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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27393/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/12/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Messina in data 9 febbraio 2021, riducendo le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa contestato all'imputato che, prospettando la possibilità di realizzare guadagni notevolissimi mediante versamenti in denaro destinati alla conversione in criptovaluta, conseguiva il versamento di una consistente somma in denaro contante su una carta di credito nella sua disponibilità, senza che l'operazione prospettata si realizzasse e senza restituire quanto versato dalla parte civile.

2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di giudizio di sussistenza della condotta tipica di truffa; la sentenza impugnata aveva ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla scorta della "detenzione materiale" della carta ricaricabile su cui erano confluiti i versamenti della parte civile, senza poter escludere che quelle somme - atteso il difetto di accertamenti sull'effettiva titolarità della carta stessa - fossero state destinate ad altri soggetti o fossero state versate dall'imputato sui conti della società che proponeva quello specifico investimento, così realizzandosi la condotta fraudolenta ad opera di soggetti diversi dall'imputato; era indímostrato che le schede telefoniche con le quali la parte civile aveva dialogato mediante messaggi, fossero riferibili all'imputato; difettava, infine, la prova dell'esistenza di iniziative o artifici direttamente posti in essere dall'imputato per indurre la parte civile a effettuare l'investimento, risultando in modo palese la consapevolezza della parte civile della rischiosità dell'investimento connesso alla volatilità delle criptovalute.

2.1. Con il secondo motivo si deduce, violazione di legge in relazione all'art.99 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto all'affermata sussistenza della contestata recidiva reiterata specifica; la sentenza non aveva dato conto né dell'esistenza dei presupposti "oggettivi" per la dichiarazione dello status di recidivo, quanto alle precedenti condanne divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo episodio delittuoso, né della manifestata maggiore pericolosità conseguente a tale nuovo reato, condizione imprescindibile per affermare la sussistenza della recidiva ed i suoi effetti sul trattamento san zionatori o.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso tende a fornire una lettura riduttiva del materiale probatorio che le sentenze dì merito hanno valutato; in particolare, la sentenza impugnata aveva approfondito il contenuto delle dichiarazioni della parte civile che, letto insieme al contesto complessivo dell'operazione di investimento (certamente sollecitata e proposta dall'imputato), dimostrava - in assenza di differenti indicazioni da parte delle vittime - la strumentalità dell'operazione di versamento delle somme di denaro sulla carta ricaricabile che l'imputato aveva a sua disposizione, quando la parte civile aveva proceduto ai primi versamenti (pag. 4); dato fattuale questo che sostiene, logicamente, quantomeno l'esistenza di un contributo fattuale decisivo nel conseguimento del profitto, eventualmente attribuibile anche a terzi soggetti, attraverso una complessiva condotta decettiva che la vittima ha descritto in modo compiuto sia nella fasi iniziali di approccio e avvicinamento all'ambiente della società proponente gli investimenti nella criptovaluta, sia nella fasi successive quando, alle rimostranze della vittima sul mancato adempimento delle obbligazioni descritte a carico della società - consegna di una carta di credito maltese; accreditamento delle somme investite e delle plusvalenze realizzate - , l'imputato assumeva atteggiamenti non già di inconsapevole ignoranza, ma di vibrata reazione dimostrando consapevolezza dell'apparato truffaldino.

1.2. Il secondo motivo di ricorso si caratterizza per un palese difetto di autosufficienza, nella misura in cui tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente non trovano supporto in alcun dato obiettivo (come, ad esempio, la produzione del certificato del casellario giudiziale, neppur indicato dal ricorrente) per dimostrare la lamentata carenza dei presupposti formali per la dichiarazione della condizione di recidivo; per altro verso, la decisione ha dato conto degli elementi valutativi sulla base dei quali ha ritenuto che la commissione del nuovo episodio di reato fosse indicativo della maggior pericolosità sociale dell'imputato, alla luce della stessa indole delle precedenti condanne e dell'esistenza di altra statuizione di responsabilità nel medesimo contesto temporale per fatti del tutto analoghi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/12/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Messina in data 9 febbraio 2021, riducendo le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa contestato all'imputato che, prospettando la possibilità di realizzare guadagni notevolissimi mediante versamenti in denaro destinati alla conversione in criptovaluta, conseguiva il versamento di una consistente somma in denaro contante su una carta di credito nella sua disponibilità, senza che l'operazione prospettata si realizzasse e senza restituire quanto versato dalla parte civile. 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di giudizio di sussistenza della condotta tipica di truffa; la sentenza impugnata aveva ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla scorta della "detenzione materiale" della carta ricaricabile su cui erano confluiti i versamenti della parte civile, senza poter escludere che quelle somme - atteso il difetto di accertamenti sull'effettiva titolarità della carta stessa - fossero state destinate ad altri soggetti o fossero state versate dall'imputato sui conti della società che proponeva quello specifico investimento, così realizzandosi la condotta fraudolenta ad opera di soggetti diversi dall'imputato; era indímostrato che le schede telefoniche con le quali la parte civile aveva dialogato mediante messaggi, fossero riferibili all'imputato; difettava, infine, la prova dell'esistenza di iniziative o artifici direttamente posti in essere dall'imputato per indurre la parte civile a effettuare l'investimento, risultando in modo palese la consapevolezza della parte civile della rischiosità dell'investimento connesso alla volatilità delle criptovalute. 2.1. Con il secondo motivo si deduce, violazione di legge in relazione all'art.99 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto all'affermata sussistenza della contestata recidiva reiterata specifica; la sentenza non aveva dato conto né dell'esistenza dei presupposti "oggettivi" per la dichiarazione dello status di recidivo, quanto alle precedenti condanne divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo episodio delittuoso, né della manifestata maggiore pericolosità conseguente a tale nuovo reato, condizione imprescindibile per affermare la sussistenza della recidiva ed i suoi effetti sul trattamento san zionatori o. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso tende a fornire una lettura riduttiva del materiale probatorio che le sentenze dì merito hanno valutato; in particolare, la sentenza impugnata aveva approfondito il contenuto delle dichiarazioni della parte civile che, letto insieme al contesto complessivo dell'operazione di investimento (certamente sollecitata e proposta dall'imputato), dimostrava - in assenza di differenti indicazioni da parte delle vittime - la strumentalità dell'operazione di versamento delle somme di denaro sulla carta ricaricabile che l'imputato aveva a sua disposizione, quando la parte civile aveva proceduto ai primi versamenti (pag. 4); dato fattuale questo che sostiene, logicamente, quantomeno l'esistenza di un contributo fattuale decisivo nel conseguimento del profitto, eventualmente attribuibile anche a terzi soggetti, attraverso una complessiva condotta decettiva che la vittima ha descritto in modo compiuto sia nella fasi iniziali di approccio e avvicinamento all'ambiente della società proponente gli investimenti nella criptovaluta, sia nella fasi successive quando, alle rimostranze della vittima sul mancato adempimento delle obbligazioni descritte a carico della società - consegna di una carta di credito maltese; accreditamento delle somme investite e delle plusvalenze realizzate - , l'imputato assumeva atteggiamenti non già di inconsapevole ignoranza, ma di vibrata reazione dimostrando consapevolezza dell'apparato truffaldino. 1.2. Il secondo motivo di ricorso si caratterizza per un palese difetto di autosufficienza, nella misura in cui tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente non trovano supporto in alcun dato obiettivo (come, ad esempio, la produzione del certificato del casellario giudiziale, neppur indicato dal ricorrente) per dimostrare la lamentata carenza dei presupposti formali per la dichiarazione della condizione di recidivo; per altro verso, la decisione ha dato conto degli elementi valutativi sulla base dei quali ha ritenuto che la commissione del nuovo episodio di reato fosse indicativo della maggior pericolosità sociale dell'imputato, alla luce della stessa indole delle precedenti condanne e dell'esistenza di altra statuizione di responsabilità nel medesimo contesto temporale per fatti del tutto analoghi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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