CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 26346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 11332 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & PARTNERS - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante, dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n. 39, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "PAVIM-FLOOR" s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 1746 dei 22/24.3.2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che lo "[OSCURATO:PERSONA] & Partners" ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.3.2022 al ricorso iscritto al n. 11332 - 2016 R.G.; preso atto che il controricorrente, curatore del fallimento della "Pavim-Floor" s.p.a., ha dichiarato di accettare la dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'ad. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dallo "[OSCURATO:PERSONA] & Partners" ed iscritto al n. 11332 - 2016 R.G. Così deciso in Roma il