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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 1952

Cassazione n. 40558/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1952 avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2019, con la quale l'imputato, responsabile del servizio antiabusivismo del Comune di Lettere, era stato condannato in ordine al reato di falso per induzione in atto pubblico, ex artt.48 e 479 cod. pen., in concorso con il delitto di tentato abuso d'ufficio, di cui agli artt. 56 e 323 cod. pen., realizzatisi per il tramite di plurime e gravi condotte omissive e commissive che hanno indotto la Sovraintendenza ad emettere un parere di compatibilità paesaggistica falso, in quanto relativo ad opere mai eseguite, finalizzato all'ottenimento di una sanatoria urbanistica mai realizzata per cause indipendenti dalla volontà degli indagati, ossia per l'intervento dell'autorità giudiziaria.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con una prima doglianza, si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna di primo grado senza fornire argomentazioni proprie e addirittura violando il principio della presunzione di non colpevolezza.

La censura è articolata in un duplice senso: anzitutto con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sarebbe necessaria una distinta valutazione in termini di ingiustizia sia della condotta che dell'evento - valutazione che non sarebbe intervenuta mancando la dimostrazione delle norme di legge violate e del vantaggio patrimoniale conseguito dall'imputato - nonché la prova del dolo in capo al ricorrente, non configurabile nel caso di specie ,a fronte delle emergenze istruttorie; in secondo luogo, quanto al delitto di falso in atto pubblico, non sarebbe possibile ritenere sussistente il dolo in re ipsa, attesa la necessità, anche per tale fattispecie, di provare l'elemento soggettivo, escluso ogniqualvolta la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione del soggetto agente, come nel caso in esame.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole dell'erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen., sul rilievo che i giudici del gravame avrebbero dato per scontato la non meritevolezza di tale concessione e, conseguentemente, negato in modo illegittimo le stesse, senza argomentare sul punto nonostante il ricorrente fosse soggetto incensurato e pensionato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale - è generico.

Occorre, preliminarmente, osservare che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez.. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).

Nel caso di specie, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato del vizio di motivazione, nella misura 'in cui contesta la mancanza di elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente, formulando una censura non riferita puntualmente ai passaggi della sentenza impugnata e, dunque, prospettando mere asserzioni che non considerano, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello.

Anche a prescindere dalla genericità del motivo, esso deve comunque ritenersi manifestamente infondato nella parte in cui la difesa, con riguardo al delitto di abuso d'ufficio, incentra le sue ragioni sulla mancata dimostrazione del vantaggio patrimoniale conseguito dall'imputato, ritenendolo requisito necessario, in quanto richiesto espressamente dalla norma incriminatrice.

Tale ricostruzione interpretativa si pone, infatti, in contrasto con la lettera dell'art. 323 cod. pen., il quale afferma la configurabilità del delitto laddove la condotta abusiva procuri «a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale».

Orbene, come ampiamente chiarito dai giudici di merito, dalla condotta di falsa attestazione del ricorrente è conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale non per il medesimo, bensì per il proprietario dell'area interessata; vantaggio consistito nell'illegittima sanatoria urbanistica e paesaggistica delle opere indicate e nello sfruttamento economico delle stesse.

Quanto, invece, alle critiche attinenti all'elemento psicologico dei delitti in contestazione, correttamente la Corte territoriale fonda il suo convincimento circa la prova del dolo sulla macroscopica illegittimità degli atti e delle condotte realizzate dall'imputato, specificando sul punto le ragioni della decisione e vagliando congruamente le risultanze probatorie.

A tal riguardo rilevano indubbiamente le violazioni della normativa urbanistica poste in essere dal ricorrente, che ha agito in qualità di responsabile dell'area tecnica del Comune di Lettere, consistite in: a) omissione dell'istruttoria in relazione alla richiesta di accertamento di conformità e alla successiva richiesta di integrazione; b) mancata rilevazione dell'incompletezza della pratica in oggetto, non essendo stata documentata la legittimità urbanistica del fabbricato ed essendo, al contrario, emerse difformità tra i grafici prodotti a corredo della domanda originaria e quelli presentati con la pratica di integrazione; c) omissione del provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento suddetto; d) trasmissione alla Sovraintendenza della pratica parziale, priva dei documenti attestanti le illegittimità esistenti, con conseguente induzione in errore del funzionario addetto al rilascio dei pareri di compatibilità.

Siffatte considerazioni valgono, altresì, con riferimenti al reato di falso in atti pubblici, rispetto al quale il ricorrente non deduce lacune motivazionali del provvedimento impugnato, limitandosi a contestare genericamente l'iter logico seguito dai giudici in punto di valutazione dell'elemento soggettivo del reato.

È, infatti, indubbio - secondo la valutazione dei giudici di merito - che la macroscopicità delle condotte riguardi l'intera operazione posta in essere dal ricorrente.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile.

A tal proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, in forza del quale il giudice di merito è chiamato ad esprimere sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o della esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269).

Dunque, non è necessaria un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Orbene, alla luce di tali principi, non risultano configurabili i vizi evocati, avendo la Corte territoriale - in accordo con il ragionamento del Tribunale - ritenuto il carattere macroscopico della condotta del ricorrente sufficiente a giustificare il diniego delle richieste attenuanti generiche.

Né la difesa è stata in grado di specificare, neppure con il ricorso per cassazione, quali siano gli elementi concreti da cui desumere la meritevolezza delle invocate circostanze, non essendo evidentemente sufficienti a tal fine né l'incensuratezza né il fatto che l'imputato fosse pensionato.

In altri termini la doglianza insiste su dati del tutto irrilevanti, non curandosi, viceversa, di confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esplicitate dai giudici di merito, i quali hanno correttamente negato un siffatto beneficio, valorizzando, seppur in modo succinto, la valenza probatoria degli atti acquisiti in giudizio, non essendo stati prodotti dalla difesa altri elementi di segno opposto.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186„ della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.

M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1952 avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2019, con la quale l'imputato, responsabile del servizio antiabusivismo del Comune di Lettere, era stato condannato in ordine al reato di falso per induzione in atto pubblico, ex artt.48 e 479 cod. pen., in concorso con il delitto di tentato abuso d'ufficio, di cui agli artt. 56 e 323 cod. pen., realizzatisi per il tramite di plurime e gravi condotte omissive e commissive che hanno indotto la Sovraintendenza ad emettere un parere di compatibilità paesaggistica falso, in quanto relativo ad opere mai eseguite, finalizzato all'ottenimento di una sanatoria urbanistica mai realizzata per cause indipendenti dalla volontà degli indagati, ossia per l'intervento dell'autorità giudiziaria. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna di primo grado senza fornire argomentazioni proprie e addirittura violando il principio della presunzione di non colpevolezza. La censura è articolata in un duplice senso: anzitutto con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sarebbe necessaria una distinta valutazione in termini di ingiustizia sia della condotta che dell'evento - valutazione che non sarebbe intervenuta mancando la dimostrazione delle norme di legge violate e del vantaggio patrimoniale conseguito dall'imputato - nonché la prova del dolo in capo al ricorrente, non configurabile nel caso di specie ,a fronte delle emergenze istruttorie; in secondo luogo, quanto al delitto di falso in atto pubblico, non sarebbe possibile ritenere sussistente il dolo in re ipsa, attesa la necessità, anche per tale fattispecie, di provare l'elemento soggettivo, escluso ogniqualvolta la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione del soggetto agente, come nel caso in esame. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole dell'erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen., sul rilievo che i giudici del gravame avrebbero dato per scontato la non meritevolezza di tale concessione e, conseguentemente, negato in modo illegittimo le stesse, senza argomentare sul punto nonostante il ricorrente fosse soggetto incensurato e pensionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale - è generico. Occorre, preliminarmente, osservare che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez.. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). Nel caso di specie, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato del vizio di motivazione, nella misura 'in cui contesta la mancanza di elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente, formulando una censura non riferita puntualmente ai passaggi della sentenza impugnata e, dunque, prospettando mere asserzioni che non considerano, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello. Anche a prescindere dalla genericità del motivo, esso deve comunque ritenersi manifestamente infondato nella parte in cui la difesa, con riguardo al delitto di abuso d'ufficio, incentra le sue ragioni sulla mancata dimostrazione del vantaggio patrimoniale conseguito dall'imputato, ritenendolo requisito necessario, in quanto richiesto espressamente dalla norma incriminatrice. Tale ricostruzione interpretativa si pone, infatti, in contrasto con la lettera dell'art. 323 cod. pen., il quale afferma la configurabilità del delitto laddove la condotta abusiva procuri «a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale». Orbene, come ampiamente chiarito dai giudici di merito, dalla condotta di falsa attestazione del ricorrente è conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale non per il medesimo, bensì per il proprietario dell'area interessata; vantaggio consistito nell'illegittima sanatoria urbanistica e paesaggistica delle opere indicate e nello sfruttamento economico delle stesse. Quanto, invece, alle critiche attinenti all'elemento psicologico dei delitti in contestazione, correttamente la Corte territoriale fonda il suo convincimento circa la prova del dolo sulla macroscopica illegittimità degli atti e delle condotte realizzate dall'imputato, specificando sul punto le ragioni della decisione e vagliando congruamente le risultanze probatorie. A tal riguardo rilevano indubbiamente le violazioni della normativa urbanistica poste in essere dal ricorrente, che ha agito in qualità di responsabile dell'area tecnica del Comune di Lettere, consistite in: a) omissione dell'istruttoria in relazione alla richiesta di accertamento di conformità e alla successiva richiesta di integrazione; b) mancata rilevazione dell'incompletezza della pratica in oggetto, non essendo stata documentata la legittimità urbanistica del fabbricato ed essendo, al contrario, emerse difformità tra i grafici prodotti a corredo della domanda originaria e quelli presentati con la pratica di integrazione; c) omissione del provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento suddetto; d) trasmissione alla Sovraintendenza della pratica parziale, priva dei documenti attestanti le illegittimità esistenti, con conseguente induzione in errore del funzionario addetto al rilascio dei pareri di compatibilità. Siffatte considerazioni valgono, altresì, con riferimenti al reato di falso in atti pubblici, rispetto al quale il ricorrente non deduce lacune motivazionali del provvedimento impugnato, limitandosi a contestare genericamente l'iter logico seguito dai giudici in punto di valutazione dell'elemento soggettivo del reato. È, infatti, indubbio - secondo la valutazione dei giudici di merito - che la macroscopicità delle condotte riguardi l'intera operazione posta in essere dal ricorrente. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile. A tal proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, in forza del quale il giudice di merito è chiamato ad esprimere sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o della esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269). Dunque, non è necessaria un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Orbene, alla luce di tali principi, non risultano configurabili i vizi evocati, avendo la Corte territoriale - in accordo con il ragionamento del Tribunale - ritenuto il carattere macroscopico della condotta del ricorrente sufficiente a giustificare il diniego delle richieste attenuanti generiche. Né la difesa è stata in grado di specificare, neppure con il ricorso per cassazione, quali siano gli elementi concreti da cui desumere la meritevolezza delle invocate circostanze, non essendo evidentemente sufficienti a tal fine né l'incensuratezza né il fatto che l'imputato fosse pensionato. In altri termini la doglianza insiste su dati del tutto irrilevanti, non curandosi, viceversa, di confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esplicitate dai giudici di merito, i quali hanno correttamente negato un siffatto beneficio, valorizzando, seppur in modo succinto, la valenza probatoria degli atti acquisiti in giudizio, non essendo stati prodotti dalla difesa altri elementi di segno opposto. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186„ della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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