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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43577/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo proposto si caratterizza per essere totalmente reiterativo del motivo di appello e come tale non consentito, atteso che, con la doglianza così prospettata, solo apparentemente si denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda in tal senso pag. 2 della sentenza impugnata dove si è valorizzata la condotta di vita del ricorrente, la dedizione dello stesso al crimine e la realizzazione di condotta piena espressione di pericolosità); che tra l'altro la Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata ed alle ulteriori aggravanti, così emergendo una negligente allegazione della difesa sul punto, non essendo stato applicato alcun aumento in relazione alla recidiva contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo proposto si caratterizza per essere totalmente reiterativo del motivo di appello e come tale non consentito, atteso che, con la doglianza così prospettata, solo apparentemente si denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda in tal senso pag. 2 della sentenza impugnata dove si è valorizzata la condotta di vita del ricorrente, la dedizione dello stesso al crimine e la realizzazione di condotta piena espressione di pericolosità); che tra l'altro la Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata ed alle ulteriori aggravanti, così emergendo una negligente allegazione della difesa sul punto, non essendo stato applicato alcun aumento in relazione alla recidiva contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 otto