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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1975

Cassazione n. 25141/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1975 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di furto e di utilizzo indebito di carte di pagamento; Ritenuto che i due motivi di ricorso, dietro la formale denuncia di vizi motivazionali, demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione che, essendo riservato al giudice di merito, è estraneo al perimetro cognitivo della Corte di Cassazione; detti motivi inoltre sono generici perché privi di reale confronto critico con l'apparato argomentativo posto a base della pronuncia di condanna (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1975 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di furto e di utilizzo indebito di carte di pagamento; Ritenuto che i due motivi di ricorso, dietro la formale denuncia di vizi motivazionali, demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione che, essendo riservato al giudice di merito, è estraneo al perimetro cognitivo della Corte di Cassazione; detti motivi inoltre sono generici perché privi di reale confronto critico con l'apparato argomentativo posto a base della pronuncia di condanna (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25141/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris