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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48272/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 18 novembre Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. 2.

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod. pen.; g/i 2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per remissione della querela.

2. Deve premettersi, per un verso, che la recidiva, contestata all'imputato, non è stata applicata (non si rinviene nessuna motivazione sul punto nelle due sentenze del merito e nessun aumento di pena è stato operato per effetto di essa); per altro verso, deve ricordarsi che la remissione della querela esplica i suoi effetti anche laddove non vi sia un'accettazione espressa, come si può argomentare da quanto affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 27610 del 25/05/2011, Rv. 250201 - 01), secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.

3. Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto l'atto di remissione e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione, così chiaramente manifestando la volontà di accettarla.

Ne discende, a fronte del reato di cui all'art. 646 cod. pen., procedibile a querela, l'annullamento della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

4. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, ai sensi dell'art 340, ultimo comma, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza dell'Il novembre 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 18 novembre Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod. pen.; g/i 2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per remissione della querela. 2. Deve premettersi, per un verso, che la recidiva, contestata all'imputato, non è stata applicata (non si rinviene nessuna motivazione sul punto nelle due sentenze del merito e nessun aumento di pena è stato operato per effetto di essa); per altro verso, deve ricordarsi che la remissione della querela esplica i suoi effetti anche laddove non vi sia un'accettazione espressa, come si può argomentare da quanto affermato da questa Corte (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Rv. 250201 - 01), secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato. 3. Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto l'atto di remissione e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione, così chiaramente manifestando la volontà di accettarla. Ne discende, a fronte del reato di cui all'art. 646 cod. pen., procedibile a querela, l'annullamento della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo. 4. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, ai sensi dell'art 340, ultimo comma, cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza dell'Il novembre 2022 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 48272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris