CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07166/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29281/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Luconi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Strammiello-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1794/2021depositata il 22/09/2021.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Filippo d'Aquino.1. Come risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in qualità di debitore principale efideiussore, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Firenze in data 14 luglio 2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (MPS) per saldo a debito del conto corrente n.13322/18 dell’importo di € 71.671,64. Risulta, inoltre, che gli opponentiavevano radicato in data 13 giugno 2014 davanti al Tribunale di Siena, neiconfronti della medesima banca, una causa ordinaria per larideterminazione del saldo del suddetto rapporto di conto corrente, oltreche di altro rapporto di conto corrente, causa rimessa davanti al [OSCURATO:PERSONA] per continenza.2. Il Tribunale di Firenze, per quanto qui rileva, nel contraddittorio conil creditore opposto MPS, ha parzialmente accolto l’opposizione, revocandoil decreto ingiuntivo e riducendo l’importo del credito della banca.3. Nel giudizio di appello proposto dal debitore principale e dalfideiussore, è intervenuto volontariamente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. tramiteil mandatario [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di cui alconto corrente n. 13322/18, spiegando – per quanto qui rileva - appelloincidentale avverso la sentenza del Tribunale.4. La Corte di Appello ha accolto parzialmente l’appello principale,riducendo ulteriormente ad € 6.557,63 il capitale dovuto dagli appellanti eha dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.,accogliendo la preliminare censura degli appellanti principali di difetto dilegittimazione passiva dell’intervenuto. Per quanto qui rileva, il giudice diappello ha ritenuto che non ricorra nella specie quanto indicato nell’avvisodi cessione pubblicato in G.U. n. 151/2017, ove si fa riferimento allacessione in blocco dei rapporti giuridici pendenti al 31 dicembre 2016,risolti o girati a sofferenza. Ha osservato il giudice di appello che, ove iln. 29281/2021 R.G.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026rapporto fosse stato risolto o estinto e fosse rientrato tra i crediti di cuiall’avviso di cessione, il creditore cedente non avrebbe potuto agire perl’adempimento del rapporto ma solo per la risoluzione, osservando –inoltre – che la banca cedente, nel giudizio ordinario davanti al [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto anche il rapporto in oggetto, non ha eccepito ildifetto di titolarità passiva e che non rileva la dichiarazione resa dallabanca appellata MPS circa la titolarità del credito in capo all’intervenuta.5. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione ilprocuratore dell’intervenuta, affidato a due motivi, cui resistono concontroricorso debitore principale e fideiussore. Entrambe le partidepositano memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso per assenza di procura del ricorrente, risultando agli atti la procuraalle liti, notificata unitamente al ricorso, come risulta parimenti prodottasub doc. 2 la procura speciale in data 6 ottobre 2020 del soggetto che harilasciato procura al difensore del ricorrente.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione degli artt.2697 cod. civ., 50 e 58 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), l. n. 130/1999, 111 e115 cod. proc., civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutonon provata la legittimazione processuale della ricorrente qualecessionaria dell’originario creditore opposto. Osserva parte ricorrente diavere comprovato con l’avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 151 del 23dicembre 2017 e con la visura storica della CCIAA l’avvenuta cessione deicrediti in blocco; osserva che il rapporto n. 13322.18 ha le caratteristichedei rapporti insorti prima del 31 dicembre 2016 e risolti e classificati asofferenza. Deduce che la risoluzione del rapporto è evincibile dall’estrattocertificato ex art. 50 TUB, dal quale risulta il passaggio a sofferenza.Deduce parte ricorrente che l’esame di tale documentazione sarebbe statapretermessa dal giudice di appello, benché le circostanze dedotten. 29281/2021 R.G.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026risultassero per tabulas, così come è mancato qualsiasi accertamento sullaclassificazione a sofferenza dei crediti in oggetto. Deduce parte ricorrenteche è sufficiente, ai fini della prova della legittimazione attiva delcessionario in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] di cessione, ove la titolarità del credito da parte del cessionariosia evincibile anche per categorie di rapporti ceduti ivi indicate.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto storico oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla chiusura del conto corrente n.13322.18 in data 15 gennaio 2014, prima della cessione del credito alricorrente. Osserva parte ricorrente che tale circostanza risulterebbe siadall’estratto conto ex art. 50 TUB, sia dalle lettere di diffida e messa inmora, sia – infine – dalla lettera di recesso dalle facilitazioni creditizie,prodotta sub doc. 10 in allegato all’atto di citazione. Afferma partericorrente che tale fatto storico si rivelerebbe decisivo al fine di accertarel’intervenuta risoluzione o il passaggio a sofferenza del credito e laconseguente titolarità del rapporto bancario (in quanto risolto o passato asofferenza) in capo alla ricorrente.4. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di cessione inblocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, laproduzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechil'indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare latitolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarlisenza incertezze (Cass., n. 3785/2026; Cass., n. 3115/2026; Cass., n.34637/2025; Cass., n. 4277/2023; Cass., n. 31188/2017).5. Nella specie, il ricorrente ha prodotto l’avviso di cessione pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA], nonché ulteriore documentazione, dalla quale potersidedurre che il credito della banca cedente fosse stato oggetto di cessionen. 29281/2021 R.G.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla ricorrente, in relazione alla classificazione a sofferenza del credito inoggetto. La Corte di Appello non ha esaminato tali elementi al fine diritenere sussistente la legittimazione dell’intervenuta in relazione allanatura del credito oggetto di cessione.6. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnataper nuovo esame al fine dell’accertamento che lo stesso credito rientrinelle categorie di cui all’avviso di cessione pubblicato in G.U. del 23dicembre 2017, parte seconda n. 151. Al giudice del rinvio è rimessaanche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] – cessioneMauro [OSCURATO:PERSONA] blocco – art. 58Alessandra [OSCURATO:PERSONA] TUB – cessionario- legittimazioneSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaura [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29281/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Luconi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Strammiello-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1794/2021depositata il 22/09/2021.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Filippo d'Aquino.1. Come risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in qualità di debitore principale efideiussore, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Firenze in data 14 luglio 2014 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (MPS) per saldo a debito del conto corrente n.13322/18 dell’importo di € 71.671,64. Risulta, inoltre, che gli opponentiavevano radicato in data 13 giugno 2014 davanti al Tribunale di Siena, neiconfronti della medesima banca, una causa ordinaria per larideterminazione del saldo del suddetto rapporto di conto corrente, oltreche di altro rapporto di conto corrente, causa rimessa davanti al [OSCURATO:PERSONA] per continenza.2. Il Tribunale di Firenze, per quanto qui rileva, nel contraddittorio conil creditore opposto MPS, ha parzialmente accolto l’opposizione, revocandoil decreto ingiuntivo e riducendo l’importo del credito della banca.3. Nel giudizio di appello proposto dal debitore principale e dalfideiussore, è intervenuto volontariamente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. tramiteil mandatario [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di cui alconto corrente n. 13322/18, spiegando – per quanto qui rileva - appelloincidentale avverso la sentenza del Tribunale.4. La Corte di Appello ha accolto parzialmente l’appello principale,riducendo ulteriormente ad € 6.557,63 il capitale dovuto dagli appellanti eha dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.,accogliendo la preliminare censura degli appellanti principali di difetto dilegittimazione passiva dell’intervenuto. Per quanto qui rileva, il giudice diappello ha ritenuto che non ricorra nella specie quanto indicato nell’avvisodi cessione pubblicato in G.U. n. 151/2017, ove si fa riferimento allacessione in blocco dei rapporti giuridici pendenti al 31 dicembre 2016,risolti o girati a sofferenza. Ha osservato il giudice di appello che, ove iln. 29281/2021 R.G.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026rapporto fosse stato risolto o estinto e fosse rientrato tra i crediti di cuiall’avviso di cessione, il creditore cedente non avrebbe potuto agire perl’adempimento del rapporto ma solo per la risoluzione, osservando –inoltre – che la banca cedente, nel giudizio ordinario davanti al [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto anche il rapporto in oggetto, non ha eccepito ildifetto di titolarità passiva e che non rileva la dichiarazione resa dallabanca appellata MPS circa la titolarità del credito in capo all’intervenuta.5. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione ilprocuratore dell’intervenuta, affidato a due motivi, cui resistono concontroricorso debitore principale e fideiussore. Entrambe le partidepositano memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso per assenza di procura del ricorrente, risultando agli atti la procuraalle liti, notificata unitamente al ricorso, come risulta parimenti prodottasub doc. 2 la procura speciale in data 6 ottobre 2020 del soggetto che harilasciato procura al difensore del ricorrente.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione degli artt.2697 cod. civ., 50 e 58 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), l. n. 130/1999, 111 e115 cod. proc., civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutonon provata la legittimazione processuale della ricorrente qualecessionaria dell’originario creditore opposto. Osserva parte ricorrente diavere comprovato con l’avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 151 del 23dicembre 2017 e con la visura storica della CCIAA l’avvenuta cessione deicrediti in blocco; osserva che il rapporto n. 13322.18 ha le caratteristichedei rapporti insorti prima del 31 dicembre 2016 e risolti e classificati asofferenza. Deduce che la risoluzione del rapporto è evincibile dall’estrattocertificato ex art. 50 TUB, dal quale risulta il passaggio a sofferenza.Deduce parte ricorrente che l’esame di tale documentazione sarebbe statapretermessa dal giudice di appello, benché le circostanze dedotten. 29281/2021 R.G.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026risultassero per tabulas, così come è mancato qualsiasi accertamento sullaclassificazione a sofferenza dei crediti in oggetto. Deduce parte ricorrenteche è sufficiente, ai fini della prova della legittimazione attiva delcessionario in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] di cessione, ove la titolarità del credito da parte del cessionariosia evincibile anche per categorie di rapporti ceduti ivi indicate.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto storico oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla chiusura del conto corrente n.13322.18 in data 15 gennaio 2014, prima della cessione del credito alricorrente. Osserva parte ricorrente che tale circostanza risulterebbe siadall’estratto conto ex art. 50 TUB, sia dalle lettere di diffida e messa inmora, sia – infine – dalla lettera di recesso dalle facilitazioni creditizie,prodotta sub doc. 10 in allegato all’atto di citazione. Afferma partericorrente che tale fatto storico si rivelerebbe decisivo al fine di accertarel’intervenuta risoluzione o il passaggio a sofferenza del credito e laconseguente titolarità del rapporto bancario (in quanto risolto o passato asofferenza) in capo alla ricorrente.4. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di cessione inblocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, laproduzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechil'indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare latitolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarlisenza incertezze (Cass., n. 3785/2026; Cass., n. 3115/2026; Cass., n.34637/2025; Cass., n. 4277/2023; Cass., n. 31188/2017).5. Nella specie, il ricorrente ha prodotto l’avviso di cessione pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA], nonché ulteriore documentazione, dalla quale potersidedurre che il credito della banca cedente fosse stato oggetto di cessionen. 29281/2021 R.G.Numero registro generale 29281/2021Numero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 7166/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla ricorrente, in relazione alla classificazione a sofferenza del credito inoggetto. La Corte di Appello non ha esaminato tali elementi al fine diritenere sussistente la legittimazione dell’intervenuta in relazione allanatura del credito oggetto di cessione.6. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnataper nuovo esame al fine dell’accertamento che lo stesso credito rientrinelle categorie di cui all’avviso di cessione pubblicato in G.U. del 23dicembre 2017, parte seconda n. 151. Al giudice del rinvio è rimessaanche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 29281/2021 R.G.P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 29281/2021 R.G.