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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05474/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Procuratore Generale avverso l'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di omicidio volontario (fatto commesso in S. Gregorio d'Ippona in data 8 settembre 2008), per il quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione, con sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio di quella di assoluzione in precedenza resa in appello.

2. Illustrando le ragioni della decisione del rigetto della richiesta, il Tribunale rilevava che correttamente erano state escluse le esigenze cautelari relative al pericolo di fuga, poiché Valea, dopo la scarcerazione in conseguenza della precedente assoluzione in appello, non aveva immediatamente lasciato l'Italia, ma aveva dimorato, per un certo periodo, nel territorio calabrese.

Il suo successivo trasferimento in Romania, paese di origine, si era verificato in epoca anteriore all'annullamento della sentenza di assoluzione.

Tale comportamento non poteva manifestare l'intento di sottrarsi alle ricerche, in quanto in quel momento non era preventivabile un nuovo provvedimento coercitivo.

L'attualità e la concretezza del medesimo pericolo andavano escluse, stante la risalenza della sentenza di condanna in sede di giudizio di rinvio.

Analoghe conclusioni si imponevano per il pericolo di reiterazione del reato, in ragione della lontananza nel tempo del fatto e dell'assenza di altre condotte illecite avvenute in seguito.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso. la Corte di appello di Catanzaro, lamentando violazione degli artt. 274 lett. b) e c), 275 comma 3 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen.

Rileva che Valea, dopo la decisione di assoluzione, si era reso irreperibile, facendo rientro in Romania, tanto che l'individuazione del luogo della sua dimora in tale Stato risultava possibile solo a mezzo di ricerche dell'Interpol.

L'imputato mostrava già da quel momento di volersi sottrarre all'esecuzione di un'elevata pena detentiva nel caso della condanna in ordine al "femminicidio" commesso.

Da ciò, dunque, risultava il pericolo di fuga in termini attuali e perduranti nel tempo.

Inoltre, stante l'operatività della presunzione di cui all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen., neppure poteva essere escluso il pericolo di reiterazione dei reati, considerando la personalità dell'imputato e le modalità dei fatti accertati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere la prevalenza della speciale disciplina delle presunzioni dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alle disposizioni generali di cui all'art. 274 cod. proc. pen..

Sicché, quando il titolo cautelare riguardi - come nella specie - reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le presunzioni ivi stabilite si estendono anche all'attualità e alla concretezza del pericolo, fatta salva la prova contraria.

Tale prova non può trarsi dal solo decorso nel tempo.

Si tratta, infatti, di un dato che riveste in sé una valenza neutra, laddove non accompagnato da altri elementi circostanziati idonei a confermare l'assenza dei presupposti delle esigenze cautelari (fra le altre, Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020 - dep. 2021, Morabito, Rv. 289452).

L'apprezzamento dell'esclusione di tali esigenze nel corso del tempo deve, comunque, misurarsi con le indicazioni circa la capacità a delinquere in concreto desumibili dall'esame delle modalità del fatto (Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 3, n. 43113 del 15/9/2015, K. , Rv. 265652).

3. Ciò posto, nella specie l'assenza di condotte delittuose successivamente commesse e il decorso del tempo non potevano in sé condurre a trascurare le suddette presunzioni e ogni valutazione formulabile sulle modalità del fatto.

4. Inoltre, quanto ai ragionamenti in ordine al pericolo di fuga, va rilevato che il comma 1-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. detta le regole che debbono guidare la verifica cautelare quando il giudice sia investito della richiesta di applicazione della misura dopo l'emissione della pronuncia di condanna.

La norma stabilisce che in tal caso il decidente, ai fini dell'esame delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., deve tener conto «anche dell'esito del procedimento" e pertanto anche dell'entità della pena irrogata, quale fattore che in sé può spingere a sottrarsi alle ricerche Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione di tale previsione non impone la stretta contestualità tra la sentenza e l'intervento cautelare, ma fa carico al giudice, in presenza della necessaria richiesta, di non ritardare irragionevolmente l'applicazione della misura dopo la pronuncia di condanna e di curare, alla luce della novità costituita dal suo intervento, la verifica dei presupposti di legge giustificativi (Sez. 6, n. 18074 del 15/3/2012, Ancora, Rv. 252635; Sez. 2, n. 36239 del 8/7/2011, Bunjaku, Rv. 251157).5.

Nella specie il punto di riferimento era.costituito dalla pronunzia in appello che, ripristinando la condanna, ne faceva rivivere le ricadute sul piano cautelare.

L'ordinanza impugnata non ha mostrato di rapportarsi con le previsioni di cui sopra, limitandosi a considerare, ai fini dell'esclusione del pericolo di fuga, solo alcuni comportamenti di Valea precedenti alla nuova condanna in appello.

