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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39095/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge per carenza di elementi probatori sulla base dei quali affermare la responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, con congrue e logiche argomentazioni, dalla corte di merito al fine di introdurre una lettura alternativa del merito (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).; che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell'art.591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso tende anche ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nel caso di specie, la Corte d'appello - avendo ritenuto integrato il concorso nel reato di ricettazione sia sotto il profilo materiale che sotto quello soggettivo, sulla base delle congrue e logiche argomentazioni, di cui a pag. 3 della impugnata sentenza, e in particolare sulla base del fatto che l'odierno ricorrente, pur ritrovato nella materiale disponibilità del locale (avendone il possesso della chiave magnetica), luogo del rinvenimento della merce di provenienza illecita, non fornì alcuna informazione o valida giustificazione a tal riguardo - si è correttamente conformata al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della responsabilità per il reato de quo ben può nt_ essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni ricevuti, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento (Sez. 2 , n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge per carenza di elementi probatori sulla base dei quali affermare la responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, con congrue e logiche argomentazioni, dalla corte di merito al fine di introdurre una lettura alternativa del merito (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).; che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell'art.591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso tende anche ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nel caso di specie, la Corte d'appello - avendo ritenuto integrato il concorso nel reato di ricettazione sia sotto il profilo materiale che sotto quello soggettivo, sulla base delle congrue e logiche argomentazioni, di cui a pag. 3 della impugnata sentenza, e in particolare sulla base del fatto che l'odierno ricorrente, pur ritrovato nella materiale disponibilità del locale (avendone il possesso della chiave magnetica), luogo del rinvenimento della merce di provenienza illecita, non fornì alcuna informazione o valida giustificazione a tal riguardo - si è correttamente conformata al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della responsabilità per il reato de quo ben può nt_ essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni ricevuti, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento (Sez. 2 , n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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