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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:376
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0321

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑321/24 BC contro [OSCURATO:PERSONA] et Associés [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale — Articolo 63, paragrafo 1, TFUE — Libera circolazione dei capitali — Restrizione — Successione — Dichiarazione di successione — Calcolo della remunerazione del notaio — Eredità comprendente beni situati in due [OSCURATO:PERSONA] membri — Articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE — Disposizione della legislazione tributaria — Articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Misure per impedire violazioni nel settore fiscale o per stabilire una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica»

1. Nell’ambito della controversia che dà origine al presente rinvio pregiudiziale, l’erede (residente in [OSCURATO:PERSONA]) di una persona deceduta in Belgio, che aveva in Belgio la propria residenza abituale e la cui eredità comprende beni in Belgio e in [OSCURATO:PERSONA], ha contestato la remunerazione del notaio francese intervenuto nella dichiarazione di successione presentata in [OSCURATO:PERSONA].

2. Lo Stato membro in cui è stata aperta la successione è il Belgio, dove un notaio belga ha redatto la relativa dichiarazione per l’intera eredità.

Secondo l’erede, la remunerazione del notaio francese non può essere calcolata sulla base di tutti i beni, bensì solo sul valore dell’attivo situato in [OSCURATO:PERSONA].

In caso contrario si genererebbe un doppio pagamento ingiustificato.

3. In sintesi, il giudice investito della controversia chiede alla Corte di interpretare gli articoli 63 e 65 TFUE, al fine di stabilire se essi ostino alla doppia remunerazione dei notai di due [OSCURATO:PERSONA] membri che intervengono nella medesima successione, qualora entrambi calcolino i propri emolumenti in base alla totalità degli attivi.

4. La Corte si è già pronunciata in merito alle restrizioni alla libera circolazione dei capitali dovute alla tassazione delle successioni di dimensione transfrontaliera ( 2 ).

Il presente rinvio pregiudiziale differisce dai precedenti in ragione del proprio oggetto, giacché le questioni sollevate vertono su una disposizione nazionale che, pur riguardando gli obblighi tributari gravanti sulla trasmissione mortis causa , non è, di per sé, una norma fiscale.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/361/CEE ( 3 ): «[OSCURATO:PERSONA] membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le disposizioni che seguono.

Per facilitare l’applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell’allegato I».

6. Fra i movimenti di capitali elencati nell’allegato I della direttiva 88/361 figurano, alla rubrica XI dell’allegato medesimo, i movimenti di capitali a carattere personale, che comprendono le successioni e i legati.

B. Diritto francese

1. Code de commerce (codice di commercio)

7. Nella parte legislativa del codice, che ricomprende il titolo IV bis («Su talune tariffe regolamentate»), l’articolo L. 444-1 stabilisce le tariffe regolamentate applicabili alle prestazioni dei notai.

Conformemente al terzo comma di detto articolo, le prestazioni fornite dai notai in concorrenza con quelle, non soggette a tariffe, di altri professionisti non sono soggette a tariffe regolamentate, bensì ad onorari.

8. Nella parte regolamentare del codice, l’articolo R. 444-2 contiene le seguenti definizioni: «1.

“Tariffa”: insieme degli elementi che consentono di determinare l’importo degli emolumenti e dei rimborsi forfettari dovuti ai professionisti di cui all’articolo L. 444-1, primo comma, per le loro prestazioni soggette a regolamentazione.

2. “Emolumento”: somma ricevuta da uno di tali professionisti in cambio di prestazioni le cui tariffe sono disciplinate dal titolo IV bis della parte legislativa del presente codice. (…)

4. “Emolumento proporzionale”: emolumento risultante dall’applicazione di una percentuale a un valore di base o dall’applicazione di una scala di percentuali, progressive o decrescenti, a diversi scaglioni di base.

5. “Onorario”: somma ricevuta da uno di tali professionisti in cambio di servizi il cui importo non è disciplinato dal titolo di cui al punto

2. (...)».

9. L’articolo R. 444-3 così prevede: «Gli articoli allegati 4-7, 4-8 e 4-9 del presente titolo [“Su talune tariffe regolamentate”] specificano, rispettivamente:

1. l’elenco delle prestazioni dei (...) notai (...) la cui tariffa è disciplinata dal presente titolo; (...)

3. l’elenco indicativo delle prestazioni fornite alle condizioni di cui all’articolo L. 444-1, terzo comma, e, se del caso, le norme che regolano la riscossione, da parte dei rispettivi professionisti, degli onorari corrispondenti a tali prestazioni».

10. Nell’allegato 4-7 della parte regolamentare del codice, contenente l’elenco dei servizi le cui tariffe regolamentate sono disciplinate dal titolo IV bis (parte regolamentare) del codice, la tabella 5 allegata all’articolo R. 444-3 si riferisce ai notai e, al numero 8, contempla la dichiarazione di successione.

11. Nella parte «Decisioni» del codice, l’articolo A. 444-63 indica quanto segue: «La dichiarazione di successione (numero 8 della tabella 5) determina la riscossione di un emolumento proporzionale al totale dell’attivo lordo (...), secondo la seguente tabella (...)».

2. Code général des impôts (codice generale delle imposte)

12. Nel novero delle disposizioni speciali in materia di successione, l’articolo 800 così prevede: «Gli eredi, i legatari o i donatari, nonché i relativi tutori o curatori, sono tenuti a presentare una dichiarazione dettagliata.

Sono previste esenzioni per le seguenti categorie:

1. Gli aventi causa in linea diretta, il coniuge superstite e il convivente legato da un patto civile di solidarietà quando l’attivo ereditario lordo è inferiore a EUR 50000, purché tali persone non abbiano già ricevuto una donazione o una donazione manuale, non registrata o non dichiarata, da parte del de cuius ;

2. Le persone che non rientrano nell’elenco di cui al punto 1, qualora l’attivo ereditario lordo sia inferiore a EUR 3000».

13. Ai sensi dell’articolo 802: «Ogni dichiarazione di trasmissione mortis causa , sottoscritta dagli eredi, dai donatari e dai legatari, ovvero dai loro tutori, curatori o amministratori legali, deve concludersi con una nota dal seguente tenore: “Il dichiarante afferma che la presente dichiarazione è autentica e veritiera e, pena le sanzioni di cui all’articolo 1837 del codice generale delle imposte, ricomprende i contanti, i crediti e tutti gli altri valori mobiliari francesi o esteri che, a sua conoscenza, appartenevano al de cuius , in tutto o in parte”. (...)».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

14. La decisione di rinvio contiene la seguente esposizione dei fatti: – la sig.ra XY, cittadina francese con residenza abituale in Belgio, è deceduta il 29 luglio 2020 in detto paese; – la sig.ra BC, cittadina francese con residenza fiscale e dimora in [OSCURATO:PERSONA], è sua erede; – l’eredità della sig.ra XY è costituita da beni mobili e immobili, situati in [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio; – la successione è stata aperta il 12 ottobre 2020 da un notaio di Uccle (Belgio), incaricato di effettuare la relativa dichiarazione in detto paese.

La dichiarazione comprende tutti i beni ereditari, ovunque siano ubicati; – la sig.ra BC ha versato al notaio belga una remunerazione calcolata sulla totalità dell’attivo ereditario lordo ( 4 ); – in [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra BC si è rivolta all’ufficio notarile parigino SCP [OSCURATO:PERSONA] et Associés (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] et Associés») incaricandolo di redigere la dichiarazione di successione, la quale è stata firmata il 18 marzo 2021 per poi essere depositata presso il registro competente; – in seguito alla registrazione della dichiarazione di successione, l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés si è rivolto al cancelliere del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere un certificato di verifica delle spese al fine di quantificare la propria remunerazione; – il certificato ha confermato la cifra che l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés aveva fissato come remunerazione propria, prendendo come riferimento la totalità dell’attivo ereditario lordo.

15. La sig.ra BC ha contestato il certificato dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo il suo annullamento e la redazione di un nuovo certificato che calcoli la remunerazione del notaio francese sulla base del valore lordo dei soli beni ereditari situati in [OSCURATO:PERSONA].

16. A tal fine, ella deduce due motivi: – la base di calcolo degli emolumenti notarili dev’essere identica a quella utilizzata per il calcolo dell’imposta di successione.

In applicazione di una convenzione franco-belga del 20 gennaio 1959 che mira a evitare la doppia imposizione ( 5 ), la base imponibile in [OSCURATO:PERSONA] considera il valore dei soli beni situati in tale paese; – la remunerazione del notaio francese, calcolata sulla totalità dell’attivo ereditario lordo e a prescindere dalla remunerazione del notaio belga ( 6 ), determinata sulla medesima base, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE, in quanto diminuisce il valore della successione.

17. L’[OSCURATO:PERSONA] et Associés chiede la conferma del certificato adducendo le seguenti considerazioni: – in [OSCURATO:PERSONA], l’imposta sulle trasmissioni a titolo gratuito viene calcolata sull’importo totale del patrimonio del de cuius , pur essendo dovuta solo per i beni situati in [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla convenzione franco-belga del 20 gennaio 1959; – la dichiarazione di successione presentata alle autorità francesi deve menzionare la totalità dei beni del de cuius , compresi quelli situati all’estero; – la base di calcolo degli emolumenti notarili comprende tutti i beni ereditari che si trovano in [OSCURATO:PERSONA] o in un altro Stato.

Di conseguenza, al notaio sono dovuti gli emolumenti calcolati sul valore lordo dell’intera eredità, i cui beni sono situati in [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio.

18. In tale contesto, il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una doppia remunerazione dei notai di due [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea che si occupano di una stessa successione, comprendente beni in entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il cui calcolo si basa per ciascun notaio sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 2) Se l’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la remunerazione di un notaio, il cui intervento in una successione comprendente beni in due [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea è imposto per legge, sia calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione e non solo sulla base degli attivi lordi situati nel suo Stato membro. 3) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due [OSCURATO:PERSONA] membri, può costituire una “pertinent[e] disposizion[e] della loro legislazione tributaria” che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 4) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera b), del TFUE debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due [OSCURATO:PERSONA] membri, può costituire una misura necessaria per impedire violazioni nel settore fiscale o una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

19. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 30 aprile 2024.

20. In applicazione dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha presentato una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio, il quale ha provveduto a fornirli con lettera pervenuta il 20 dicembre 2024 ( 7 ).

21. Hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA].

22. Non è stato ritenuto necessario lo svolgimento di un’udienza.

IV. Analisi A. Ricevibilità

23. Nelle sue osservazioni scritte ( 8 ) il governo francese contesta la ricevibilità del rinvio pregiudiziale.

A suo avviso, la premessa su cui si fondano le questioni sollevate dal giudice del rinvio (l’obbligo, nel diritto francese, di ricorrere a un notaio per compilare la dichiarazione di successione) è errata.

24. Secondo il governo francese: – ai sensi dell’articolo 800 del codice generale delle imposte, gli eredi, i legatari o i donatari sono tenuti a depositare la dichiarazione di successione presso l’autorità tributaria.

Come ausilio per la sua redazione essi possono avvalersi di moduli e istruzioni dettagliate pubblicati sulla pagina Internet del Ministero delle Finanze ( 9 ); l’intervento del notaio non è obbligatorio; – tuttavia, il ricorso al notaio è indispensabile per taluni atti di successione disciplinati da altre disposizioni, il cui scopo è diverso da quello della dichiarazione di successione e per i quali il notaio riceve una remunerazione distinta; – le disposizioni su cui si basa il giudice del rinvio per affermare che «è obbligatorio rivolgersi al notaio per una successione superiore a EUR 5000 qualora l’eredità comprenda un bene immobile» ( 10 ) non si riferiscono alla dichiarazione di successione, bensì a documenti distinti; – in determinati casi, la dichiarazione di successione dev’essere corredata di questi o di altri documenti per i quali è obbligatorio rivolgersi al notaio.

È quanto avviene nel caso delle eredità che comprendono beni immobili, per le quali occorre fornire il certificato di proprietà, nonché qualora l’importo della successione sia pari o superiore a EUR 5000 giacché, onde dimostrare lo status di erede, è richiesto un atto di notorietà firmato dal notaio.

Tali documenti differiscono dalla dichiarazione di successione, in cui l’intervento del notaio non è obbligatorio.

25. In seguito alla richiesta di chiarimenti ricevuta, il giudice del rinvio ha fornito alla Corte le seguenti precisazioni ( 11 ): – «[i]l ricorso al notaio ai fini (...) della dichiarazione di successione non è imposto da un atto specifico del diritto francese, ma corrisponde a un obbligo pratico imposto, di fatto, dalla concomitanza di altre procedure obbligatorie da svolgere dinanzi al notaio, coincidenti con il suo monopolio, e, di diritto, dai documenti di portata generale indicati nel sito di informazione al pubblico e dall’istituzione di una tariffa regolamentata prevista dalla legge; – [p]er gli stessi motivi, BC non aveva, in pratica, la possibilità di redigere da sé la dichiarazione di successione».

26. Nella medesima risposta, il giudice del rinvio allude a siti Internet ufficiali francesi di informazione pubblica ( 12 ) in cui l’intervento del notaio nell’ambito delle successioni immobiliari viene descritto come inevitabile, circostanza che induce gli eredi a ritenere che detto intervento sia obbligatorio anche per la dichiarazione di successione.

Esso aggiunge che la remunerazione del notaio francese è disciplinata dalla legge, senza possibilità di negoziazione per gli eredi, e non tiene conto dell’emolumento già versato a un notaio di un altro Stato membro per un atto equivalente, il cui calcolo, come in [OSCURATO:PERSONA], si basi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.

27. Nel procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente solo a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione.

Non spetta ad essa interpretare le disposizioni del diritto nazionale o giudicare se l’interpretazione fornita dal giudice nazionale sia corretta ( 13 ).

28. Secondo giurisprudenza costante, «quando risponde a questioni pregiudiziali, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze con i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali medesime come definito dal giudice del rinvio» ( 14 ).

29. Non spetta alla Corte verificare l’esattezza del contesto normativo descritto nella decisione di rinvio e deve valere la presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali.

Queste ultime sono dichiarate irricevibili qualora, per esempio, risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia.

Nessuna di tali ipotesi ricorre nel presente rinvio.

30. Occorre dunque ritenere che gli argomenti addotti dal governo francese sull’erroneità dell’interpretazione fornita dal giudice nazionale del rinvio non incidono sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali.

B. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

31. Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE: – osti a una doppia remunerazione dei notai di due [OSCURATO:PERSONA] membri che si occupano di una stessa successione con beni in entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora l’intervento del notaio sia imposto per legge e tale remunerazione si basi «sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio»; – osti a che la remunerazione di un notaio, il cui intervento è imposto per legge, nell’ambito di una successione comprendente beni situati in due [OSCURATO:PERSONA] membri, sia calcolata «sulla totalità degli attivi lordi della successione e non solo sulla base degli attivi lordi situati nel suo Stato membro».

32. Poiché i trattati non contengono una definizione della nozione di «movimenti di capitali», la Corte ha riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura dei movimenti di capitali che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361.

In particolare, a suo giudizio, «conformemente al terzo comma dell’introduzione di tale allegato, la nomenclatura che essa contiene non è limitativa della nozione di movimenti di capitali» ( 15 ).

33. Dopo aver rammentato che le successioni e i legati rientrano nella rubrica XI dell’allegato I della direttiva 88/361, «Movimenti di capitali a carattere personale», la Corte ha dichiarato che «le successioni costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’articolo [63 TFUE], ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovino all’interno di un solo Stato membro» ( 16 ).

34. La successione controversa comprende beni situati in due [OSCURATO:PERSONA] membri ( 17 ).

Pertanto occorre esaminare se, nell’ambito della stessa e alla luce delle sue peculiarità, la remunerazione di un notaio che si basa su una tariffa ufficialmente regolamentata costituisca una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE ( 18 ).

35. Nel contesto dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per «restrizione» si intende qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei capitali sia tra [OSCURATO:PERSONA] membri, sia tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi ( 19 ), il quale è vietato, anche se lieve ( 20 ).

36. Le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono tali da dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o da dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ).

37. In materia di successioni, quasi tutti i casi relativi all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE su cui la Corte si è pronunciata riguardano le norme nazionali per il calcolo dell’imposta di successione a carico dell’erede o delle imposte sul reddito collegate a una successione ( 22 ).

38. Nell’interpretare l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha dichiarato contrarie alla libera circolazione dei capitali le disposizioni secondo cui le successioni che comprendono beni situati al di fuori dello Stato membro di imposizione sono soggette a un onere fiscale maggiore rispetto alle successioni che comprendono solo beni situati in tale Stato, con conseguente diminuzione del valore dell’eredità ( 23 ).

39. La controversia principale non verte sull’applicazione di una disposizione nazionale di natura fiscale.

Le norme che disciplinano gli emolumenti del notaio francese (soggetti a una tariffa regolamentata) per le sue prestazioni figurano nel codice di commercio e, ribadisco, non impongono un onere fiscale.

Il giudice del rinvio, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] concordano nel ritenere che tali norme siano prive di natura fiscale ( 24 ).

40. Orbene, il divieto di cui all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica a «tutte le restrizioni ai movimenti di capitali» ( 25 ), senza limitarsi a quelle derivanti dalla normativa tributaria nazionale, né ad altri ostacoli di tipo fiscale.

41. Se, in esito a una misura nazionale, il trasferimento mortis causa comprendente beni situati all’estero subisce una perdita di valore che non si verifica nel caso di un trasferimento meramente nazionale, l’effetto dissuasivo di tale misura influirà negativamente sulla libertà dei movimenti di capitali.

42. Infatti, detta misura farà sì che le successioni comprendenti beni situati in più di uno Stato membro siano soggette, in termini economici, a un onere maggiore (anche se non di natura fiscale) rispetto a quello previsto per le successioni che includono soltanto beni situati in un unico Stato membro ( 26 ).

43. Le misure nazionali, di natura fiscale o di altro tipo, che determinano una siffatta diminuzione di valore scoraggiano la libera circolazione dei capitali, applicabile alle successioni, e pertanto, in linea di principio, sono vietate ( 27 ).

44. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 800 del codice generale delle imposte rende obbligatoria la dichiarazione di successione mortis causa , la quale deve indicare in dettaglio il patrimonio attivo e passivo del de cuius ( 28 ), nonché l’identità degli eredi.

La dichiarazione viene presentata all’amministrazione tributaria affinché questa possa calcolare l’imposta dovuta sulla successione, nonché per prevenire la frode fiscale.

La presentazione è obbligatoria, salvo per alcuni soggetti qualora il valore dell’eredità non superi un importo stabilito ex lege .

45. Stando alla decisione di rinvio e alle ulteriori informazioni fornite dal giudice del rinvio, che si tratti di un requisito di legge o di una prassi ispirata da testi nazionali, in [OSCURATO:PERSONA] l’intervento del notaio è obbligatorio in un caso come quello in esame.

Di conseguenza, il notaio fornisce una prestazione con remunerazione (emolumento) disciplinata ex lege .

46. Gli emolumenti del notaio francese per il suo intervento nella dichiarazione di successione sono proporzionali al totale dell’attivo ereditario lordo e vengono calcolati secondo una determinata scala.

La regola concernente il calcolo è identica per qualsiasi successione soggetta a dichiarazione; non opera alcuna distinzione in base alla nazionalità o alla residenza dell’erede o del de cuius e non varia in base all’ubicazione dei beni da dichiarare.

47. Tuttavia, nell’ambito di una successione internazionale è verosimile che, a causa della sua composizione, anche un altro Stato in cui si trovano elementi dell’asse ereditario richieda una dichiarazione di successione per motivi fiscali.

Può altresì accadere che il valore di tali beni, in quanto parte dell’attivo ereditario lordo, formi parte integrante della base di calcolo della remunerazione del notaio ( 29 ) che effettua la dichiarazione di successione.

48. In tale contesto, una misura come quella di cui si discute nella presente causa: – da un lato, è intrinsecamente atta a dissuadere i residenti dello Stato membro in cui si applica dall’effettuare investimenti all’estero e i residenti esteri dall’investire in detto Stato; – dall’altro, fa sì che un’eredità comprendente beni all’interno e all’esterno di uno Stato e il cui valore lordo totale è identico a quello di un’eredità composta esclusivamente da beni situati in tale Stato abbia, in definitiva, un valore inferiore a causa dell’ubicazione dei suoi beni.

49. La Corte ha richiamato questo doppio effetto restrittivo nella sua giurisprudenza concernente l’impatto delle norme fiscali, la quale, a mio giudizio, può essere estesa ad altre norme nazionali che, quand’anche prive di natura fiscale, determinano il medesimo effetto restrittivo.

50. In tal senso, la Corte ha dichiarato quanto segue: – «norme nazionali che determinano il valore di un bene immobile ai fini del calcolo dell’imposta esigibile in caso di acquisizione per successione non solo possono essere tali da dissuadere l’acquisto di beni immobili ubicati nello Stato membro interessato (...), ma possono altresì avere per effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i detti beni ( 30 )»; – «[i]noltre, per quanto riguarda l’ipotesi di successioni, la giurisprudenza ha confermato che le misure vietate dall’articolo [63, paragrafo 1, TFUE], in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, includono quelle che hanno l’effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni di cui trattasi e che effettua la tassazione sulla successione dei detti beni». ( 31 )

51. Lo svantaggio descritto non può essere attribuito, in un caso come quello di specie, all’esercizio parallelo delle competenze fiscali da parte di due [OSCURATO:PERSONA] membri ( 32 ).

Pertanto, le sentenze della Corte in cui si afferma che le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’esercizio di tali (doppie) competenze fiscali non costituiscono restrizioni alla libertà di circolazione, purché tale esercizio non sia discriminatorio, non sono applicabili alla presente controversia ( 33 ).

52. Ritengo, di conseguenza, che costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la norma che, al fine di determinare gli emolumenti del notaio (francese) incaricato di una dichiarazione di successione, include nella base di calcolo il valore dei beni ereditari situati in un altro Stato membro (Belgio), in cui avviene la successione, qualora anche la legislazione di detto Stato preveda la remunerazione dei suoi notai con riferimento all’attivo ereditario lordo, così che la successione si trova di fronte a una doppia remunerazione.

C. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

53. Con tali due questioni pregiudiziali, alle quali occorre ugualmente rispondere in modo congiunto, il giudice del rinvio chiede se: – gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE possano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei notai, in circostanze come quelle di specie, costituisce una «pertinent[e] disposizion[e] della legislazione tributaria [degli [OSCURATO:PERSONA] membri]» che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali; – gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE possano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei notai, in circostanze come quelle di specie, costituisce una misura necessaria per impedire violazioni nel settore fiscale o una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica.

54. Entrambe le questioni richiamano eccezioni al divieto stabilito all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri: – «di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale» (lettera a); o – «di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale (...), o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica (...)» (lettera b) ( 34 ).

55. L’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE prevede deroghe al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali e, in quanto tale, dev’essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 35 ).

56. Come ho già esposto, la regolamentazione degli emolumenti dovuti ai notai per le loro prestazioni non è una «disposizione della legislazione tributaria».

Il giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso governo francese condividono tale valutazione.

57. Certamente, la misura nazionale controversa stabilisce gli emolumenti spettanti al notaio (tariffa regolamentata) quando interviene in una dichiarazione di successione e quest’ultima, successivamente, produrrà effetti fiscali.

Convengo che questo intervento (come altri attribuiti ai notai) mostra un certo nesso con gli obblighi tributari degli eredi.

58. Tuttavia, considerati il suo scopo e la sua natura, la tariffa prevista per la prestazione del notaio non è di tipo fiscale e non può essere ritenuta, di per sé, una manifestazione del potere impositivo dello Stato.

Essa ricade nell’ambito del diritto commerciale e mira a regolamentare l’esercizio della professione notarile stabilendo la formula per il calcolo della remunerazione del notaio che redige una dichiarazione di successione.

59. Gli emolumenti del notaio calcolati in base alla tariffa regolamentata corrispondono al pagamento dovuto per la prestazione.

Non consistono nella riscossione da parte del notaio di una somma, per conto del debitore, che il notaio trasmette poi allo Stato allo scopo di finanziarne le funzioni.

Inoltre, non sono collegati all’imposta di successione, poiché la remunerazione del notaio è determinata in base all’attivo ereditario lordo, indipendentemente dal fatto che l’imposta gravi, infine, su tutti i beni o solo su una parte di essi.

60. Una misura siffatta non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

61. Tanto meno è contemplata dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

La Corte ha precisato che, affinché possa essere considerata «necessaria» ai sensi di tale disposizione, per quanto attiene alla vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, una misura «deve avere ad oggetto giustappunto di impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni in materia» ( 36 ).

62. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ) nel ritenere che il medesimo criterio si applichi alle misure adottate nel «settore fiscale», le quali all’articolo 65, paragrafo 1, TFUE sono menzionate allo stesso livello delle misure di vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie.

63. Applicando detto criterio, potrebbe essere ricompresa nell’eccezione di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE la disposizione nazionale che obbliga gli eredi a presentare una dichiarazione di successione, pur presentando quest’ultima peculiarità transfrontaliere.

Lo stesso dicasi per la disposizione che impone sanzioni in capo al contribuente per l’omessa dichiarazione o l’occultamento di beni, o per la norma che punisce le dichiarazioni fraudolente.

64. Tuttavia, una misura nazionale adottata per stabilire gli emolumenti del notaio che interviene in una dichiarazione di successione esula dall’eccezione relativa al «settore fiscale» di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Tale misura non ha come obiettivo specifico la vigilanza fiscale.

65. In tal senso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo A. 444-63 del codice di commercio (che calcola gli emolumenti notarili nei termini già esposti) non è inteso a prevenire violazioni nel settore fiscale.

66. A mio giudizio, una simile misura non può nemmeno ricadere nell’eccezione relativa alle procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica.

67. In definitiva, ritengo che le eccezioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE, alle quali allude la decisione di rinvio, non siano applicabili alla controversia.

D. Giustificazione della misura per altri motivi imperativi di interesse generale?

68. Benché la decisione di rinvio non ne invochi l’esistenza, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese sostengono che, nella specie, potrebbero sussistere motivi imperativi di interesse generale ( 38 ).

69. Qualora la Corte si limitasse alle questioni pregiudiziali così come formulate, non sarebbe tenuta ad esaminare le argomentazioni del governo francese e della [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in cui decidesse di esaminarle, ecco il mio parere.

70. [OSCURATO:PERSONA] adduce che le attività notarili perseguono obiettivi di interesse generale ( 39 ) e che la dichiarazione di successione effettuata dal notaio francese ai sensi degli articoli 800 e 802 del codice generale delle imposte mira a determinare lo status dell’erede, nonché a prevenire violazioni nel settore fiscale ( 40 ).

71. Tuttavia, a suo avviso, anche se la misura fosse giustificata da tali obiettivi, la normativa francese imporrebbe in capo all’erede un onere «eccessivo», fissando la remunerazione del notaio in proporzione alla totalità dei beni che costituiscono la successione, compresi quelli ubicati all’estero ( 41 ).

72. Il governo francese invoca gli obiettivi di interesse generale dell’attività notarile in termini analoghi a quelli della [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ) e sostiene che il calcolo degli emolumenti notarili mediante una tariffa regolamentata evita la «concorrenza di prezzi (…) a scapito della qualità delle prestazioni» ( 43 ).

73. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, se è idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo da essa perseguito e se non eccede quanto è necessario per conseguire detto obiettivo ( 44 ).

74. In una serie di ricorsi per inadempimento proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] membri che imponevano un requisito di nazionalità per l’accesso alla professione notarile, la Corte ha deciso che tale requisito era contrario all’articolo 43 CE (libertà di stabilimento).

Ciò dopo aver rilevato che «la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, costituisce una ragione imperativa di interesse generale che consente di giustificare eventuali restrizioni all’art[icolo] 43 CE derivanti dalle specificità proprie dell’attività notarile (...), purché dette restrizioni permettano di conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie» ( 45 ).

75. La funzione notarile assume sicura importanza nei rapporti giuridici, in quanto contribuisce a «garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati».

Nel procedimento in esame nessuno lo ha messo in dubbio.

76. Circa l’intervento dei notai francesi nelle dichiarazioni di successione, la parte secondo cui tale intervento non è giuridicamente obbligatorio (ossia, il governo francese) sostiene, tuttavia, che la corrispondente remunerazione del notaio persegue un obiettivo di interesse generale che giustificherebbe la restrizione alla libera circolazione dei capitali.

77. Questo argomento non mi convince: se, in [OSCURATO:PERSONA], il ricorso a un notaio ai fini della dichiarazione di successione non costituisce un requisito di legge, non vedo come la remunerazione del notaio incaricato di detta procedura possa essere collegata a un motivo imperativo di interesse generale.

78. Nell’ipotesi in cui, come sostiene il giudice del rinvio, l’intervento notarile nella dichiarazione di successione fosse inevitabile, de facto o ex lege , i motivi imperativi di interesse generale potrebbero eventualmente sussistere: detto intervento si imporrebbe nell’intento di garantire la legalità e la certezza del diritto.

79. Ciononostante, anche in quest’ultima ipotesi, la giustificazione per motivi imperativi di interesse generale si applicherebbe al pagamento degli emolumenti notarili, soggetti a una tariffa regolamentata, ma non alla loro generalizzazione.

In particolare, ritengo che tale giustificazione non giunga ad imporre agli eredi, nell’ambito di una successione transfrontaliera, l’onere di pagare emolumenti notarili in uno Stato in cui la successione non ha luogo calcolati sull’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in un altro Stato, in circostanze quali quelle di specie.

80. In ultima analisi, seppure sussistesse un motivo imperativo di interesse generale, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la normativa francese va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo.

Essa impone in capo all’erede un onere eccessivo, fissando la remunerazione del notaio in proporzione alla totalità dei beni che costituiscono la successione, compresi quelli ubicati all’estero.

V. Conclusione

81. Sulla base di quanto esposto, propongo di rispondere al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «Gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE devono essere interpretati nel senso che: – costituisce una restrizione ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, una disposizione o una prassi di uno Stato membro (A) nel quale non è aperta la successione secondo cui, se l’attivo ereditario comprende beni in due [OSCURATO:PERSONA] membri, l’intervento obbligatorio di un notaio dello Stato membro (A) per la presentazione di una dichiarazione di successione è remunerato mediante una tariffa regolamentata in modo tale che gli emolumenti notarili siano calcolati sull’attivo ereditario lordo, compresi i beni situati in un altro Stato membro (B), senza tener conto della remunerazione corrisposta al notaio di tale altro Stato membro (B) per un atto equivalente, calcolata anch’essa in base alla totalità dell’attivo ereditario lordo; – tale restrizione ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri non può beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE, che autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria e a prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali o per stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) V., tra le più recenti, sentenze del 12 ottobre 2023, BA (Successioni — Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione) ( C‑670/21 , EU:C:2023:763 ); del 21 dicembre 2021, Finanzamt V (Successioni — Deduzione fiscale parziale e deduzione delle quote di legittima) ( C‑394/20 , EU:C:2021:1044 ), e del 22 novembre 2018, Huijbrechts ( C‑679/17 , EU:C:2018:940 ). ( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato ( GU 1988, L 178, pag. 5 ). ( 4 ) Nelle presenti conclusioni utilizzerò, indistintamente, l’espressione «attivo ereditario lordo» o «attivi lordi della successione». ( 5 ) Convention fiscale entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement (convenzione [tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Belgio] volta a evitare la doppia imposizione e a disciplinare talune altre questioni in materia di imposte di successione e di registro), firmata il 20 gennaio 1959. ( 6 ) Secondo l’attrice, considerando la residenza abituale della de cuius in Belgio, la competenza territoriale sulla successione spetta al notaio belga. ( 7 )

V. paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni. ( 8 ) Punti da 23 a 33 delle osservazioni scritte del governo francese. ( 9 ) Il documento intitolato «Comment remplir une déclaration de succession?», con spiegazioni e link a diversi moduli, può essere consultato al seguente indirizzo: https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2705-sd/2023/2705-sd_4288.pdf.

In detto documento, la risposta alla domanda «devez-vous faire appel à un notaire?» è formulata nei seguenti termini: «Faire appel à un notaire n’est pas obligatoire mais peut être utile pour les opérations les plus complexes (…) Si vous chargez un notaire de remplir votre déclaration de succession, il devient votre mandataire mais vous restez toujours responsable vis-à-vis de l’administration» (il corsivo è nell’originale). ( 10 ) Punti 31 e 53 della decisione di rinvio. ( 11 ) Risposta del 20 dicembre 2024. ( 12 ) Segnatamente, i siti https://www.impots.gouv.fr/particulier/declarer-une-succesion e https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F80. ( 13 ) Sentenza dell’11 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑155/22 , EU:C:2023:394 ), punto 49 . ( 14 ) Sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑567/18 , EU:C:2020:267 ), punto 21 . ( 15 ) Sentenza del 12 febbraio 2009, Block ( C‑67/08 , EU:C:2009:92 ), punto 19 , che cita le sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden ( C‑513/03 , EU:C:2006:131 ), punto 39 , e del 17 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑256/06 , EU:C:2008:20 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punto

24. ( 16 ) [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden ( C‑513/03 , EU:C:2006:131 ), punti 40 e 42 ; [OSCURATO:PERSONA], punto 25; del 12 febbraio 2009, Block ( C‑67/08 , EU:C:2009:92 ), punto 20 ; e del 30 giugno 2016, Feilen ( C‑123/15 , EU:C:2016:496 ), punto 16 . ( 17 ) Nella causa in esame trattasi dello Stato membro (Belgio) in cui è stata aperta la successione e dello Stato membro ([OSCURATO:PERSONA]) la cui regolamentazione è in discussione.

Le presenti conclusioni si limitano, ovviamente, ai fatti esposti nella decisione di rinvio. ( 18 ) Nel rinvio pregiudiziale non vi è alcun cenno alla possibilità che la misura controversa costituisca uno degli «ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere», ai quali allude il considerando 7 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 19 ) Sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a. ( C‑78/21 , EU:C:2023:137 ), punto 48 . ( 20 ) Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/19 , EU:C:2021:803 ), punto 65 .

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non vieta le misure i cui effetti restrittivi siano troppo aleatori e troppo indiretti, come stabilisce la sentenza del 7 settembre 2023, Finanzamt G (Progetti di aiuto allo sviluppo) ( C‑15/22 , EU:C:2023:636 ), punto 52 . ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 2024, JD (Requisito della residenza) ( C‑562/22 , EU:C:2024:55 ), punto 34 ; del 20 giugno 2024, Faurécia ( C‑420/23 , EU:C:2024:534 ), punto 21 ; e del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ( C‑601/23 , EU:C:2024:1048 ), punto 30 . ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] dell’11 dicembre 2003, Barbier ( C‑364/01 , EU:C:2003:665 ), punto 62 ; [OSCURATO:PERSONA], punto 30, e dell’11 settembre 2008, Arens-Sikken ( C‑43/07 , EU:C:2008:490 ), punto 36 .

Il divieto non si limita a norme volte a dissuadere dall’acquisizione o dal mantenimento di beni in un determinato Stato membro: v., a titolo esemplificativo, sentenze del 31 marzo 2011, Schröder ( C‑450/09 , EU:C:2011:198 ), punto 32 , e del 24 febbraio 2015, Grünewald ( C‑559/13 , EU:C:2015:109 ), punto 20 , sulla designazione, quali beneficiari di una successione anticipata, di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui è situato il bene. ( 23 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 31; del 3 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑127/12 , EU:C:2014:2130 ), punto 57 , e del 30 giugno 2016, Feilen ( C‑123/15 , EU:C:2016:496 ), punto 19 . ( 24 ) Punti 62 della decisione di rinvio, 61 delle osservazioni scritte del governo francese e 51 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 25 ) Pertanto, anche la norma che stabilisce i termini di prescrizione per valutare le azioni societarie nominative ai fini dell’imposta di successione costituisce una «restrizione», giacché «[gli] eredi si troveranno più a lungo nell’incertezza in ordine alla possibilità di essere oggetto di una rettifica fiscale»: sentenza del 15 settembre 2011, Halley ( C‑132/10 , EU:C:2011:586 ), punto 24 .

Esulando dall’ambito delle successioni, v., a titolo esemplificativo, sentenze del 16 marzo 1999, Trummer e Mayer ( C‑222/97 , EU:C:1999:143 ); del 5 marzo 2002, Reisch e a. ( C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99 , EU:C:2002:135 ), e del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth ( C‑52/16 e C‑113/16 , EU:C:2018:157 ). ( 26 ) Non discuto sul fatto che, come sottolineato dal governo francese (punto 113 delle sue osservazioni scritte), redigere una dichiarazione di successione comprendente beni di qualsiasi tipo all’estero possa comportare difficoltà materiali maggiori rispetto alla successione nazionale, nonché spese aggiuntive, quali quelle di traduzione.

Tuttavia, l’attribuzione di tali costi eventuali in capo al cliente è cosa ben distinta dall’applicazione sistematica di una tariffa ufficiale regolamentata, indipendentemente da questo tipo di costi, per calcolare gli emolumenti del notaio soggetti a detta tariffa. ( 27 ) Come ho già esposto, tali misure non saranno vietate qualora il loro effetto restrittivo sia troppo aleatorio o indiretto, tanto meno se trovano giustificazione nel diritto dell’Unione. ( 28 ) Devono essere elencati tutti i beni, compresi quelli in relazione ai quali non si pagherà l’imposta in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione.

Occorre rammentare che alcune di tali convenzioni autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti a calcolare l’imposta secondo un’aliquota media stabilita considerando tutti i beni ereditari. ( 29 ) Il cui intervento sia obbligatorio e, se non obbligatorio, comunque remunerato secondo una tariffa ufficiale disciplinata dalla legge.

In caso contrario, sta all’erede evitare il doppio costo. ( 30 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

30. ( 31 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

31. ( 32 ) A rigore, non si può sostenere che le regole di calcolo delle tariffe regolamentate per determinare gli emolumenti del notaio per la prestazione dei suoi servizi incidono sull’esercizio delle competenze fiscali. ( 33 ) [OSCURATO:PERSONA] del 26 maggio 2016, NN (L) International ( C‑48/15 , EU:C:2016:356 ), punto 47 , e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (da C‑475/ 20 a C‑482/20 , EU:C:2022:714 ), punto 43 .

Il governo francese invoca questo argomento (punti 88 e seguenti delle sue osservazioni scritte) il quale, però, mal si concilia con il contenuto delle osservazioni medesime nella parte in cui viene respinta categoricamente la natura fiscale della norma in esame. ( 34 ) Il giudice del rinvio limita i suoi dubbi alle disposizioni e alle misure degli [OSCURATO:PERSONA] membri adottate per gli scopi indicati in ciascuna delle due questioni. ( 35 ) [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2024, XX (Contratti detti unit-linked) ( C‑782/22 , EU:C:2024:932 ), punto 43 , e del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ( C‑601/23 , EU:C:2024:1048 ), punto 51 , in relazione all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE; nonché sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth ( C‑52/16 e C‑113/16 , EU:C:2018:157 ), punti 95 e 96 , e del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 ), punto 103 , in relazione alla lettera b) della medesima disposizione. ( 36 ) Sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a. ( C‑78/21 , EU:C:2023:137 ), punto 60 , che cita la sentenza del 7 giugno 2012, VBV — Vorsorgekasse ( C‑39/11 , EU:C:2012:327 ), punto 30 . ( 37 ) Punto 58 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 38 ) Nell’ultimo punto delle sue osservazioni scritte, l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés si limita a citare un passaggio della sentenza del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/08 , EU:C:2011:335 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»), sugli obiettivi di interesse generale delle attività notarili, senza però sviluppare tale argomento. ( 39 ) [OSCURATO:PERSONA] invoca la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto

87. ( 40 ) Punti 38 e 39 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 41 ) Punto 45 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 42 ) Punti da 98 a 101 delle osservazioni scritte del governo francese, con rinvio alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. ( 43 ) Punti da 102 a 107 delle osservazioni scritte del governo francese. ( 44 ) [OSCURATO:PERSONA] del 12 ottobre 2023, BA (Successioni — Politica sociale dell’edilizia popolare dell’Unione) ( C‑670/21 , EU:C:2023:763 ), punto 67 , e del 29 luglio 2024, Keva e a. ( C‑39/23 , EU:C:2024:648 ), punto 64 . ( 45 ) [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑47/08 , EU:C:2011:334 ), punto 97 ; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87; [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo ( C‑51/08 , EU:C:2011:336 ), punto 97 ; [OSCURATO:PERSONA]/Austria ( C‑53/08 , EU:C:2011:338 ), punto 96 ; [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑54/08 , EU:C:2011:339 ), punto 98 , e [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑61/08 , EU:C:2011:340 ), punto 89 .

In tali sentenze la Corte ha richiamato il sistema di remunerazione dei notai quale esempio delle peculiarità dell’attività notarile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0321 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑321/24 BC contro [OSCURATO:PERSONA] et Associés [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale — Articolo 63, paragrafo 1, TFUE — Libera circolazione dei capitali — Restrizione — Successione — Dichiarazione di successione — Calcolo della remunerazione del notaio — Eredità comprendente beni situati in due [OSCURATO:PERSONA] membri — Articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE — Disposizione della legislazione tributaria — Articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Misure per impedire violazioni nel settore fiscale o per stabilire una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica» 1. Nell’ambito della controversia che dà origine al presente rinvio pregiudiziale, l’erede (residente in [OSCURATO:PERSONA]) di una persona deceduta in Belgio, che aveva in Belgio la propria residenza abituale e la cui eredità comprende beni in Belgio e in [OSCURATO:PERSONA], ha contestato la remunerazione del notaio francese intervenuto nella dichiarazione di successione presentata in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Lo Stato membro in cui è stata aperta la successione è il Belgio, dove un notaio belga ha redatto la relativa dichiarazione per l’intera eredità. Secondo l’erede, la remunerazione del notaio francese non può essere calcolata sulla base di tutti i beni, bensì solo sul valore dell’attivo situato in [OSCURATO:PERSONA]. In caso contrario si genererebbe un doppio pagamento ingiustificato. 3. In sintesi, il giudice investito della controversia chiede alla Corte di interpretare gli articoli 63 e 65 TFUE, al fine di stabilire se essi ostino alla doppia remunerazione dei notai di due [OSCURATO:PERSONA] membri che intervengono nella medesima successione, qualora entrambi calcolino i propri emolumenti in base alla totalità degli attivi. 4. La Corte si è già pronunciata in merito alle restrizioni alla libera circolazione dei capitali dovute alla tassazione delle successioni di dimensione transfrontaliera ( 2 ). Il presente rinvio pregiudiziale differisce dai precedenti in ragione del proprio oggetto, giacché le questioni sollevate vertono su una disposizione nazionale che, pur riguardando gli obblighi tributari gravanti sulla trasmissione mortis causa , non è, di per sé, una norma fiscale. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/361/CEE ( 3 ): «[OSCURATO:PERSONA] membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l’applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell’allegato I». 6. Fra i movimenti di capitali elencati nell’allegato I della direttiva 88/361 figurano, alla rubrica XI dell’allegato medesimo, i movimenti di capitali a carattere personale, che comprendono le successioni e i legati. B. Diritto francese 1. Code de commerce (codice di commercio) 7. Nella parte legislativa del codice, che ricomprende il titolo IV bis («Su talune tariffe regolamentate»), l’articolo L. 444-1 stabilisce le tariffe regolamentate applicabili alle prestazioni dei notai. Conformemente al terzo comma di detto articolo, le prestazioni fornite dai notai in concorrenza con quelle, non soggette a tariffe, di altri professionisti non sono soggette a tariffe regolamentate, bensì ad onorari. 8. Nella parte regolamentare del codice, l’articolo R. 444-2 contiene le seguenti definizioni: «1. “Tariffa”: insieme degli elementi che consentono di determinare l’importo degli emolumenti e dei rimborsi forfettari dovuti ai professionisti di cui all’articolo L. 444-1, primo comma, per le loro prestazioni soggette a regolamentazione. 2. “Emolumento”: somma ricevuta da uno di tali professionisti in cambio di prestazioni le cui tariffe sono disciplinate dal titolo IV bis della parte legislativa del presente codice. (…) 4. “Emolumento proporzionale”: emolumento risultante dall’applicazione di una percentuale a un valore di base o dall’applicazione di una scala di percentuali, progressive o decrescenti, a diversi scaglioni di base. 5. “Onorario”: somma ricevuta da uno di tali professionisti in cambio di servizi il cui importo non è disciplinato dal titolo di cui al punto 2. (...)». 9. L’articolo R. 444-3 così prevede: «Gli articoli allegati 4-7, 4-8 e 4-9 del presente titolo [“Su talune tariffe regolamentate”] specificano, rispettivamente: 1. l’elenco delle prestazioni dei (...) notai (...) la cui tariffa è disciplinata dal presente titolo; (...) 3. l’elenco indicativo delle prestazioni fornite alle condizioni di cui all’articolo L. 444-1, terzo comma, e, se del caso, le norme che regolano la riscossione, da parte dei rispettivi professionisti, degli onorari corrispondenti a tali prestazioni». 10. Nell’allegato 4-7 della parte regolamentare del codice, contenente l’elenco dei servizi le cui tariffe regolamentate sono disciplinate dal titolo IV bis (parte regolamentare) del codice, la tabella 5 allegata all’articolo R. 444-3 si riferisce ai notai e, al numero 8, contempla la dichiarazione di successione. 11. Nella parte «Decisioni» del codice, l’articolo A. 444-63 indica quanto segue: «La dichiarazione di successione (numero 8 della tabella 5) determina la riscossione di un emolumento proporzionale al totale dell’attivo lordo (...), secondo la seguente tabella (...)». 2. Code général des impôts (codice generale delle imposte) 12. Nel novero delle disposizioni speciali in materia di successione, l’articolo 800 così prevede: «Gli eredi, i legatari o i donatari, nonché i relativi tutori o curatori, sono tenuti a presentare una dichiarazione dettagliata. Sono previste esenzioni per le seguenti categorie: 1. Gli aventi causa in linea diretta, il coniuge superstite e il convivente legato da un patto civile di solidarietà quando l’attivo ereditario lordo è inferiore a EUR 50000, purché tali persone non abbiano già ricevuto una donazione o una donazione manuale, non registrata o non dichiarata, da parte del de cuius ; 2. Le persone che non rientrano nell’elenco di cui al punto 1, qualora l’attivo ereditario lordo sia inferiore a EUR 3000». 13. Ai sensi dell’articolo 802: «Ogni dichiarazione di trasmissione mortis causa , sottoscritta dagli eredi, dai donatari e dai legatari, ovvero dai loro tutori, curatori o amministratori legali, deve concludersi con una nota dal seguente tenore: “Il dichiarante afferma che la presente dichiarazione è autentica e veritiera e, pena le sanzioni di cui all’articolo 1837 del codice generale delle imposte, ricomprende i contanti, i crediti e tutti gli altri valori mobiliari francesi o esteri che, a sua conoscenza, appartenevano al de cuius , in tutto o in parte”. (...)». II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 14. La decisione di rinvio contiene la seguente esposizione dei fatti: – la sig.ra XY, cittadina francese con residenza abituale in Belgio, è deceduta il 29 luglio 2020 in detto paese; – la sig.ra BC, cittadina francese con residenza fiscale e dimora in [OSCURATO:PERSONA], è sua erede; – l’eredità della sig.ra XY è costituita da beni mobili e immobili, situati in [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio; – la successione è stata aperta il 12 ottobre 2020 da un notaio di Uccle (Belgio), incaricato di effettuare la relativa dichiarazione in detto paese. La dichiarazione comprende tutti i beni ereditari, ovunque siano ubicati; – la sig.ra BC ha versato al notaio belga una remunerazione calcolata sulla totalità dell’attivo ereditario lordo ( 4 ); – in [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra BC si è rivolta all’ufficio notarile parigino SCP [OSCURATO:PERSONA] et Associés (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] et Associés») incaricandolo di redigere la dichiarazione di successione, la quale è stata firmata il 18 marzo 2021 per poi essere depositata presso il registro competente; – in seguito alla registrazione della dichiarazione di successione, l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés si è rivolto al cancelliere del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere un certificato di verifica delle spese al fine di quantificare la propria remunerazione; – il certificato ha confermato la cifra che l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés aveva fissato come remunerazione propria, prendendo come riferimento la totalità dell’attivo ereditario lordo. 15. La sig.ra BC ha contestato il certificato dinanzi al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo il suo annullamento e la redazione di un nuovo certificato che calcoli la remunerazione del notaio francese sulla base del valore lordo dei soli beni ereditari situati in [OSCURATO:PERSONA]. 16. A tal fine, ella deduce due motivi: – la base di calcolo degli emolumenti notarili dev’essere identica a quella utilizzata per il calcolo dell’imposta di successione. In applicazione di una convenzione franco-belga del 20 gennaio 1959 che mira a evitare la doppia imposizione ( 5 ), la base imponibile in [OSCURATO:PERSONA] considera il valore dei soli beni situati in tale paese; – la remunerazione del notaio francese, calcolata sulla totalità dell’attivo ereditario lordo e a prescindere dalla remunerazione del notaio belga ( 6 ), determinata sulla medesima base, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE, in quanto diminuisce il valore della successione. 17. L’[OSCURATO:PERSONA] et Associés chiede la conferma del certificato adducendo le seguenti considerazioni: – in [OSCURATO:PERSONA], l’imposta sulle trasmissioni a titolo gratuito viene calcolata sull’importo totale del patrimonio del de cuius , pur essendo dovuta solo per i beni situati in [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla convenzione franco-belga del 20 gennaio 1959; – la dichiarazione di successione presentata alle autorità francesi deve menzionare la totalità dei beni del de cuius , compresi quelli situati all’estero; – la base di calcolo degli emolumenti notarili comprende tutti i beni ereditari che si trovano in [OSCURATO:PERSONA] o in un altro Stato. Di conseguenza, al notaio sono dovuti gli emolumenti calcolati sul valore lordo dell’intera eredità, i cui beni sono situati in [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio. 18. In tale contesto, il tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una doppia remunerazione dei notai di due [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea che si occupano di una stessa successione, comprendente beni in entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il cui calcolo si basa per ciascun notaio sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 2) Se l’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la remunerazione di un notaio, il cui intervento in una successione comprendente beni in due [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea è imposto per legge, sia calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione e non solo sulla base degli attivi lordi situati nel suo Stato membro. 3) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due [OSCURATO:PERSONA] membri, può costituire una “pertinent[e] disposizion[e] della loro legislazione tributaria” che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge. 4) Se gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera b), del TFUE debbano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei due notai che si occupano della stessa successione, ugualmente calcolata sulla totalità degli attivi lordi della successione situati nei due [OSCURATO:PERSONA] membri, può costituire una misura necessaria per impedire violazioni nel settore fiscale o una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali previsto dalla prima di tali disposizioni, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge». III. Procedimento dinanzi alla Corte 19. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 30 aprile 2024. 20. In applicazione dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha presentato una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio, il quale ha provveduto a fornirli con lettera pervenuta il 20 dicembre 2024 ( 7 ). 21. Hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA]. 22. Non è stato ritenuto necessario lo svolgimento di un’udienza. IV. Analisi A. Ricevibilità 23. Nelle sue osservazioni scritte ( 8 ) il governo francese contesta la ricevibilità del rinvio pregiudiziale. A suo avviso, la premessa su cui si fondano le questioni sollevate dal giudice del rinvio (l’obbligo, nel diritto francese, di ricorrere a un notaio per compilare la dichiarazione di successione) è errata. 24. Secondo il governo francese: – ai sensi dell’articolo 800 del codice generale delle imposte, gli eredi, i legatari o i donatari sono tenuti a depositare la dichiarazione di successione presso l’autorità tributaria. Come ausilio per la sua redazione essi possono avvalersi di moduli e istruzioni dettagliate pubblicati sulla pagina Internet del Ministero delle Finanze ( 9 ); l’intervento del notaio non è obbligatorio; – tuttavia, il ricorso al notaio è indispensabile per taluni atti di successione disciplinati da altre disposizioni, il cui scopo è diverso da quello della dichiarazione di successione e per i quali il notaio riceve una remunerazione distinta; – le disposizioni su cui si basa il giudice del rinvio per affermare che «è obbligatorio rivolgersi al notaio per una successione superiore a EUR 5000 qualora l’eredità comprenda un bene immobile» ( 10 ) non si riferiscono alla dichiarazione di successione, bensì a documenti distinti; – in determinati casi, la dichiarazione di successione dev’essere corredata di questi o di altri documenti per i quali è obbligatorio rivolgersi al notaio. È quanto avviene nel caso delle eredità che comprendono beni immobili, per le quali occorre fornire il certificato di proprietà, nonché qualora l’importo della successione sia pari o superiore a EUR 5000 giacché, onde dimostrare lo status di erede, è richiesto un atto di notorietà firmato dal notaio. Tali documenti differiscono dalla dichiarazione di successione, in cui l’intervento del notaio non è obbligatorio. 25. In seguito alla richiesta di chiarimenti ricevuta, il giudice del rinvio ha fornito alla Corte le seguenti precisazioni ( 11 ): – «[i]l ricorso al notaio ai fini (...) della dichiarazione di successione non è imposto da un atto specifico del diritto francese, ma corrisponde a un obbligo pratico imposto, di fatto, dalla concomitanza di altre procedure obbligatorie da svolgere dinanzi al notaio, coincidenti con il suo monopolio, e, di diritto, dai documenti di portata generale indicati nel sito di informazione al pubblico e dall’istituzione di una tariffa regolamentata prevista dalla legge; – [p]er gli stessi motivi, BC non aveva, in pratica, la possibilità di redigere da sé la dichiarazione di successione». 26. Nella medesima risposta, il giudice del rinvio allude a siti Internet ufficiali francesi di informazione pubblica ( 12 ) in cui l’intervento del notaio nell’ambito delle successioni immobiliari viene descritto come inevitabile, circostanza che induce gli eredi a ritenere che detto intervento sia obbligatorio anche per la dichiarazione di successione. Esso aggiunge che la remunerazione del notaio francese è disciplinata dalla legge, senza possibilità di negoziazione per gli eredi, e non tiene conto dell’emolumento già versato a un notaio di un altro Stato membro per un atto equivalente, il cui calcolo, come in [OSCURATO:PERSONA], si basi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo. 27. Nel procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente solo a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione. Non spetta ad essa interpretare le disposizioni del diritto nazionale o giudicare se l’interpretazione fornita dal giudice nazionale sia corretta ( 13 ). 28. Secondo giurisprudenza costante, «quando risponde a questioni pregiudiziali, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze con i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali medesime come definito dal giudice del rinvio» ( 14 ). 29. Non spetta alla Corte verificare l’esattezza del contesto normativo descritto nella decisione di rinvio e deve valere la presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali. Queste ultime sono dichiarate irricevibili qualora, per esempio, risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel presente rinvio. 30. Occorre dunque ritenere che gli argomenti addotti dal governo francese sull’erroneità dell’interpretazione fornita dal giudice nazionale del rinvio non incidono sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali. B. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale 31. Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE: – osti a una doppia remunerazione dei notai di due [OSCURATO:PERSONA] membri che si occupano di una stessa successione con beni in entrambi gli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora l’intervento del notaio sia imposto per legge e tale remunerazione si basi «sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio»; – osti a che la remunerazione di un notaio, il cui intervento è imposto per legge, nell’ambito di una successione comprendente beni situati in due [OSCURATO:PERSONA] membri, sia calcolata «sulla totalità degli attivi lordi della successione e non solo sulla base degli attivi lordi situati nel suo Stato membro». 32. Poiché i trattati non contengono una definizione della nozione di «movimenti di capitali», la Corte ha riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura dei movimenti di capitali che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361. In particolare, a suo giudizio, «conformemente al terzo comma dell’introduzione di tale allegato, la nomenclatura che essa contiene non è limitativa della nozione di movimenti di capitali» ( 15 ). 33. Dopo aver rammentato che le successioni e i legati rientrano nella rubrica XI dell’allegato I della direttiva 88/361, «Movimenti di capitali a carattere personale», la Corte ha dichiarato che «le successioni costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’articolo [63 TFUE], ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovino all’interno di un solo Stato membro» ( 16 ). 34. La successione controversa comprende beni situati in due [OSCURATO:PERSONA] membri ( 17 ). Pertanto occorre esaminare se, nell’ambito della stessa e alla luce delle sue peculiarità, la remunerazione di un notaio che si basa su una tariffa ufficialmente regolamentata costituisca una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE ( 18 ). 35. Nel contesto dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per «restrizione» si intende qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei capitali sia tra [OSCURATO:PERSONA] membri, sia tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi ( 19 ), il quale è vietato, anche se lieve ( 20 ). 36. Le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono tali da dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o da dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ). 37. In materia di successioni, quasi tutti i casi relativi all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE su cui la Corte si è pronunciata riguardano le norme nazionali per il calcolo dell’imposta di successione a carico dell’erede o delle imposte sul reddito collegate a una successione ( 22 ). 38. Nell’interpretare l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha dichiarato contrarie alla libera circolazione dei capitali le disposizioni secondo cui le successioni che comprendono beni situati al di fuori dello Stato membro di imposizione sono soggette a un onere fiscale maggiore rispetto alle successioni che comprendono solo beni situati in tale Stato, con conseguente diminuzione del valore dell’eredità ( 23 ). 39. La controversia principale non verte sull’applicazione di una disposizione nazionale di natura fiscale. Le norme che disciplinano gli emolumenti del notaio francese (soggetti a una tariffa regolamentata) per le sue prestazioni figurano nel codice di commercio e, ribadisco, non impongono un onere fiscale. Il giudice del rinvio, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] concordano nel ritenere che tali norme siano prive di natura fiscale ( 24 ). 40. Orbene, il divieto di cui all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica a «tutte le restrizioni ai movimenti di capitali» ( 25 ), senza limitarsi a quelle derivanti dalla normativa tributaria nazionale, né ad altri ostacoli di tipo fiscale. 41. Se, in esito a una misura nazionale, il trasferimento mortis causa comprendente beni situati all’estero subisce una perdita di valore che non si verifica nel caso di un trasferimento meramente nazionale, l’effetto dissuasivo di tale misura influirà negativamente sulla libertà dei movimenti di capitali. 42. Infatti, detta misura farà sì che le successioni comprendenti beni situati in più di uno Stato membro siano soggette, in termini economici, a un onere maggiore (anche se non di natura fiscale) rispetto a quello previsto per le successioni che includono soltanto beni situati in un unico Stato membro ( 26 ). 43. Le misure nazionali, di natura fiscale o di altro tipo, che determinano una siffatta diminuzione di valore scoraggiano la libera circolazione dei capitali, applicabile alle successioni, e pertanto, in linea di principio, sono vietate ( 27 ). 44. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 800 del codice generale delle imposte rende obbligatoria la dichiarazione di successione mortis causa , la quale deve indicare in dettaglio il patrimonio attivo e passivo del de cuius ( 28 ), nonché l’identità degli eredi. La dichiarazione viene presentata all’amministrazione tributaria affinché questa possa calcolare l’imposta dovuta sulla successione, nonché per prevenire la frode fiscale. La presentazione è obbligatoria, salvo per alcuni soggetti qualora il valore dell’eredità non superi un importo stabilito ex lege . 45. Stando alla decisione di rinvio e alle ulteriori informazioni fornite dal giudice del rinvio, che si tratti di un requisito di legge o di una prassi ispirata da testi nazionali, in [OSCURATO:PERSONA] l’intervento del notaio è obbligatorio in un caso come quello in esame. Di conseguenza, il notaio fornisce una prestazione con remunerazione (emolumento) disciplinata ex lege . 46. Gli emolumenti del notaio francese per il suo intervento nella dichiarazione di successione sono proporzionali al totale dell’attivo ereditario lordo e vengono calcolati secondo una determinata scala. La regola concernente il calcolo è identica per qualsiasi successione soggetta a dichiarazione; non opera alcuna distinzione in base alla nazionalità o alla residenza dell’erede o del de cuius e non varia in base all’ubicazione dei beni da dichiarare. 47. Tuttavia, nell’ambito di una successione internazionale è verosimile che, a causa della sua composizione, anche un altro Stato in cui si trovano elementi dell’asse ereditario richieda una dichiarazione di successione per motivi fiscali. Può altresì accadere che il valore di tali beni, in quanto parte dell’attivo ereditario lordo, formi parte integrante della base di calcolo della remunerazione del notaio ( 29 ) che effettua la dichiarazione di successione. 48. In tale contesto, una misura come quella di cui si discute nella presente causa: – da un lato, è intrinsecamente atta a dissuadere i residenti dello Stato membro in cui si applica dall’effettuare investimenti all’estero e i residenti esteri dall’investire in detto Stato; – dall’altro, fa sì che un’eredità comprendente beni all’interno e all’esterno di uno Stato e il cui valore lordo totale è identico a quello di un’eredità composta esclusivamente da beni situati in tale Stato abbia, in definitiva, un valore inferiore a causa dell’ubicazione dei suoi beni. 49. La Corte ha richiamato questo doppio effetto restrittivo nella sua giurisprudenza concernente l’impatto delle norme fiscali, la quale, a mio giudizio, può essere estesa ad altre norme nazionali che, quand’anche prive di natura fiscale, determinano il medesimo effetto restrittivo. 50. In tal senso, la Corte ha dichiarato quanto segue: – «norme nazionali che determinano il valore di un bene immobile ai fini del calcolo dell’imposta esigibile in caso di acquisizione per successione non solo possono essere tali da dissuadere l’acquisto di beni immobili ubicati nello Stato membro interessato (...), ma possono altresì avere per effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i detti beni ( 30 )»; – «[i]noltre, per quanto riguarda l’ipotesi di successioni, la giurisprudenza ha confermato che le misure vietate dall’articolo [63, paragrafo 1, TFUE], in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, includono quelle che hanno l’effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni di cui trattasi e che effettua la tassazione sulla successione dei detti beni». ( 31 ) 51. Lo svantaggio descritto non può essere attribuito, in un caso come quello di specie, all’esercizio parallelo delle competenze fiscali da parte di due [OSCURATO:PERSONA] membri ( 32 ). Pertanto, le sentenze della Corte in cui si afferma che le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’esercizio di tali (doppie) competenze fiscali non costituiscono restrizioni alla libertà di circolazione, purché tale esercizio non sia discriminatorio, non sono applicabili alla presente controversia ( 33 ). 52. Ritengo, di conseguenza, che costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la norma che, al fine di determinare gli emolumenti del notaio (francese) incaricato di una dichiarazione di successione, include nella base di calcolo il valore dei beni ereditari situati in un altro Stato membro (Belgio), in cui avviene la successione, qualora anche la legislazione di detto Stato preveda la remunerazione dei suoi notai con riferimento all’attivo ereditario lordo, così che la successione si trova di fronte a una doppia remunerazione. C. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale 53. Con tali due questioni pregiudiziali, alle quali occorre ugualmente rispondere in modo congiunto, il giudice del rinvio chiede se: – gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE possano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei notai, in circostanze come quelle di specie, costituisce una «pertinent[e] disposizion[e] della legislazione tributaria [degli [OSCURATO:PERSONA] membri]» che fa eccezione al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali; – gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE possano essere interpretati nel senso che la doppia remunerazione dei notai, in circostanze come quelle di specie, costituisce una misura necessaria per impedire violazioni nel settore fiscale o una procedura per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica. 54. Entrambe le questioni richiamano eccezioni al divieto stabilito all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri: – «di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale» (lettera a); o – «di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale (...), o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica (...)» (lettera b) ( 34 ). 55. L’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE prevede deroghe al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali e, in quanto tale, dev’essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 35 ). 56. Come ho già esposto, la regolamentazione degli emolumenti dovuti ai notai per le loro prestazioni non è una «disposizione della legislazione tributaria». Il giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso governo francese condividono tale valutazione. 57. Certamente, la misura nazionale controversa stabilisce gli emolumenti spettanti al notaio (tariffa regolamentata) quando interviene in una dichiarazione di successione e quest’ultima, successivamente, produrrà effetti fiscali. Convengo che questo intervento (come altri attribuiti ai notai) mostra un certo nesso con gli obblighi tributari degli eredi. 58. Tuttavia, considerati il suo scopo e la sua natura, la tariffa prevista per la prestazione del notaio non è di tipo fiscale e non può essere ritenuta, di per sé, una manifestazione del potere impositivo dello Stato. Essa ricade nell’ambito del diritto commerciale e mira a regolamentare l’esercizio della professione notarile stabilendo la formula per il calcolo della remunerazione del notaio che redige una dichiarazione di successione. 59. Gli emolumenti del notaio calcolati in base alla tariffa regolamentata corrispondono al pagamento dovuto per la prestazione. Non consistono nella riscossione da parte del notaio di una somma, per conto del debitore, che il notaio trasmette poi allo Stato allo scopo di finanziarne le funzioni. Inoltre, non sono collegati all’imposta di successione, poiché la remunerazione del notaio è determinata in base all’attivo ereditario lordo, indipendentemente dal fatto che l’imposta gravi, infine, su tutti i beni o solo su una parte di essi. 60. Una misura siffatta non rientra nell’eccezione di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE. 61. Tanto meno è contemplata dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE. La Corte ha precisato che, affinché possa essere considerata «necessaria» ai sensi di tale disposizione, per quanto attiene alla vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, una misura «deve avere ad oggetto giustappunto di impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni in materia» ( 36 ). 62. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ) nel ritenere che il medesimo criterio si applichi alle misure adottate nel «settore fiscale», le quali all’articolo 65, paragrafo 1, TFUE sono menzionate allo stesso livello delle misure di vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie. 63. Applicando detto criterio, potrebbe essere ricompresa nell’eccezione di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE la disposizione nazionale che obbliga gli eredi a presentare una dichiarazione di successione, pur presentando quest’ultima peculiarità transfrontaliere. Lo stesso dicasi per la disposizione che impone sanzioni in capo al contribuente per l’omessa dichiarazione o l’occultamento di beni, o per la norma che punisce le dichiarazioni fraudolente. 64. Tuttavia, una misura nazionale adottata per stabilire gli emolumenti del notaio che interviene in una dichiarazione di successione esula dall’eccezione relativa al «settore fiscale» di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Tale misura non ha come obiettivo specifico la vigilanza fiscale. 65. In tal senso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo A. 444-63 del codice di commercio (che calcola gli emolumenti notarili nei termini già esposti) non è inteso a prevenire violazioni nel settore fiscale. 66. A mio giudizio, una simile misura non può nemmeno ricadere nell’eccezione relativa alle procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica. 67. In definitiva, ritengo che le eccezioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE, alle quali allude la decisione di rinvio, non siano applicabili alla controversia. D. Giustificazione della misura per altri motivi imperativi di interesse generale? 68. Benché la decisione di rinvio non ne invochi l’esistenza, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese sostengono che, nella specie, potrebbero sussistere motivi imperativi di interesse generale ( 38 ). 69. Qualora la Corte si limitasse alle questioni pregiudiziali così come formulate, non sarebbe tenuta ad esaminare le argomentazioni del governo francese e della [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in cui decidesse di esaminarle, ecco il mio parere. 70. [OSCURATO:PERSONA] adduce che le attività notarili perseguono obiettivi di interesse generale ( 39 ) e che la dichiarazione di successione effettuata dal notaio francese ai sensi degli articoli 800 e 802 del codice generale delle imposte mira a determinare lo status dell’erede, nonché a prevenire violazioni nel settore fiscale ( 40 ). 71. Tuttavia, a suo avviso, anche se la misura fosse giustificata da tali obiettivi, la normativa francese imporrebbe in capo all’erede un onere «eccessivo», fissando la remunerazione del notaio in proporzione alla totalità dei beni che costituiscono la successione, compresi quelli ubicati all’estero ( 41 ). 72. Il governo francese invoca gli obiettivi di interesse generale dell’attività notarile in termini analoghi a quelli della [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ) e sostiene che il calcolo degli emolumenti notarili mediante una tariffa regolamentata evita la «concorrenza di prezzi (…) a scapito della qualità delle prestazioni» ( 43 ). 73. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, se è idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell’obiettivo da essa perseguito e se non eccede quanto è necessario per conseguire detto obiettivo ( 44 ). 74. In una serie di ricorsi per inadempimento proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] membri che imponevano un requisito di nazionalità per l’accesso alla professione notarile, la Corte ha deciso che tale requisito era contrario all’articolo 43 CE (libertà di stabilimento). Ciò dopo aver rilevato che «la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, costituisce una ragione imperativa di interesse generale che consente di giustificare eventuali restrizioni all’art[icolo] 43 CE derivanti dalle specificità proprie dell’attività notarile (...), purché dette restrizioni permettano di conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie» ( 45 ). 75. La funzione notarile assume sicura importanza nei rapporti giuridici, in quanto contribuisce a «garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati». Nel procedimento in esame nessuno lo ha messo in dubbio. 76. Circa l’intervento dei notai francesi nelle dichiarazioni di successione, la parte secondo cui tale intervento non è giuridicamente obbligatorio (ossia, il governo francese) sostiene, tuttavia, che la corrispondente remunerazione del notaio persegue un obiettivo di interesse generale che giustificherebbe la restrizione alla libera circolazione dei capitali. 77. Questo argomento non mi convince: se, in [OSCURATO:PERSONA], il ricorso a un notaio ai fini della dichiarazione di successione non costituisce un requisito di legge, non vedo come la remunerazione del notaio incaricato di detta procedura possa essere collegata a un motivo imperativo di interesse generale. 78. Nell’ipotesi in cui, come sostiene il giudice del rinvio, l’intervento notarile nella dichiarazione di successione fosse inevitabile, de facto o ex lege , i motivi imperativi di interesse generale potrebbero eventualmente sussistere: detto intervento si imporrebbe nell’intento di garantire la legalità e la certezza del diritto. 79. Ciononostante, anche in quest’ultima ipotesi, la giustificazione per motivi imperativi di interesse generale si applicherebbe al pagamento degli emolumenti notarili, soggetti a una tariffa regolamentata, ma non alla loro generalizzazione. In particolare, ritengo che tale giustificazione non giunga ad imporre agli eredi, nell’ambito di una successione transfrontaliera, l’onere di pagare emolumenti notarili in uno Stato in cui la successione non ha luogo calcolati sull’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in un altro Stato, in circostanze quali quelle di specie. 80. In ultima analisi, seppure sussistesse un motivo imperativo di interesse generale, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la normativa francese va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo. Essa impone in capo all’erede un onere eccessivo, fissando la remunerazione del notaio in proporzione alla totalità dei beni che costituiscono la successione, compresi quelli ubicati all’estero. V. Conclusione 81. Sulla base di quanto esposto, propongo di rispondere al tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «Gli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE devono essere interpretati nel senso che: – costituisce una restrizione ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, una disposizione o una prassi di uno Stato membro (A) nel quale non è aperta la successione secondo cui, se l’attivo ereditario comprende beni in due [OSCURATO:PERSONA] membri, l’intervento obbligatorio di un notaio dello Stato membro (A) per la presentazione di una dichiarazione di successione è remunerato mediante una tariffa regolamentata in modo tale che gli emolumenti notarili siano calcolati sull’attivo ereditario lordo, compresi i beni situati in un altro Stato membro (B), senza tener conto della remunerazione corrisposta al notaio di tale altro Stato membro (B) per un atto equivalente, calcolata anch’essa in base alla totalità dell’attivo ereditario lordo; – tale restrizione ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri non può beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE, che autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria e a prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali o per stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) V., tra le più recenti, sentenze del 12 ottobre 2023, BA (Successioni — Politica sociale dell’edilizia popolare nell’Unione) ( C‑670/21 , EU:C:2023:763 ); del 21 dicembre 2021, Finanzamt V (Successioni — Deduzione fiscale parziale e deduzione delle quote di legittima) ( C‑394/20 , EU:C:2021:1044 ), e del 22 novembre 2018, Huijbrechts ( C‑679/17 , EU:C:2018:940 ). ( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato ( GU 1988, L 178, pag. 5 ). ( 4 ) Nelle presenti conclusioni utilizzerò, indistintamente, l’espressione «attivo ereditario lordo» o «attivi lordi della successione». ( 5 ) Convention fiscale entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement (convenzione [tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Belgio] volta a evitare la doppia imposizione e a disciplinare talune altre questioni in materia di imposte di successione e di registro), firmata il 20 gennaio 1959. ( 6 ) Secondo l’attrice, considerando la residenza abituale della de cuius in Belgio, la competenza territoriale sulla successione spetta al notaio belga. ( 7 ) V. paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni. ( 8 ) Punti da 23 a 33 delle osservazioni scritte del governo francese. ( 9 ) Il documento intitolato «Comment remplir une déclaration de succession?», con spiegazioni e link a diversi moduli, può essere consultato al seguente indirizzo: https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2705-sd/2023/2705-sd_4288.pdf. In detto documento, la risposta alla domanda «devez-vous faire appel à un notaire?» è formulata nei seguenti termini: «Faire appel à un notaire n’est pas obligatoire mais peut être utile pour les opérations les plus complexes (…) Si vous chargez un notaire de remplir votre déclaration de succession, il devient votre mandataire mais vous restez toujours responsable vis-à-vis de l’administration» (il corsivo è nell’originale). ( 10 ) Punti 31 e 53 della decisione di rinvio. ( 11 ) Risposta del 20 dicembre 2024. ( 12 ) Segnatamente, i siti https://www.impots.gouv.fr/particulier/declarer-une-succesion e https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F80. ( 13 ) Sentenza dell’11 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑155/22 , EU:C:2023:394 ), punto 49 . ( 14 ) Sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑567/18 , EU:C:2020:267 ), punto 21 . ( 15 ) Sentenza del 12 febbraio 2009, Block ( C‑67/08 , EU:C:2009:92 ), punto 19 , che cita le sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden ( C‑513/03 , EU:C:2006:131 ), punto 39 , e del 17 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑256/06 , EU:C:2008:20 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), punto 24. ( 16 ) [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden ( C‑513/03 , EU:C:2006:131 ), punti 40 e 42 ; [OSCURATO:PERSONA], punto 25; del 12 febbraio 2009, Block ( C‑67/08 , EU:C:2009:92 ), punto 20 ; e del 30 giugno 2016, Feilen ( C‑123/15 , EU:C:2016:496 ), punto 16 . ( 17 ) Nella causa in esame trattasi dello Stato membro (Belgio) in cui è stata aperta la successione e dello Stato membro ([OSCURATO:PERSONA]) la cui regolamentazione è in discussione. Le presenti conclusioni si limitano, ovviamente, ai fatti esposti nella decisione di rinvio. ( 18 ) Nel rinvio pregiudiziale non vi è alcun cenno alla possibilità che la misura controversa costituisca uno degli «ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere», ai quali allude il considerando 7 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 19 ) Sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a. ( C‑78/21 , EU:C:2023:137 ), punto 48 . ( 20 ) Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑544/19 , EU:C:2021:803 ), punto 65 . L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE non vieta le misure i cui effetti restrittivi siano troppo aleatori e troppo indiretti, come stabilisce la sentenza del 7 settembre 2023, Finanzamt G (Progetti di aiuto allo sviluppo) ( C‑15/22 , EU:C:2023:636 ), punto 52 . ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 2024, JD (Requisito della residenza) ( C‑562/22 , EU:C:2024:55 ), punto 34 ; del 20 giugno 2024, Faurécia ( C‑420/23 , EU:C:2024:534 ), punto 21 ; e del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ( C‑601/23 , EU:C:2024:1048 ), punto 30 . ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] dell’11 dicembre 2003, Barbier ( C‑364/01 , EU:C:2003:665 ), punto 62 ; [OSCURATO:PERSONA], punto 30, e dell’11 settembre 2008, Arens-Sikken ( C‑43/07 , EU:C:2008:490 ), punto 36 . Il divieto non si limita a norme volte a dissuadere dall’acquisizione o dal mantenimento di beni in un determinato Stato membro: v., a titolo esemplificativo, sentenze del 31 marzo 2011, Schröder ( C‑450/09 , EU:C:2011:198 ), punto 32 , e del 24 febbraio 2015, Grünewald ( C‑559/13 , EU:C:2015:109 ), punto 20 , sulla designazione, quali beneficiari di una successione anticipata, di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui è situato il bene. ( 23 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 31; del 3 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑127/12 , EU:C:2014:2130 ), punto 57 , e del 30 giugno 2016, Feilen ( C‑123/15 , EU:C:2016:496 ), punto 19 . ( 24 ) Punti 62 della decisione di rinvio, 61 delle osservazioni scritte del governo francese e 51 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 25 ) Pertanto, anche la norma che stabilisce i termini di prescrizione per valutare le azioni societarie nominative ai fini dell’imposta di successione costituisce una «restrizione», giacché «[gli] eredi si troveranno più a lungo nell’incertezza in ordine alla possibilità di essere oggetto di una rettifica fiscale»: sentenza del 15 settembre 2011, Halley ( C‑132/10 , EU:C:2011:586 ), punto 24 . Esulando dall’ambito delle successioni, v., a titolo esemplificativo, sentenze del 16 marzo 1999, Trummer e Mayer ( C‑222/97 , EU:C:1999:143 ); del 5 marzo 2002, Reisch e a. ( C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99 , EU:C:2002:135 ), e del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth ( C‑52/16 e C‑113/16 , EU:C:2018:157 ). ( 26 ) Non discuto sul fatto che, come sottolineato dal governo francese (punto 113 delle sue osservazioni scritte), redigere una dichiarazione di successione comprendente beni di qualsiasi tipo all’estero possa comportare difficoltà materiali maggiori rispetto alla successione nazionale, nonché spese aggiuntive, quali quelle di traduzione. Tuttavia, l’attribuzione di tali costi eventuali in capo al cliente è cosa ben distinta dall’applicazione sistematica di una tariffa ufficiale regolamentata, indipendentemente da questo tipo di costi, per calcolare gli emolumenti del notaio soggetti a detta tariffa. ( 27 ) Come ho già esposto, tali misure non saranno vietate qualora il loro effetto restrittivo sia troppo aleatorio o indiretto, tanto meno se trovano giustificazione nel diritto dell’Unione. ( 28 ) Devono essere elencati tutti i beni, compresi quelli in relazione ai quali non si pagherà l’imposta in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione. Occorre rammentare che alcune di tali convenzioni autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti a calcolare l’imposta secondo un’aliquota media stabilita considerando tutti i beni ereditari. ( 29 ) Il cui intervento sia obbligatorio e, se non obbligatorio, comunque remunerato secondo una tariffa ufficiale disciplinata dalla legge. In caso contrario, sta all’erede evitare il doppio costo. ( 30 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 30. ( 31 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 31. ( 32 ) A rigore, non si può sostenere che le regole di calcolo delle tariffe regolamentate per determinare gli emolumenti del notaio per la prestazione dei suoi servizi incidono sull’esercizio delle competenze fiscali. ( 33 ) [OSCURATO:PERSONA] del 26 maggio 2016, NN (L) International ( C‑48/15 , EU:C:2016:356 ), punto 47 , e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (da C‑475/ 20 a C‑482/20 , EU:C:2022:714 ), punto 43 . Il governo francese invoca questo argomento (punti 88 e seguenti delle sue osservazioni scritte) il quale, però, mal si concilia con il contenuto delle osservazioni medesime nella parte in cui viene respinta categoricamente la natura fiscale della norma in esame. ( 34 ) Il giudice del rinvio limita i suoi dubbi alle disposizioni e alle misure degli [OSCURATO:PERSONA] membri adottate per gli scopi indicati in ciascuna delle due questioni. ( 35 ) [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2024, XX (Contratti detti unit-linked) ( C‑782/22 , EU:C:2024:932 ), punto 43 , e del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ( C‑601/23 , EU:C:2024:1048 ), punto 51 , in relazione all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE; nonché sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth ( C‑52/16 e C‑113/16 , EU:C:2018:157 ), punti 95 e 96 , e del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 ), punto 103 , in relazione alla lettera b) della medesima disposizione. ( 36 ) Sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a. ( C‑78/21 , EU:C:2023:137 ), punto 60 , che cita la sentenza del 7 giugno 2012, VBV — Vorsorgekasse ( C‑39/11 , EU:C:2012:327 ), punto 30 . ( 37 ) Punto 58 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 38 ) Nell’ultimo punto delle sue osservazioni scritte, l’[OSCURATO:PERSONA] et Associés si limita a citare un passaggio della sentenza del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑50/08 , EU:C:2011:335 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»), sugli obiettivi di interesse generale delle attività notarili, senza però sviluppare tale argomento. ( 39 ) [OSCURATO:PERSONA] invoca la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87. ( 40 ) Punti 38 e 39 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 41 ) Punto 45 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 42 ) Punti da 98 a 101 delle osservazioni scritte del governo francese, con rinvio alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. ( 43 ) Punti da 102 a 107 delle osservazioni scritte del governo francese. ( 44 ) [OSCURATO:PERSONA] del 12 ottobre 2023, BA (Successioni — Politica sociale dell’edilizia popolare dell’Unione) ( C‑670/21 , EU:C:2023:763 ), punto 67 , e del 29 luglio 2024, Keva e a. ( C‑39/23 , EU:C:2024:648 ), punto 64 . ( 45 ) [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑47/08 , EU:C:2011:334 ), punto 97 ; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 87; [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo ( C‑51/08 , EU:C:2011:336 ), punto 97 ; [OSCURATO:PERSONA]/Austria ( C‑53/08 , EU:C:2011:338 ), punto 96 ; [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑54/08 , EU:C:2011:339 ), punto 98 , e [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑61/08 , EU:C:2011:340 ), punto 89 . In tali sentenze la Corte ha richiamato il sistema di remunerazione dei notai quale esempio delle peculiarità dell’attività notarile.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris