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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08807/2023

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CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L SOCIETA' AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.46/2021 pubblicata in data 14 gennaio 2021; Il Presidente titolare letto l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 26 novembre 2022 proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.R.L SOCIETA' AGRICOLA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L SOCIETA' AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.46/2021 pubblicata in data 14 gennaio 2021; Il Presidente titolare letto l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 26 novembre 2022 proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.R.L SOCIETA' AGRICOLA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il
Decreto Cassazione n. 08807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris