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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23261/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in eeigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato il giudizio di penalè -Vespresso nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine a due reati di cui all'art. 648 bis cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione:

1.1. Con il primo ha prospettato la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per la mancanza degli avvisi di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. e per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che si assume destinato a trovare applicazione nel presente processo, poiché la legge n. 199/2022, posticipando l'entrata in vigore delle norme che regolano il processo cartolare non avrebbe posticipato, però, la modifica prevista dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., sicché il decreto di fissazione dell'udienza di appello, successivo al 30/12/2022, avrebbe dovuto uniformarsi a tale disciplina.

1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, fondata dai giudici di merito sul rinvenimento dei veicoli parzialmente smontati ed inidonei alla circolazione nell'officina meccanica del Pastinese, ritenuto quantomeno concorrente nelle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei veicoli.

2. Con requisitoria scritta del 29/2/2024 il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

2. La difesa del ricorrente con le conclusioni scritte depositate prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eccepiva la nullità del decreto di citazione per tale udienza per violazione dell'art.601 cod. proc. pen. per gli omessi avvisi di cui al terzo comma di tale articolo, e la sentenza impugnata ha disatteso tale eccezione rilevando che la legge n. 199 del 30/12/2022, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 162 del 31/10/2022, aveva apportato modifiche al regime delle impugnazioni stabilendo che, per le impugnazioni proposte entro il 30/6/2023 doveva continuarsi ad applicare la disciplina di cui all'art. 23 comma 8 e 9 e dell'art. 23-bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del dl. 28/10/2020 n. 137.

Conseguentemente, non applicandosi al caso di specie la nuova disciplina, il decreto di citazione non doveva contenere gli avvisi di cui all'art. 601 cod. proc. pen., stante la proroga del regime emergenziale, che prevedeva la celebrazione dell'udienza non partecipata salva la richiesta della parte, senza la previsione di alcun avviso nel decreto di citazione.

Con il primo motivo di impugnazione viene contestata tale decisione, prospettando il ricorrente la nullità del decreto di citazione a giudizio sia per la mancanza degli avvisi di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. che per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che la difesa assume destinato a trovare applicazione nel presente processo, poiché la legge n. 199/2022, posticipando l'entrata in vigore delle norme che regolano il processo cartolare non avrebbe posticipato, però, la modifica prevista dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., sicché il decreto di fissazione dell'udienza di appello, successivo al 30/12/2022, avrebbe dovuto uniformarsi a tale disciplina.

Va, però, in primo luogo rilevato che la prospettazione della violazione del termine a comparire di quaranta giorni, prima ancora che manifestamente infondata, è inammissibile perché tardiva, in quanto non dedotta nel giudizio di appello, con il quale si era eccepita soltanto l'asserita irritualità degli avvisi, ma non già il mancato rispetto dei termini predetti.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di rilevare che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349).

Conseguentemente, non essendo stata eccepita prima della deliberazione della sentenza impugnata l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., l'eccezione è oggi preclusa.

Per completezza di esposizione, peraltro, giova rilevare che secondo l'ormai prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si intende dare continuità, la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 215 del 30/12/2023 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003; Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, Rv. 285912; conf. anche Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Rv. 285970 che, pronunciata prima dell'ulteriore proroga disposta dall'art. 11, comma 7, del dl. n. 215 del 30/12/2023, ha indicato il termine di venti giorni per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31/12/2022).A tal proposito giova rilevare che determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile deve ritenersi il giorno della pronuncia della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale il Pastinesi ha proposto appello con atto depositato il 27/10/2022, in quanto in tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione (così Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Rv. 285970 cit., richiamando Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537, secondo cui ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone, appunto, di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione).

Peraltro, nel caso in esame, non può che giungersi alla conclusione che la disciplina applicabile era quella previgente rispetto alla c.d. riforma Cartabia, ossia l'art. 601 comma 5, cod. proc. pen. nella formulazione che fissava il termine a comparire in venti giorni, anche perché sia la sentenza di primo grado che la presentazione dell'atto di appello si concretizzavano sotto l'egida di quella norma.

Né la successione delle norme che hanno interessato la modifica dell'art. 601 cod. proc. pen. ad opera del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 (legge "Cartabia") può portare a diverse conclusioni .

Secondo l'art. 34, comma 1, lett. g), nn. 3 e 4, del citato decreto, infatti, la nuova formulazione dell'art. 601, commi 3 e 5, del codice di rito era la seguente: «Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di 2 partecipare nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del decreto.

Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore.

Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni».

«Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori».

