CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtftede conclusioni del PG elm PAix k3z(Ctiky:,sz) V.L.Cen0 -MI Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., contro il procedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la sua domanda, motivata con le limitazioni connesse all'emergenza Covid-19, di svolgimento dei colloqui visivi con i familiari tramite video- collegamento. Il Tribunale ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso alle video-chiamate va circoscritto alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza; e ha evidenziato che il detenuto non ha dato prova di situazioni eccezionali che impediscano ai congiunti di raggiungere il luogo di restrizione, non sussistendo peraltro più alcuna limitazione, legata alla pandemia da Covid-19, agli spostamenti sul territorio nazionale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale non ha considerato che il comma 1 dell'art. 16 d. I. n. 228 del 2021, convertito in legge n. 15 del 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all'art. 221, comma 10, d. I. n. 34 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020, con la conseguenza che i detenuti continuano e possono continuare a beneficiare delle misure emergenziali quanto meno fino al 31 dicembre 2022. La decisione del Tribunale si è posta in contrasto con altre precedentemente emesse e con le pronunce della Corte di cassazione e ha finito per escludere il diritto al mantenimento dei rapporti familiari del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come si trae dall'ordinanza oggetto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di svolgimento dei colloqui visivi con i familiari nelle forme del video-collegamento adducendo lo stato di necessità collegato all'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19.È appena il caso di ricordare - ma questo il Tribunale di sorveglianza ha mostrato di considerare - che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto al detenuto in regime differenziato il diritto allo svolgimento dei colloqui familiari in modalità a distanza nel caso di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuarli in presenza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577); e ciò anche in ragione dell'adozione di misure atte ad assicurare le condizioni di sicurezza della comunicazione, nel senso dell'impedimento a eventuali interferenze ad opera di terzi non autorizzati, in forza della previsione che il video colloquio avvenga da altro carcere, collocato vicino alla residenza dei familiari, mediante accesso a piattaforma "certificata". 3. Con specifico riferimento alle conseguenze dell'esplosione pandemica da Covid-19, va ricordato che il legislatore ha espressamente ammesso [detenuti al video-colloquio in luogo dei colloqui in presenza. L'originaria previsione nei primi provvedimenti normativi dettati dall'emergenza è stata recepita dall'art. 221, comma 10, legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui applicazione è stata prorogata, dall'art. 16 legge n. 15/2022, sino al 31 dicembre 2022. Al di là della questione se il legislatore abbia inteso così regolare anche la situazione dei detenuti in regime differenziato, la giurisprudenza, in mancanza di una espressa esclusione, ha esteso in loro favore per via interpretativa la possibilità di ricorrere al video colloquio in sostituzione al colloquio in presenza (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emanuello, Rv. 281221). 4. La normativa speciale, da ultimo con la legge n. 15/2022 che ha prorogato la speciale disciplina anche oltre lo stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022, ha compiuto una valutazione della condizione pandemica in termini tali da poter integrare quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza, che giustifica il ricorso al video colloquio. Pur cessato lo stato di emergenza, rimane dunque, almeno sino al 31 dicembre 2022, uno specifico rilievo della complessiva situazione epidemiologica nel giudizio che gli Uffici di sorveglianza devono compiere. Da qui la necessità che il Tribunale di sorveglianza, ove si pronunci dopo la eliminazione dei divieti di circolazione, si confronti con tale dato, sì da dare una specifica motivazione del fatto se, in quel contesto normativo e sanitario e tenuto conto dei dati specifici inerenti ciascun detenuto interessato, vi sia almeno una gravissima difficoltà al colloquio in presenza. 5. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza si è limitato a prendere atto della mancanza di allegazioni del richiedente in merito ad altre situazioni eccezionali di impedimento per i familiari dei colloqui in presenza, omettendo di prendere in esame, anche solo come situazione riconducibile alla categoria della grevissima "difficoltà", la condizione pandemica. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari affinché valuti specificamente la ricorrenza delle condizioni di gravissima difficoltà ai colloqui in presenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so