contempo prosciolto e condannato.

5. Nel consegue che la sentenza, affetta da insanabile nullità, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro in diversa composizione per il giudizio.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro in diversa composizione per il giudizio.

Deciso il 26 maggio 2022 DEPOSITATO ì‘l CANCELLERiii oggi, 2 5 LUG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/04/2001 avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto per rinuncia all'opposizione proposta e ha dichiarato esecutivo il decreto penale n. 354/19 emesso in data 7 novembre 2019. Nei confronti di Bleve era stato emesso decreto penale di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285. L'imputato aveva formulato opposizione al decreto penale presentando contestualmente istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen. con allegata istanza all'U.E.P.E. di elaborazione del programma di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva, indi, emesso il decreto di fissazione di udienza per la sospensione del procedimento con messa alla prova ed alla udienza fissata, in data del 3 febbraio 2021, dopo che il difensore aveva rinunciato all'opposizione, aveva pronunciato la sentenza su indicata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona con unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe con la stessa sentenza, nell'ambito dello stesso procedimento, adottato due statuizion& fra loro inconciliabili, ovvero dichiarato non doversi procedere, ex art. 129 cod. proc. pen., in ordine ai reati contestati e contestualmente dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna emesso in relazione agli stessi reati. Il Procuratore Generale rileva che l'opposizione a decreto penale di condanna è irretrattabile, sicché il giudice non avrebbe dovuto accordare valore alla rinuncia formulata dal difensore, né dichiarare esecutivo il decreto penale di condanna, bensì avrebbe dovuto valutare l'istanza di messa alla prova e revocare il decreto penale di condanna opposto, così come previsto dall'art. 461, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato in quanto assorbente il profilo relativo alla inconciliabilità delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha emesso una sentenza che contiene due disposizioni fra loro ontologicamente inconciliabili, ovvero la dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati contestati con il decreto penale di condanna «per rinuncia all'opposizione proposta» e la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna. Si tratta di pronuncia che si pone fuori dal sistema organico della legge processuale, non essendo concepibile che un imputato in ordine agli stessi fatti, nell'ambito dello stesso procedimento e con la stessa sentenza, sia al contempo prosciolto e condannato. 5. Nel consegue che la sentenza, affetta da insanabile nullità, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro in diversa composizione per il giudizio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro in diversa composizione per il giudizio. Deciso il 26 maggio 2022 DEPOSITATO ì‘l CANCELLERiii oggi, 2 5 LUG
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