L'art. 94, comma 2, del decreto, nel testo originario, prevedeva la norma transitoria in tema di giudizi di impugnazione: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», vale a dire dal 10 gennaio 2023.

Tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (che ha posticipato al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022, introducendo l'art. 99-bis), la legge 30 dicembre 2022, n. 199, in vigore dal giorno successivo, con l'art. 5 -duodecies ha così modificato la norma transitoria (art. 94, comma 2, del d.

Igs. n. 150 del 2022): «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

Era questa, pertanto, la norma vigente al momento della presentazione dell'appello proposto dal Pastinesi e tale norma è ancora vigente a seguito delle proroghe disposte prima dal decreto-legge 22 giugno 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 nonché, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 che, con l'art. 11, comma 7, ha disposto che «Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione è prorogato al 30 giugno 2024».

Secondo la formulazione originaria dell'art. 94, comma 2, del d.

Igs. n. 150 del 2022, infatti, le nuove disposizioni contenute nei suddetti artt. 34, 35 e 41 dello stesso decreto, la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per il 10 gennaio 2023, riguardavano i seguenti articoli del codice di rito: 598-bis (art. 34 lett. c); 599, comma 1 (art. 34 lett. e); 599-bis, commi 1 e 2; 601, commi 2, 3 e 5 (art. 34 lett. g, nn. 2, 3 e 4); 602, comma 1 (art. 34 lett. h); 611 (art. 35, comma 1, lett. a); 167-bis disp. att. cpp (art. 41 lett. e).

Si tratta di disposizioni che regolano le modalità di celebrazione dell'udienza di appello (e in Corte di cassazione), con trattazione orale o cartolare nonché gli avvisi che devono conseguentemente essere dati alle parti e gli adempimenti successivi alla decisione, punti sui quali sono tuttora vigenti le disposizioni previste dall'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, adottate a causa dell'emergenza durante la pandemia.

Con particolare riguardo all'art. 601, comma 3, del codice di rito, si è osservato che il nuovo termine dilatorio di quaranta giorni è inserito, alla fine, dopo disposizioni sull'avviso relativo alla celebrazione dell'udienza con nuove modalità certamente non applicabili in forza della proroga delle disposizioni emergenziali («...l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto») e che proprio l'eliminazione in blocco del riferimento all'art. 34 del d.

Igs. n. 150 del 2022, contenuto nella originaria formulazione della norma transitoria (art. 94, comma 2), fa propendere per la tesi secondo la quale la nuova norma transitoria ha differito l'entrata in vigore anche del nuovo termine per comparire di quaranta giorni e del conseguente uguale termine minimo per la notificazione dell'avviso ai difensori della data di udienza, che pertanto, allo stato, troveranno applicazione solo per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024 (Cfr. Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003).

Peraltro, sul piano dell'interpretazione sistematica, si è anche osservato che l'ampliamento a quaranta giorni del termine di cui si tratta è stato spiegato nella relazione illustrativa al d.lgs. 150 del 2022 proprio in ragione dei nuovi termini previsti dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il procuratore generale presenta le sue richieste fino a quindici giorni prima dell'udienza e le parti possono presentare memorie di replica fino a cinque giorni prima.

Si tratta, evidentemente, di termini incompatibili con quello di venti giorni previsto per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dell'art. 601, commi 3 e 5, del codice di rito nella formulazione originaria.

Risulta pertanto confermata la stretta correlazione fra la perdurante applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l'entrata in vigore dell'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. nella nuova formulazione, come modificata dal d.

Igs. n. 150 del 2022, anche perché, diversamente opinando, "dovrebbe ritenersi che, non essendo espressamente escluso, il decreto di citazione dovrebbe anche prevedere tutti gli avvisi previsti dalla nuova normativa che appaiono all'evidenza incompatibili con il rito emergenziale (si pensi ad esempio alle diverse tempistiche per accedere all'udienza partecipata)" (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003 cit.).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, senza incorrere in vizio logico alcuno, la sentenza impugnata, integrandosi reciprocamente con quella di primo grado, ha dato adeguatamente conto di una serie di elementi univocamente ed inequivocabilmente convergenti nell'identificare il ricorrente come l'autore delle condotte volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza illecita dei beni oggetto delle imputazioni, tali dovendo intendersi la rimozione della targa e la sostituzione del numero di telaio di veicoli rubati e rinvenuti nella sua officina meccanica quando le operazioni volte ad occultarne la provenienza illecita erano ancora incorso, essendo stati rinvenuti pezzi ditali veicoli in prossimità degli stessi.

A fronte di tale ricostruzione dei fatti il ricorso si limita ad ipotizzare, peraltro in termini del tutto generici ed assertivi, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto si tratta di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).4.

Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in eeigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato il giudizio di penalè -Vespresso nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine a due reati di cui all'art. 648 bis cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo ha prospettato la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per la mancanza degli avvisi di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. e per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che si assume destinato a trovare applicazione nel presente processo, poiché la legge n. 199/2022, posticipando l'entrata in vigore delle norme che regolano il processo cartolare non avrebbe posticipato, però, la modifica prevista dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., sicché il decreto di fissazione dell'udienza di appello, successivo al 30/12/2022, avrebbe dovuto uniformarsi a tale disciplina. 1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, fondata dai giudici di merito sul rinvenimento dei veicoli parzialmente smontati ed inidonei alla circolazione nell'officina meccanica del Pastinese, ritenuto quantomeno concorrente nelle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei veicoli. 2. Con requisitoria scritta del 29/2/2024 il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2. La difesa del ricorrente con le conclusioni scritte depositate prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eccepiva la nullità del decreto di citazione per tale udienza per violazione dell'art.601 cod. proc. pen. per gli omessi avvisi di cui al terzo comma di tale articolo, e la sentenza impugnata ha disatteso tale eccezione rilevando che la legge n. 199 del 30/12/2022, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 162 del 31/10/2022, aveva apportato modifiche al regime delle impugnazioni stabilendo che, per le impugnazioni proposte entro il 30/6/2023 doveva continuarsi ad applicare la disciplina di cui all'art. 23 comma 8 e 9 e dell'art. 23-bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del dl. 28/10/2020 n. 137. Conseguentemente, non applicandosi al caso di specie la nuova disciplina, il decreto di citazione non doveva contenere gli avvisi di cui all'art. 601 cod. proc. pen., stante la proroga del regime emergenziale, che prevedeva la celebrazione dell'udienza non partecipata salva la richiesta della parte, senza la previsione di alcun avviso nel decreto di citazione. Con il primo motivo di impugnazione viene contestata tale decisione, prospettando il ricorrente la nullità del decreto di citazione a giudizio sia per la mancanza degli avvisi di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. che per il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che la difesa assume destinato a trovare applicazione nel presente processo, poiché la legge n. 199/2022, posticipando l'entrata in vigore delle norme che regolano il processo cartolare non avrebbe posticipato, però, la modifica prevista dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., sicché il decreto di fissazione dell'udienza di appello, successivo al 30/12/2022, avrebbe dovuto uniformarsi a tale disciplina. Va, però, in primo luogo rilevato che la prospettazione della violazione del termine a comparire di quaranta giorni, prima ancora che manifestamente infondata, è inammissibile perché tardiva, in quanto non dedotta nel giudizio di appello, con il quale si era eccepita soltanto l'asserita irritualità degli avvisi, ma non già il mancato rispetto dei termini predetti. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di rilevare che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349). Conseguentemente, non essendo stata eccepita prima della deliberazione della sentenza impugnata l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., l'eccezione è oggi preclusa. Per completezza di esposizione, peraltro, giova rilevare che secondo l'ormai prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si intende dare continuità, la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 215 del 30/12/2023 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003; Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, Rv. 285912; conf. anche Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Rv. 285970 che, pronunciata prima dell'ulteriore proroga disposta dall'art. 11, comma 7, del dl. n. 215 del 30/12/2023, ha indicato il termine di venti giorni per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31/12/2022).A tal proposito giova rilevare che determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile deve ritenersi il giorno della pronuncia della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale il Pastinesi ha proposto appello con atto depositato il 27/10/2022, in quanto in tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione (così Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Rv. 285970 cit., richiamando Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537, secondo cui ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone, appunto, di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione). Peraltro, nel caso in esame, non può che giungersi alla conclusione che la disciplina applicabile era quella previgente rispetto alla c.d. riforma Cartabia, ossia l'art. 601 comma 5, cod. proc. pen. nella formulazione che fissava il termine a comparire in venti giorni, anche perché sia la sentenza di primo grado che la presentazione dell'atto di appello si concretizzavano sotto l'egida di quella norma. Né la successione delle norme che hanno interessato la modifica dell'art. 601 cod. proc. pen. ad opera del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 (legge "Cartabia") può portare a diverse conclusioni . Secondo l'art. 34, comma 1, lett. g), nn. 3 e 4, del citato decreto, infatti, la nuova formulazione dell'art. 601, commi 3 e 5, del codice di rito era la seguente: «Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di 2 partecipare nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni». «Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori». L'art. 94, comma 2, del decreto, nel testo originario, prevedeva la norma transitoria in tema di giudizi di impugnazione: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», vale a dire dal 10 gennaio 2023. Tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (che ha posticipato al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, introducendo l'art. 99-bis), la legge 30 dicembre 2022, n. 199, in vigore dal giorno successivo, con l'art. 5 -duodecies ha così modificato la norma transitoria (art. 94, comma 2, del d. Igs. n. 150 del 2022): «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo». Era questa, pertanto, la norma vigente al momento della presentazione dell'appello proposto dal Pastinesi e tale norma è ancora vigente a seguito delle proroghe disposte prima dal decreto-legge 22 giugno 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 nonché, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 che, con l'art. 11, comma 7, ha disposto che «Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione è prorogato al 30 giugno 2024». Secondo la formulazione originaria dell'art. 94, comma 2, del d. Igs. n. 150 del 2022, infatti, le nuove disposizioni contenute nei suddetti artt. 34, 35 e 41 dello stesso decreto, la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per il 10 gennaio 2023, riguardavano i seguenti articoli del codice di rito: 598-bis (art. 34 lett. c); 599, comma 1 (art. 34 lett. e); 599-bis, commi 1 e 2; 601, commi 2, 3 e 5 (art. 34 lett. g, nn. 2, 3 e 4); 602, comma 1 (art. 34 lett. h); 611 (art. 35, comma 1, lett. a); 167-bis disp. att. cpp (art. 41 lett. e). Si tratta di disposizioni che regolano le modalità di celebrazione dell'udienza di appello (e in Corte di cassazione), con trattazione orale o cartolare nonché gli avvisi che devono conseguentemente essere dati alle parti e gli adempimenti successivi alla decisione, punti sui quali sono tuttora vigenti le disposizioni previste dall'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, adottate a causa dell'emergenza durante la pandemia. Con particolare riguardo all'art. 601, comma 3, del codice di rito, si è osservato che il nuovo termine dilatorio di quaranta giorni è inserito, alla fine, dopo disposizioni sull'avviso relativo alla celebrazione dell'udienza con nuove modalità certamente non applicabili in forza della proroga delle disposizioni emergenziali («...l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto») e che proprio l'eliminazione in blocco del riferimento all'art. 34 del d. Igs. n. 150 del 2022, contenuto nella originaria formulazione della norma transitoria (art. 94, comma 2), fa propendere per la tesi secondo la quale la nuova norma transitoria ha differito l'entrata in vigore anche del nuovo termine per comparire di quaranta giorni e del conseguente uguale termine minimo per la notificazione dell'avviso ai difensori della data di udienza, che pertanto, allo stato, troveranno applicazione solo per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024 (Cfr. Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003). Peraltro, sul piano dell'interpretazione sistematica, si è anche osservato che l'ampliamento a quaranta giorni del termine di cui si tratta è stato spiegato nella relazione illustrativa al d.lgs. 150 del 2022 proprio in ragione dei nuovi termini previsti dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il procuratore generale presenta le sue richieste fino a quindici giorni prima dell'udienza e le parti possono presentare memorie di replica fino a cinque giorni prima. Si tratta, evidentemente, di termini incompatibili con quello di venti giorni previsto per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dell'art. 601, commi 3 e 5, del codice di rito nella formulazione originaria. Risulta pertanto confermata la stretta correlazione fra la perdurante applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l'entrata in vigore dell'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. nella nuova formulazione, come modificata dal d. Igs. n. 150 del 2022, anche perché, diversamente opinando, "dovrebbe ritenersi che, non essendo espressamente escluso, il decreto di citazione dovrebbe anche prevedere tutti gli avvisi previsti dalla nuova normativa che appaiono all'evidenza incompatibili con il rito emergenziale (si pensi ad esempio alle diverse tempistiche per accedere all'udienza partecipata)" (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003 cit.). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, senza incorrere in vizio logico alcuno, la sentenza impugnata, integrandosi reciprocamente con quella di primo grado, ha dato adeguatamente conto di una serie di elementi univocamente ed inequivocabilmente convergenti nell'identificare il ricorrente come l'autore delle condotte volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza illecita dei beni oggetto delle imputazioni, tali dovendo intendersi la rimozione della targa e la sostituzione del numero di telaio di veicoli rubati e rinvenuti nella sua officina meccanica quando le operazioni volte ad occultarne la provenienza illecita erano ancora incorso, essendo stati rinvenuti pezzi ditali veicoli in prossimità degli stessi. A fronte di tale ricostruzione dei fatti il ricorso si limita ad ipotizzare, peraltro in termini del tutto generici ed assertivi, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto si tratta di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera
Decreto Cassazione n. 23261/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris