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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45801/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 13/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 12/2/2021; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di norme processuali e penali in relazione agli artt. 598, 602, 178 comma 1, lett.

B) cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., sono ndeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 13/4/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 12/2/2021; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di norme processuali e penali in relazione agli artt. 598, 602, 178 comma 1, lett. B) cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., sono ndeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45801/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris