CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 1986
Cassazione n. 33907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1986 avverso la sentenza emessa l' 11/12/2020 dalla Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e alla recidiva, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia dell' 11 dicembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 22 settembre 2017 - che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., così riqualificata la vicenda, inizialmente contestata ex art. 337 cod. pen. - , previa integrazione del capo d'imputazione con la dizione "con la recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale", ha rideterminato nella misura di mesi tre e giorni dieci di reclusione la pena inflitta all'imputato. 2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, senza un'idonea motivazione sul punto, ha ravvisato nella frase "poi torno e ti faccio vedere io", pronunciata dall'imputato alla presenza delle Forze dell'Ordine, il carattere intimidatorio della stessa, nonostante l'assenza di evocazione di un male ingiusto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha desunto il dolo del delitto dall'atteggiamento aggressivo tenuto dall'imputato, senza considerare le ragioni addotte dal medesimo e il carattere affatto intimidatorio della frase pronunciata. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto il perfezionamento della condotta di minaccia, senza tener conto del carattere generico, indeterminato e non grave del male prospettato, da cui, al più, sarebbe potuta derivare la sussumibilità della vicenda nell'ipotesi di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante la regolare attività lavorativa svolta dal medesimo, la stabilità del nucleo familiare e il tenore delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, espressione di un ripensamento del comportamento assunto. 2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99, comma terzo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, nel quantificare la pena, ha operato un aumento in misura superiore a quello previsto per la recidiva specifica e infraquinquennale, erroneamente applicando l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Dal corpo motivazionale della pronuncia impugnata, risulta che la Corte territoriale ha ravvisato nella frase "poi torno e ti faccio vedere io", pronunciata dall'imputato alla presenza delle Forze dell'Ordine, un contenuto oggettivamente minatorio, in quanto prefigurativo di un'azione aggressiva e lesiva dell'incolumità della vittima, sebbene privo dell'indicazione in merito alla tipologia di ritorsione da porre in atto. 2.2 La Corte si è limitata ad affermare il carattere minaccioso dell'espressione "poi torno e ti faccio vedere io", senza addentrarsi nello spiegare perché la frase, priva di indicazioni specifiche in merito alla possibile rivalsa, sottenda il "chiaro proposito vendicativo in cui è implicito l'uso della forza". 2.3 Invero, la frase pronunciata appare, più che altro, un enunciato oggettivamente privo di qualsiasi valenza minatoria univoca, neanche larvata, trattandosi di un'espressione generica non evocativa di un male ingiusto per la vittima (Sez. 5, Sentenza n. 53228 del 25/10/2018, Dragan). 3. La sussistenza del vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, impone che il giudice di merito valuti se ed in quali termini la frase incriminata consenta di ravvisare nella situazione fattuale verificatasi gli elementi costitutivi del delitto di minaccia di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. 4. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto, rimanendo assorbite le censure proposte con gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d