CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto E' pacifico approdo dlela giurisprudenza di legittimità che il porto ingiustificato di un tirapugni metallico integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110; il tirapugni, infatti, costituisce un'arma propria cd. bianca avendo la funzione di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso (Sez. 1, n.. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 - 01). 1.2. L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto era grave sia per le caratteristiche dell'arma detenuta che per la personalità negativa dell'imputato pluripregiudicato. 1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state correttamente negate in ragione non solo dei precedenti penali ma anche della complessiva condotta tenuta dall'imputato che deteneva, insieme con il tirapugni, sostanza stupefacente tanto da essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 a