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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 marzo 2026

Cassazione n. 05849/2026

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lerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-nonché controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 14/2021 depositatail 12/01/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamandosi alla memoriadepositata e chiede l'accoglimento del ricorso.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.

ELMARC S.p.A., posta in [OSCURATO:PERSONA] a termini deld.l. n. 347/2003 con decreto del 25 novembre 2008, ha proposto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona S.p.A. azione revocatoria ex art. 67,primo comma, n. 2, l.fall. (atti estintivi di debiti pecuniari effettuati conmezzi di pagamento anormali) e in via subordinata ex art. 67, secondocomma l.fall. in relazione alle rimesse solutorie effettuate un contocorrente bancario, poi confluiti nella banca convenuta, cui eranoappoggiati conti anticipi sbf.2.

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda, con decisioneconfermata dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza quiimpugnata.

Per quanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di appello che –quanto alla domanda subordinata – le rimesse derivano da incassi anticipisalvo buon fine sono revocabili se hanno ridotto in modo consistente edurevole l’esposizione debitoria, circostanza che costituisce fattocostitutivo dell’azione revocatoria che va provato dalla procedura attrice,essendo di regola esclusa la revocabilità delle rimesse ad eccezione delcaso previsto dall’art. 67, terzo comma, lett. b) l. fall.

Per l’effetto, iln. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026giudice di appello ha rigettato la richiesta di CTU per mancatoassolvimento dell’onere della prova.3.

Propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste concontroricorso la banca cessionaria dei rapporti bancari in oggetti ex diazienda bancaria ex art. 58 TUB, come da pubblicazione nu G.U. del 23marzo 2021.4.

Con ordinanza n. 28011/2025, questa Corte ha rimesso la causa inpubblica udienza sulla questione della ripartizione dell’onere della prova inrelazione alla riduzione in maniera consistente e durevole dell'esposizionedebitoria del correntista nei confronti della banca ex art. 67, terzo comma,lett. b) l.fall., avuto riguardo alla natura di pagamenti delle sole rimessesolutorie.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Ilricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto che l’onere della prova circa la naturaconsistente e durevole della riduzione dell’esposizione debitoria gravassesull’amministrazione straordinaria e non sulla Banca.

Deduce partericorrente – richiamandosi ad alcuni precedenti di questa Corte – che lanorma della legge fallimentare costituisce eccezione alla generalerevocabilità dei pagamenti, essendo sufficiente l’indicazione le rimessecompiute in un dato periodo di tempo in relazione a uno o più conticorrenti.

Osserva, inoltre, di avere indicato il massimo scoperto inrelazione al rapporto per cui è causa.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in violazione degli artt.n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026132 e 115 cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnato esposto leragioni del rigetto delle domande proposte e della richiesta di CTU.3.

Il secondo motivo, pregiudiziale al primo, è infondato, non essendola sentenza impugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.U., n. 8053/2014).

Il giudice di appello ha ritenuto non assolto l’oneredella prova in relazione ai fatti costitutivi della domanda e,conseguentemente, ha rigettato la domanda di CTU, in quanto la CTU nonpotrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova(«eventuali referenti probatori da individuare nelle richieste consulenzecontabili o esibizioni non supererebbero comunque il difetto dellenecessarie preventive allegazioni»).

La motivazione della sentenzaimpugnata appare comprensibile e compiuta.4.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del primomotivo, risultando la questione attinente alla ripartizione dell’onere dellaprova, risultante per tabulas dalla sentenza impugnata.5.

Il primo motivo è fondato.

Occorre prendere le mosse (comeargomentato dal Pubblico Ministero) dalla tradizionale giurisprudenza diquesta Corte, formatasi in relazione alla disciplina della revocatoria deipagamenti ex art. 67, secondo comma, l.fall. affluiti su conto correntebancario, nella formulazione precedente il d.l. n. 35/2005.

Secondo questagiurisprudenza, il conto corrente bancario esplica un servizio di cassa, lecui operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi perconto del cliente, comportano evoluzioni del saldo in virtù deicorrispondenti addebiti e accreditamenti in conto.

Pur essendoinapplicabile la norma dell’art. 1823 cod. civ. (che prevede l’annotamentodelle reciproche «rimesse»), non richiamata dall’art. 1857 cod. civ. per ilconto corrente bancario (soggetto all’opposta regola della disponibilità deisaldi di cui all’art. 1852 cod. civ.), le operazioni in conto sono operazioni diconguaglio, manifestazione contabile dell’esercizio del diritto delcorrentista di variare la disponibilità del conto.

In tale contesto, in. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scoperto hanno naturadi atti solutori in considerazione dell’esigibilità del credito della banca esono soggetti (a differenza dei versamenti sul conto attivo, diretti soltantoa formare la provvista per operazioni future) alla revocatoria fallimentare(Cass. n. 3236/1975; Cass., n. 5836/1978 e successive: ex multis Cass.nn. 28955/2024, 5071/2017, 1584/2017).6.

A questa giurisprudenza, che ha costantemente considerato lerimesse del cliente su conto corrente scoperto al pari di pagamenti(rimesse solutorie), se n’è affiancata altra, inaugurata da Cass. n.5413/1982 (menzionata da Cass., Sez.

U., n. 24410/2018 e apprezzatadalla dottrina come soluzione di ragionevole compromesso), secondo cui lerimesse che affluiscano su un conto corrente assistito da apertura dicredito acquistano natura solutoria ai fini della revocatoria fallimentare,ove sia accertato uno sconfinamento dell’affidamento concesso dallabanca, ossia ove la rimessa intervenga quando il cliente abbia giàecceduto nelle disponibilità del conto corrente rispetto all’affidamentoaccordato.

In questo caso, la quota eccedentaria della rimessa rispettoall’importo affidato è immediatamente esigibile dalla banca e costituiscepagamento revocabile; diversamente, la rimessa che intervenga su unconto passivo, ma nei limiti dell’affidato, costituisce mero accreditamentodi somme per la reintegrazione della somma posta dalla banca adisposizione del correntista, non revocabile in quanto non costituentepagamento (conf.

Cass. nn. 5448/1991, 9064/1992, 2744/1994,23006/2004, 10122/2005, 24588/2005, 16608/2010, 16610/2013,25739/2013, 15605/2014).7.

Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono state opposteeccezioni alla generale revocabilità delle rimesse solutorie.

Da un lato,sono state ritenute revocabili le rimesse «intrafido», ove fosse provato chela banca avesse di fatto revocato la disponibilità del conto (congelamentodel conto: Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenuten. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026irrevocabili rimesse «extrafido» (formalmente solutorie), ove si tratti dirimesse bilanciate in cui, pur in assenza di un contratto stabile didisponibilità (Cass. n. 10869/1994), benché in presenza di un accordo tracliente e banca (Cass. n. 24084/2004), fosse provato che la banca avesseaccordato un servizio di cassa senza funzione creditizia (Cass. n.9698/2004), consentendo pagamenti cronologicamente e ontologicamentelegati all’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.8.

In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenza haconsiderato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluite su contocorrente scoperto (rimesse solutorie), non essendo applicabile alcun limitedi esigibilità alla pronuncia di condanna nei confronti della banca, quale ildifferenziale del massimo scoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n.10869/1994, cit.; Cass., nn. 6558/1997, 19043/2010, 20834/2010).Viceversa, non sono considerate revocabili le rimesse «intrafido», inquanto mero ripristino della provvista accordata dalla banca, da questainesigibile e, pertanto, rimesse prive di spostamento patrimoniale (o diricchezza) a favore della banca (Cass. Sez..

U., n. 24418/2010),finalizzate soltanto a ripristinare la facoltà di indebitamento del correntistaconcessa dalla banca (rimesse ripristinatorie).9.

Il sistema della revocatoria fallimentare dei pagamenti su contocorrente ha subito un mutamento drastico per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. n. 35/2005 (17 marzo 2005) e del successivo d.lgs. n. 5/2006, pervia sostanzialmente di tre modifiche normative.

In primo luogo, è statointrodotto un nuovo regime di irrevocabilità delle «rimesse effettuate inconto corrente» (art. 67, terzo comma, lett. b, l.fall.); deroga che siaggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoriapreviste nelle altre lettere del medesimo terzo comma dell’art. 67 l.fall.

Illegislatore ha, poi, disposto che le rimesse bancarie su conto correntesiano revocabili ove le stesse abbiano ridotto «l’esposizione debitoria» delcliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche dellan. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026durevolezza e consistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, è stata introdotta una nuova norma che istituisce un limitequantitativo di esigibilità (tetto) del credito restitutorio del fallimento pertali pagamenti revocabili, oltre che per altri rapporti continuativi ereiterati, indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o piùrimesse revocabili («il terzo deve restituire una somma pari alla differenzatra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per ilquale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontareresiduo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso»: art 70, terzocomma, l.fall.).10.

La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in contocorrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché comeobiter) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta ilsoggetto onerato della prova della assenza di consistenza e durevolezzadell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione(Cass. n. 20834/2010).

Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n.277/2019 (preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn.23095/2023, 24018/2023, 24019/2023, 29998/2023), secondo cuil’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse in conto prescinde dallanatura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, quindi, dal fatto che lastessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, imponendo al giudicedel merito di verificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendoriguardo unicamente alla sua consistenza e alla sua durevolezza.11.

Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazioneutilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla merariduzione della «esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senzadistinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili.

Viene, poi, rimarcata lasimilitudine di ratio di esenzione da revocabilità di pagamenti in relazionead altre ipotesi contenute nel terzo comma dell’art. 67 cit., quale quella dicui alla successiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidi edn. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026esigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alle procedureconcorsuali).12.

L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziato nellaordinanza interlocutoria (e oltre al superamento della menzionataquarantennale giurisprudenza), la qualificazione delle rimesse su contocorrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto lerimesse revocabili «sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati neiprimi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzocomma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass. n.28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili aisensi del secondo comma.

La disciplina della revocabilità delle rimessebancarie su conto corrente troverebbe, dunque, la propria fonteesclusivamente nel terzo comma dell’art. 67 l.fall., dal che deriverebbel’onere del curatore del fallimento che intenda agire in revocatoria diindicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare laconsistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda.13.

Questa interpretazione va rimeditata.

In senso contrario risultarilevante, in primo luogo, l’utilizzo del termine «rimesse effettuate su unconto corrente bancario».

Il legislatore ha voluto richiamare il concetto dicui all’art. 1823 cod. civ., proprio del conto corrente ordinario, che, per ilconto corrente bancario, è fonte di un credito esigibile (Cass. nn.1846/1998, 15135/2014, 4604/2017, 28955/2024), in virtù delleannotazioni contabili che consentono al titolare del conto di disporre delsaldo attivo (Cass. nn. 5071/2017, 1584/2017, 25943/2011, 19305/2007,886/2004).

Annotazioni che possono costituire accreditamenti su contodella provvista) o scoperto (pagamenti).

In questo senso, la rimessa puòritenersi (come evidenziato da certa dottrina) un concetto neutro, ma chesi connota di natura di pagamento di debiti liquidi ed esigibili in funzionedello stato del conto.n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/202614.

L’utilizzo del termine «rimessa» consente, inoltre, dirichiamare la tradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui larimessa (da atto neutro) viene a costituire pagamento se ed in quantocostituisce rimessa solutoria, ovverosia annotata su conto scoperto (Cass.n. 5836/1978, cit.).

Ove, invece, la rimessa venga annotata su un contopassivo (assistito da apertura di credito), essa costituisce pagamento perla sola parte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n.5413/1982).15.

Inoltre, non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutoriee rimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite,secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie elaboratain base a detta giurisprudenza comporta che possa venire alla luce unpagamento solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non visarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare unadisponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass. Sez.

U.,n. 24418/2010, cit.).

Benché questo principio sia stato affermato neirapporti tra privati con riguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, nonsi vede come esso non debba operare anche tra la massa dei creditori e labanca in caso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo ilpresupposto – in entrambi i casi – l’esecuzione di un pagamento in favoredella banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).16.

Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n.277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero adoggetto un pagamento liquido ed esigibile, non è condiviso dalla piùrecente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo«rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in terminidi stretta coerenza con la stessa» (Cass., n. 26244/2021), essendo ognideroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fattiimpeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/202617.

Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionalebipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini dellarevocabilità dei pagamenti a termini del combinato disposto dell’art. 67,commi 2° e 3°, legge fall., in forza della quale sono revocabili le solerimesse che costituiscano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

Poiché,dunque, le rimesse (solutorie) su conto corrente bancario sono revocabiliin quanto pagamenti su debito liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 67,secondo comma, l.fall., la disciplina del successivo terzo comma non puòessere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente, rispettoal quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dalla revocabilità deipagamenti affluiti in conto corrente.

Trattandosi di fatto impeditivo dellaordinaria revocabilità dei pagamenti, l’allegazione e la prova dellecircostanze che impediscono la declaratoria di revocabilità della rimessacome pagamento resta a carico della banca convenuta (analogamente,con riferimento all’esenzione di cui alla lettera c) del medesimo terzocomma dell’art. 67 cit. (Cass. n. 3056/2026).18.

Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione cheaddossa al curatore l’onere di provare, quali fatti costitutivi dellarevocatoria, la durevolezza e la consistenza dell’esposizione, e lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore che chieda larevocatoria dei pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancarionon ha l’onere di indicare i singoli versamenti solutori, ma le sole rimesseoperate su un conto corrente in un determinato periodo di tempo el’importo globale delle stesse, indicazioni sufficienti perché la banca possaindividuare le domande contro di lei proposte (Cass. nn. 9610/2018,28819/2017; cfr. Cass. Sez.

U., n. 15895/2019: «il correntista (…) potràlimitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne larestituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, ela Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore inripetizione, e dichiarare di volerne profittare».

Sarebbe contraddittorio, dan. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026un lato, esentare il fallimento dall’indicazione delle singole rimesserevocabili e, dall’altro, addossargli l’onere di individuare la connotazionedelle stesse come consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.19.

Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal PubblicoMinistero durante la discussione orale ma già presente in Cass. n.277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità delle rimesse(solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili «durevoli»costituisce nient’altro che una evoluzione, da parte del legislatore, delcriterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate.

Ilconcetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale lagiurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («ilcriterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizionedebitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento adalcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi inpassato: così é, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, nonpotendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da unaddebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione dellaprovvista per l'esecuzione di un successivo»: Cass., n. 277/2019, cit.).

Lanon durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva dellarevocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimessebilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, conferma,pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità dellerimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti,come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate.20.

Non convince l’argomento secondo cui la collocazionetopografica della norma indurrebbe a qualificare come fattispecieautonoma di revocabilità quella delle rimesse su conto corrente consistentie durevoli.

Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazionesecondo cui le fattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quellen. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026contenute nei primi due commi dell’art. 67 l.fall., mentre il terzo commadisciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria dicomma – e, in particolare, per quanto qui interessa, nella lett. b) – mancanon solo la disciplina del presupposto soggettivo (conoscenza dello statodi insolvenza e relativo onere della prova), ma anche quella del periodosospetto (sei mesi o un anno).

Da questo, deve ulteriormente dedursi chela norma del comma 3° non può costituire autonoma ipotesi di revocatoriadelle rimesse bancarie, bensì definisce un fatto impeditivo alla revocabilitàdei pagamenti risultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essereoggetto di allegazione e di prova da parte della banca che si opponga alladomanda della curatela.21.

Pertanto, in continuità con il preferibile orientamentogiurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), deveenunciarsi il seguente principio di diritto:«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett.b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone larimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido edesigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendoquindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, equalifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizionedebitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenutoin revocatoria».La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddettoprincipio, perché, ravvisando nel comma 3° dell’art. 67 l.fall. la fattispeciecostitutiva dell’azione revocatoria, ha erroneamente attribuito al curatoredel fallimento l’onere di allegare e di provare le circostanze che dannoinvece fondamento a un’eccezione di esonero dalla revocabilità dellerimesse solutorie pur se ricevute nel periodo sospetto e nella comprovataconsapevolezza dell’insolvenza dell’imprenditore successivamente fallito.n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/202622.

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo,cassandosi la sentenza impugnata con rinvio.

Al giudice del rinvio èrimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, ancheper la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 12/02/2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeAndrea [OSCURATO:PERSONA].13/07/2026Cosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9344/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 24/04/2026:nel procedimento tra le parti:Elmarc S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-controBper [OSCURATO:PERSONA] Azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-già controricorrente-nonché controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5849/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso di Elmarc S.p.A. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivo,come risulta dal punto 3 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 24 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo motivo, depositandoanche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, al punto 22 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoe il rigetto del primo motivo;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 3 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso e dai punti successivi (5-21) l’accoglimento del primo motivo;P.Q.M.La Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5849/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendo alprimo rigo della pagina 13 alla parola «secondo» la parola «primo» e neldispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie il secondo motivo,Numero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026rigetta il primo motivo» con la frase «Accoglie il primo motivo, rigetta ilsecondo motivo».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il PresidenteDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-nonché controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 14/2021 depositatail 12/01/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamandosi alla memoriadepositata e chiede l'accoglimento del ricorso.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. ELMARC S.p.A., posta in [OSCURATO:PERSONA] a termini deld.l. n. 347/2003 con decreto del 25 novembre 2008, ha proposto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona S.p.A. azione revocatoria ex art. 67,primo comma, n. 2, l.fall. (atti estintivi di debiti pecuniari effettuati conmezzi di pagamento anormali) e in via subordinata ex art. 67, secondocomma l.fall. in relazione alle rimesse solutorie effettuate un contocorrente bancario, poi confluiti nella banca convenuta, cui eranoappoggiati conti anticipi sbf.2. Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda, con decisioneconfermata dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza quiimpugnata. Per quanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di appello che –quanto alla domanda subordinata – le rimesse derivano da incassi anticipisalvo buon fine sono revocabili se hanno ridotto in modo consistente edurevole l’esposizione debitoria, circostanza che costituisce fattocostitutivo dell’azione revocatoria che va provato dalla procedura attrice,essendo di regola esclusa la revocabilità delle rimesse ad eccezione delcaso previsto dall’art. 67, terzo comma, lett. b) l. fall. Per l’effetto, iln. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026giudice di appello ha rigettato la richiesta di CTU per mancatoassolvimento dell’onere della prova.3. Propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste concontroricorso la banca cessionaria dei rapporti bancari in oggetti ex diazienda bancaria ex art. 58 TUB, come da pubblicazione nu G.U. del 23marzo 2021.4. Con ordinanza n. 28011/2025, questa Corte ha rimesso la causa inpubblica udienza sulla questione della ripartizione dell’onere della prova inrelazione alla riduzione in maniera consistente e durevole dell'esposizionedebitoria del correntista nei confronti della banca ex art. 67, terzo comma,lett. b) l.fall., avuto riguardo alla natura di pagamenti delle sole rimessesolutorie. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Ilricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto che l’onere della prova circa la naturaconsistente e durevole della riduzione dell’esposizione debitoria gravassesull’amministrazione straordinaria e non sulla Banca. Deduce partericorrente – richiamandosi ad alcuni precedenti di questa Corte – che lanorma della legge fallimentare costituisce eccezione alla generalerevocabilità dei pagamenti, essendo sufficiente l’indicazione le rimessecompiute in un dato periodo di tempo in relazione a uno o più conticorrenti. Osserva, inoltre, di avere indicato il massimo scoperto inrelazione al rapporto per cui è causa.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in violazione degli artt.n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026132 e 115 cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnato esposto leragioni del rigetto delle domande proposte e della richiesta di CTU.3. Il secondo motivo, pregiudiziale al primo, è infondato, non essendola sentenza impugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha ritenuto non assolto l’oneredella prova in relazione ai fatti costitutivi della domanda e,conseguentemente, ha rigettato la domanda di CTU, in quanto la CTU nonpotrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova(«eventuali referenti probatori da individuare nelle richieste consulenzecontabili o esibizioni non supererebbero comunque il difetto dellenecessarie preventive allegazioni»). La motivazione della sentenzaimpugnata appare comprensibile e compiuta.4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del primomotivo, risultando la questione attinente alla ripartizione dell’onere dellaprova, risultante per tabulas dalla sentenza impugnata.5. Il primo motivo è fondato. Occorre prendere le mosse (comeargomentato dal Pubblico Ministero) dalla tradizionale giurisprudenza diquesta Corte, formatasi in relazione alla disciplina della revocatoria deipagamenti ex art. 67, secondo comma, l.fall. affluiti su conto correntebancario, nella formulazione precedente il d.l. n. 35/2005. Secondo questagiurisprudenza, il conto corrente bancario esplica un servizio di cassa, lecui operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi perconto del cliente, comportano evoluzioni del saldo in virtù deicorrispondenti addebiti e accreditamenti in conto. Pur essendoinapplicabile la norma dell’art. 1823 cod. civ. (che prevede l’annotamentodelle reciproche «rimesse»), non richiamata dall’art. 1857 cod. civ. per ilconto corrente bancario (soggetto all’opposta regola della disponibilità deisaldi di cui all’art. 1852 cod. civ.), le operazioni in conto sono operazioni diconguaglio, manifestazione contabile dell’esercizio del diritto delcorrentista di variare la disponibilità del conto. In tale contesto, in. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scoperto hanno naturadi atti solutori in considerazione dell’esigibilità del credito della banca esono soggetti (a differenza dei versamenti sul conto attivo, diretti soltantoa formare la provvista per operazioni future) alla revocatoria fallimentare(Cass. n. 3236/1975; Cass., n. 5836/1978 e successive: ex multis Cass.nn. 28955/2024, 5071/2017, 1584/2017).6. A questa giurisprudenza, che ha costantemente considerato lerimesse del cliente su conto corrente scoperto al pari di pagamenti(rimesse solutorie), se n’è affiancata altra, inaugurata da Cass. n.5413/1982 (menzionata da Cass., Sez. U., n. 24410/2018 e apprezzatadalla dottrina come soluzione di ragionevole compromesso), secondo cui lerimesse che affluiscano su un conto corrente assistito da apertura dicredito acquistano natura solutoria ai fini della revocatoria fallimentare,ove sia accertato uno sconfinamento dell’affidamento concesso dallabanca, ossia ove la rimessa intervenga quando il cliente abbia giàecceduto nelle disponibilità del conto corrente rispetto all’affidamentoaccordato. In questo caso, la quota eccedentaria della rimessa rispettoall’importo affidato è immediatamente esigibile dalla banca e costituiscepagamento revocabile; diversamente, la rimessa che intervenga su unconto passivo, ma nei limiti dell’affidato, costituisce mero accreditamentodi somme per la reintegrazione della somma posta dalla banca adisposizione del correntista, non revocabile in quanto non costituentepagamento (conf. Cass. nn. 5448/1991, 9064/1992, 2744/1994,23006/2004, 10122/2005, 24588/2005, 16608/2010, 16610/2013,25739/2013, 15605/2014).7. Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono state opposteeccezioni alla generale revocabilità delle rimesse solutorie. Da un lato,sono state ritenute revocabili le rimesse «intrafido», ove fosse provato chela banca avesse di fatto revocato la disponibilità del conto (congelamentodel conto: Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenuten. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026irrevocabili rimesse «extrafido» (formalmente solutorie), ove si tratti dirimesse bilanciate in cui, pur in assenza di un contratto stabile didisponibilità (Cass. n. 10869/1994), benché in presenza di un accordo tracliente e banca (Cass. n. 24084/2004), fosse provato che la banca avesseaccordato un servizio di cassa senza funzione creditizia (Cass. n.9698/2004), consentendo pagamenti cronologicamente e ontologicamentelegati all’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.8. In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenza haconsiderato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluite su contocorrente scoperto (rimesse solutorie), non essendo applicabile alcun limitedi esigibilità alla pronuncia di condanna nei confronti della banca, quale ildifferenziale del massimo scoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n.10869/1994, cit.; Cass., nn. 6558/1997, 19043/2010, 20834/2010).Viceversa, non sono considerate revocabili le rimesse «intrafido», inquanto mero ripristino della provvista accordata dalla banca, da questainesigibile e, pertanto, rimesse prive di spostamento patrimoniale (o diricchezza) a favore della banca (Cass. Sez.. U., n. 24418/2010),finalizzate soltanto a ripristinare la facoltà di indebitamento del correntistaconcessa dalla banca (rimesse ripristinatorie).9. Il sistema della revocatoria fallimentare dei pagamenti su contocorrente ha subito un mutamento drastico per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. n. 35/2005 (17 marzo 2005) e del successivo d.lgs. n. 5/2006, pervia sostanzialmente di tre modifiche normative. In primo luogo, è statointrodotto un nuovo regime di irrevocabilità delle «rimesse effettuate inconto corrente» (art. 67, terzo comma, lett. b, l.fall.); deroga che siaggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoriapreviste nelle altre lettere del medesimo terzo comma dell’art. 67 l.fall. Illegislatore ha, poi, disposto che le rimesse bancarie su conto correntesiano revocabili ove le stesse abbiano ridotto «l’esposizione debitoria» delcliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche dellan. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026durevolezza e consistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, è stata introdotta una nuova norma che istituisce un limitequantitativo di esigibilità (tetto) del credito restitutorio del fallimento pertali pagamenti revocabili, oltre che per altri rapporti continuativi ereiterati, indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o piùrimesse revocabili («il terzo deve restituire una somma pari alla differenzatra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per ilquale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontareresiduo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso»: art 70, terzocomma, l.fall.).10. La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in contocorrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché comeobiter) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta ilsoggetto onerato della prova della assenza di consistenza e durevolezzadell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione(Cass. n. 20834/2010). Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n.277/2019 (preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn.23095/2023, 24018/2023, 24019/2023, 29998/2023), secondo cuil’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse in conto prescinde dallanatura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, quindi, dal fatto che lastessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, imponendo al giudicedel merito di verificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendoriguardo unicamente alla sua consistenza e alla sua durevolezza.11. Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazioneutilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla merariduzione della «esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senzadistinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili. Viene, poi, rimarcata lasimilitudine di ratio di esenzione da revocabilità di pagamenti in relazionead altre ipotesi contenute nel terzo comma dell’art. 67 cit., quale quella dicui alla successiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidi edn. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026esigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alle procedureconcorsuali).12. L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziato nellaordinanza interlocutoria (e oltre al superamento della menzionataquarantennale giurisprudenza), la qualificazione delle rimesse su contocorrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto lerimesse revocabili «sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati neiprimi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzocomma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass. n.28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili aisensi del secondo comma. La disciplina della revocabilità delle rimessebancarie su conto corrente troverebbe, dunque, la propria fonteesclusivamente nel terzo comma dell’art. 67 l.fall., dal che deriverebbel’onere del curatore del fallimento che intenda agire in revocatoria diindicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare laconsistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda.13. Questa interpretazione va rimeditata. In senso contrario risultarilevante, in primo luogo, l’utilizzo del termine «rimesse effettuate su unconto corrente bancario». Il legislatore ha voluto richiamare il concetto dicui all’art. 1823 cod. civ., proprio del conto corrente ordinario, che, per ilconto corrente bancario, è fonte di un credito esigibile (Cass. nn.1846/1998, 15135/2014, 4604/2017, 28955/2024), in virtù delleannotazioni contabili che consentono al titolare del conto di disporre delsaldo attivo (Cass. nn. 5071/2017, 1584/2017, 25943/2011, 19305/2007,886/2004). Annotazioni che possono costituire accreditamenti su contodella provvista) o scoperto (pagamenti). In questo senso, la rimessa puòritenersi (come evidenziato da certa dottrina) un concetto neutro, ma chesi connota di natura di pagamento di debiti liquidi ed esigibili in funzionedello stato del conto.n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/202614. L’utilizzo del termine «rimessa» consente, inoltre, dirichiamare la tradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui larimessa (da atto neutro) viene a costituire pagamento se ed in quantocostituisce rimessa solutoria, ovverosia annotata su conto scoperto (Cass.n. 5836/1978, cit.). Ove, invece, la rimessa venga annotata su un contopassivo (assistito da apertura di credito), essa costituisce pagamento perla sola parte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n.5413/1982).15. Inoltre, non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutoriee rimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite,secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie elaboratain base a detta giurisprudenza comporta che possa venire alla luce unpagamento solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non visarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare unadisponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass. Sez. U.,n. 24418/2010, cit.). Benché questo principio sia stato affermato neirapporti tra privati con riguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, nonsi vede come esso non debba operare anche tra la massa dei creditori e labanca in caso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo ilpresupposto – in entrambi i casi – l’esecuzione di un pagamento in favoredella banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).16. Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n.277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero adoggetto un pagamento liquido ed esigibile, non è condiviso dalla piùrecente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo«rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in terminidi stretta coerenza con la stessa» (Cass., n. 26244/2021), essendo ognideroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fattiimpeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/202617. Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionalebipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini dellarevocabilità dei pagamenti a termini del combinato disposto dell’art. 67,commi 2° e 3°, legge fall., in forza della quale sono revocabili le solerimesse che costituiscano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Poiché,dunque, le rimesse (solutorie) su conto corrente bancario sono revocabiliin quanto pagamenti su debito liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 67,secondo comma, l.fall., la disciplina del successivo terzo comma non puòessere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente, rispettoal quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dalla revocabilità deipagamenti affluiti in conto corrente. Trattandosi di fatto impeditivo dellaordinaria revocabilità dei pagamenti, l’allegazione e la prova dellecircostanze che impediscono la declaratoria di revocabilità della rimessacome pagamento resta a carico della banca convenuta (analogamente,con riferimento all’esenzione di cui alla lettera c) del medesimo terzocomma dell’art. 67 cit. (Cass. n. 3056/2026).18. Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione cheaddossa al curatore l’onere di provare, quali fatti costitutivi dellarevocatoria, la durevolezza e la consistenza dell’esposizione, e lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore che chieda larevocatoria dei pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancarionon ha l’onere di indicare i singoli versamenti solutori, ma le sole rimesseoperate su un conto corrente in un determinato periodo di tempo el’importo globale delle stesse, indicazioni sufficienti perché la banca possaindividuare le domande contro di lei proposte (Cass. nn. 9610/2018,28819/2017; cfr. Cass. Sez. U., n. 15895/2019: «il correntista (…) potràlimitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne larestituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, ela Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore inripetizione, e dichiarare di volerne profittare». Sarebbe contraddittorio, dan. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026un lato, esentare il fallimento dall’indicazione delle singole rimesserevocabili e, dall’altro, addossargli l’onere di individuare la connotazionedelle stesse come consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.19. Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal PubblicoMinistero durante la discussione orale ma già presente in Cass. n.277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità delle rimesse(solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili «durevoli»costituisce nient’altro che una evoluzione, da parte del legislatore, delcriterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate. Ilconcetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale lagiurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («ilcriterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizionedebitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento adalcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi inpassato: così é, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, nonpotendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da unaddebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione dellaprovvista per l'esecuzione di un successivo»: Cass., n. 277/2019, cit.). Lanon durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva dellarevocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimessebilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, conferma,pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità dellerimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti,come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate.20. Non convince l’argomento secondo cui la collocazionetopografica della norma indurrebbe a qualificare come fattispecieautonoma di revocabilità quella delle rimesse su conto corrente consistentie durevoli. Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazionesecondo cui le fattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quellen. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/2026contenute nei primi due commi dell’art. 67 l.fall., mentre il terzo commadisciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria dicomma – e, in particolare, per quanto qui interessa, nella lett. b) – mancanon solo la disciplina del presupposto soggettivo (conoscenza dello statodi insolvenza e relativo onere della prova), ma anche quella del periodosospetto (sei mesi o un anno). Da questo, deve ulteriormente dedursi chela norma del comma 3° non può costituire autonoma ipotesi di revocatoriadelle rimesse bancarie, bensì definisce un fatto impeditivo alla revocabilitàdei pagamenti risultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essereoggetto di allegazione e di prova da parte della banca che si opponga alladomanda della curatela.21. Pertanto, in continuità con il preferibile orientamentogiurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), deveenunciarsi il seguente principio di diritto:«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett.b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone larimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido edesigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendoquindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, equalifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizionedebitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenutoin revocatoria».La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddettoprincipio, perché, ravvisando nel comma 3° dell’art. 67 l.fall. la fattispeciecostitutiva dell’azione revocatoria, ha erroneamente attribuito al curatoredel fallimento l’onere di allegare e di provare le circostanze che dannoinvece fondamento a un’eccezione di esonero dalla revocabilità dellerimesse solutorie pur se ricevute nel periodo sospetto e nella comprovataconsapevolezza dell’insolvenza dell’imprenditore successivamente fallito.n. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 18755/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 5849/2026Data pubblicazione 15/03/202622. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo,cassandosi la sentenza impugnata con rinvio. Al giudice del rinvio èrimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, ancheper la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 12/02/2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 18755/2021 R.G.Numero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeAndrea [OSCURATO:PERSONA].13/07/2026Cosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9344/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 24/04/2026:nel procedimento tra le parti:Elmarc S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-controBper [OSCURATO:PERSONA] Azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-già controricorrente-nonché controUnione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5849/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso di Elmarc S.p.A. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivo,come risulta dal punto 3 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 24 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo motivo, depositandoanche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, al punto 22 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoe il rigetto del primo motivo;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 3 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso e dai punti successivi (5-21) l’accoglimento del primo motivo;P.Q.M.La Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5849/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendo alprimo rigo della pagina 13 alla parola «secondo» la parola «primo» e neldispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie il secondo motivo,Numero registro generale 9344/2026Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 24761/2026Data pubblicazione 25/08/2026rigetta il primo motivo» con la frase «Accoglie il primo motivo, rigetta ilsecondo motivo».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il PresidenteDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Decreto Cassazione n. 05849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris