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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05792/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Bari sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, sezione per il riesame, che, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto del GIP, applicava nei suoi confronti le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza (Barletta) e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 contestato con riferimento alla coltivazione, presso la propria abitazione, di n. 8 piante di marijuana (dalle quali era possibile ricavare 21.150 mg di THC - tetraidrocannabinolo - equivalenti a 846 dosi).

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, in punto di fumus commissi delicti, censura l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen e dell'art. 73 DPR 309/1990, da parte del Tribunale del riesame che avrebbe erroneamente escluso l'uso personale delle piante di marijuana da parte dell'indagato, stante il numero ridotto delle stesse (otto), la tecnica rudimentale di coltivazione (solo luce artificiale, senza utilizzo di fertilizzanti e sistemi di irrigazione) e la natura meramente prognostica del numero di dosi da esse ricavabili, trattandosi di piante che al momento della perquisizione non erano giunte a maturazione.

Con il secondo motivo, quanto al periculum, censura l'errata applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. da parte del Tribunale di Bari in ragione dei seguenti elementi: - la carenza, in capo al ricorrente, di precedenti penali per reati della stessa indole, non avendo l'indagato precedenti per reati di cui al testo unico stupefacenti; - il numero modesto di piantine coltivate; - la circostanza che l'autoproduzione (destinata al consumo personale) costituisca fattore di decremento del mercato illecito della droga.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una valutazione diversa e più favorevole al reo delle medesime circostanze valutate dal Tribunale di Bari: tanto vale con riferimento al numero delle piantine, alla tecnica di coltivazione, al numero di dosi singole ricavabili.

Con motivazione estesa e scevra di manifesta illogicità il Tribunale di Bari ha ampiamente motivato quanto alla sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato, in ossequio alle direttrici interpretative stabilite dalla Corte, che ha escluso la sussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, nella condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto ( Sez.

U, sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 01): tutti elementi che non ricorrono nel caso di specie, ad avviso del Tribunale del riesame, che sul punto ha valorizzato il numero non esiguo delle piantine, pari a otto (le cui dimensioni sono indicate come variabili da 70 a 134 centimetri, pagina 2 dell'ordinanza), la conformità delle stesse al tipo botanico della canapa indiana, il contenuto di THC dalle stesse ricavabile, la predisposizione di una mini serra con luci e attrezzature nonché, argomento riportato nella sintesi delle deduzioni del pubblico ministero ricorrente a pagina 1 dell'ordinanza, il rinvenimento di buste per il confezionamento (a pagina 2 si legge il riferimento a «..sacchetti di plastica e nastro isolante...»)

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la censura articolata dal ricorrente, parimenti, contesta, in fatto, i presupposti delle ritenute esigenze cautelari.

Anche sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso si limita a proporre una valutazione diversa e più favorevole dei medesimi elementi fattuali già oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame ed è, anche sotto questo profilo, inammissibile, poiché in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità, si è detto, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi material i. e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti " libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01).

Nel caso di specie, il motivo formulato si limita a dedurre che il numero delle piantine rinvenuto sia tale da dover portare ad escludere il pericolo di reiterazione del reato, in ragione della ritenuta destinazione ad uso personale (circostanza contrariamente valutata dal Tribunale) e che la ritenuta autoproduzione costituisca fattore di decremento del mercato illegale, con ciò chiedendo, anche sotto tale aspetto, una rivalutazione fattuale che questa Corte non può compiere.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così è deciso, 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] liere e t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Bari sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, sezione per il riesame, che, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto del GIP, applicava nei suoi confronti le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza (Barletta) e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 contestato con riferimento alla coltivazione, presso la propria abitazione, di n. 8 piante di marijuana (dalle quali era possibile ricavare 21.150 mg di THC - tetraidrocannabinolo - equivalenti a 846 dosi). Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, in punto di fumus commissi delicti, censura l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen e dell'art. 73 DPR 309/1990, da parte del Tribunale del riesame che avrebbe erroneamente escluso l'uso personale delle piante di marijuana da parte dell'indagato, stante il numero ridotto delle stesse (otto), la tecnica rudimentale di coltivazione (solo luce artificiale, senza utilizzo di fertilizzanti e sistemi di irrigazione) e la natura meramente prognostica del numero di dosi da esse ricavabili, trattandosi di piante che al momento della perquisizione non erano giunte a maturazione. Con il secondo motivo, quanto al periculum, censura l'errata applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. da parte del Tribunale di Bari in ragione dei seguenti elementi: - la carenza, in capo al ricorrente, di precedenti penali per reati della stessa indole, non avendo l'indagato precedenti per reati di cui al testo unico stupefacenti; - il numero modesto di piantine coltivate; - la circostanza che l'autoproduzione (destinata al consumo personale) costituisca fattore di decremento del mercato illecito della droga. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una valutazione diversa e più favorevole al reo delle medesime circostanze valutate dal Tribunale di Bari: tanto vale con riferimento al numero delle piantine, alla tecnica di coltivazione, al numero di dosi singole ricavabili. Con motivazione estesa e scevra di manifesta illogicità il Tribunale di Bari ha ampiamente motivato quanto alla sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato, in ossequio alle direttrici interpretative stabilite dalla Corte, che ha escluso la sussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, nella condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto ( Sez. U, sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 01): tutti elementi che non ricorrono nel caso di specie, ad avviso del Tribunale del riesame, che sul punto ha valorizzato il numero non esiguo delle piantine, pari a otto (le cui dimensioni sono indicate come variabili da 70 a 134 centimetri, pagina 2 dell'ordinanza), la conformità delle stesse al tipo botanico della canapa indiana, il contenuto di THC dalle stesse ricavabile, la predisposizione di una mini serra con luci e attrezzature nonché, argomento riportato nella sintesi delle deduzioni del pubblico ministero ricorrente a pagina 1 dell'ordinanza, il rinvenimento di buste per il confezionamento (a pagina 2 si legge il riferimento a «..sacchetti di plastica e nastro isolante...») 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la censura articolata dal ricorrente, parimenti, contesta, in fatto, i presupposti delle ritenute esigenze cautelari. Anche sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso si limita a proporre una valutazione diversa e più favorevole dei medesimi elementi fattuali già oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame ed è, anche sotto questo profilo, inammissibile, poiché in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità, si è detto, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi material i. e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti " libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01). Nel caso di specie, il motivo formulato si limita a dedurre che il numero delle piantine rinvenuto sia tale da dover portare ad escludere il pericolo di reiterazione del reato, in ragione della ritenuta destinazione ad uso personale (circostanza contrariamente valutata dal Tribunale) e che la ritenuta autoproduzione costituisca fattore di decremento del mercato illegale, con ciò chiedendo, anche sotto tale aspetto, una rivalutazione fattuale che questa Corte non può compiere. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] liere e t
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