CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40846/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Bullitta) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate nell'ultima pagina della motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, ettembre 2024 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] te 0, . , • 'lloni ali Angelo fosjanzo [OSCURATO:PERSONA] ' -6N 1)24 [OSCURATO:PERSONA]