6. In ragione di tutte le precedenti considerazioni, il provvedimento impugnato non sfugge alle censure mosse dal ricorrente e va, pertanto, annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Procuratore Generale avverso l'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di omicidio volontario (fatto commesso in S. Gregorio d'Ippona in data 8 settembre 2008), per il quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione, con sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio di quella di assoluzione in precedenza resa in appello. 2. Illustrando le ragioni della decisione del rigetto della richiesta, il Tribunale rilevava che correttamente erano state escluse le esigenze cautelari relative al pericolo di fuga, poiché Valea, dopo la scarcerazione in conseguenza della precedente assoluzione in appello, non aveva immediatamente lasciato l'Italia, ma aveva dimorato, per un certo periodo, nel territorio calabrese. Il suo successivo trasferimento in Romania, paese di origine, si era verificato in epoca anteriore all'annullamento della sentenza di assoluzione. Tale comportamento non poteva manifestare l'intento di sottrarsi alle ricerche, in quanto in quel momento non era preventivabile un nuovo provvedimento coercitivo. L'attualità e la concretezza del medesimo pericolo andavano escluse, stante la risalenza della sentenza di condanna in sede di giudizio di rinvio. Analoghe conclusioni si imponevano per il pericolo di reiterazione del reato, in ragione della lontananza nel tempo del fatto e dell'assenza di altre condotte illecite avvenute in seguito. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso. la Corte di appello di Catanzaro, lamentando violazione degli artt. 274 lett. b) e c), 275 comma 3 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. Rileva che Valea, dopo la decisione di assoluzione, si era reso irreperibile, facendo rientro in Romania, tanto che l'individuazione del luogo della sua dimora in tale Stato risultava possibile solo a mezzo di ricerche dell'Interpol. L'imputato mostrava già da quel momento di volersi sottrarre all'esecuzione di un'elevata pena detentiva nel caso della condanna in ordine al "femminicidio" commesso. Da ciò, dunque, risultava il pericolo di fuga in termini attuali e perduranti nel tempo. Inoltre, stante l'operatività della presunzione di cui all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen., neppure poteva essere escluso il pericolo di reiterazione dei reati, considerando la personalità dell'imputato e le modalità dei fatti accertati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere la prevalenza della speciale disciplina delle presunzioni dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alle disposizioni generali di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. Sicché, quando il titolo cautelare riguardi - come nella specie - reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le presunzioni ivi stabilite si estendono anche all'attualità e alla concretezza del pericolo, fatta salva la prova contraria. Tale prova non può trarsi dal solo decorso nel tempo. Si tratta, infatti, di un dato che riveste in sé una valenza neutra, laddove non accompagnato da altri elementi circostanziati idonei a confermare l'assenza dei presupposti delle esigenze cautelari (fra le altre, Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020 - dep. 2021, Morabito, Rv. 289452). L'apprezzamento dell'esclusione di tali esigenze nel corso del tempo deve, comunque, misurarsi con le indicazioni circa la capacità a delinquere in concreto desumibili dall'esame delle modalità del fatto (Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 3, n. 43113 del 15/9/2015, K. , Rv. 265652). 3. Ciò posto, nella specie l'assenza di condotte delittuose successivamente commesse e il decorso del tempo non potevano in sé condurre a trascurare le suddette presunzioni e ogni valutazione formulabile sulle modalità del fatto. 4. Inoltre, quanto ai ragionamenti in ordine al pericolo di fuga, va rilevato che il comma 1-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. detta le regole che debbono guidare la verifica cautelare quando il giudice sia investito della richiesta di applicazione della misura dopo l'emissione della pronuncia di condanna. La norma stabilisce che in tal caso il decidente, ai fini dell'esame delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., deve tener conto «anche dell'esito del procedimento" e pertanto anche dell'entità della pena irrogata, quale fattore che in sé può spingere a sottrarsi alle ricerche Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione di tale previsione non impone la stretta contestualità tra la sentenza e l'intervento cautelare, ma fa carico al giudice, in presenza della necessaria richiesta, di non ritardare irragionevolmente l'applicazione della misura dopo la pronuncia di condanna e di curare, alla luce della novità costituita dal suo intervento, la verifica dei presupposti di legge giustificativi (Sez. 6, n. 18074 del 15/3/2012, Ancora, Rv. 252635; Sez. 2, n. 36239 del 8/7/2011, Bunjaku, Rv. 251157).5. Nella specie il punto di riferimento era.costituito dalla pronunzia in appello che, ripristinando la condanna, ne faceva rivivere le ricadute sul piano cautelare. L'ordinanza impugnata non ha mostrato di rapportarsi con le previsioni di cui sopra, limitandosi a considerare, ai fini dell'esclusione del pericolo di fuga, solo alcuni comportamenti di Valea precedenti alla nuova condanna in appello. 6. In ragione di tutte le precedenti considerazioni, il provvedimento impugnato non sfugge alle censure mosse dal ricorrente e va, pertanto, annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Così dec
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