CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 72/RG 22603 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo di censure a cui la sentenza impugnata ha offerto puntuali argomenti rimasti sostanzialmente incontrastati. Il primo motivo deduce vizio di motivazione ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, in piena adesione agli argomenti della sentenza di primo grado (pagg. 1-4), ha ritenuto comprovata la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di plurimi elementi, compendiati nelle tre diverse informative della Polizia giudiziaria utilizzabili in ragione del rito prescelto, fondate essenzialmente su servizi di osservazione e controllo, sulle dichiarazioni degli acquirenti del ricorrente, sui controlli dei carabinieri che avevano determinato il sequestro di stupefacente. Ne consegue che l'utilizzo del telefono, che pure ha offerto ulteriore riscontro contenendo il profilo whatsapp la fotografia del ricorrente, non è dirimente soprattutto alla luce della genericità della prospettata ed apodittica attribuibilità dell'uso del mezzo a soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 secondo motivo di ricorso, che ha censurato l'esclusione della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e 581. n. 689 del 1981, è anch'esso generico in quanto la Corte di merito ha congruamente motivato il rigetto attraverso un'argomentazione volta a valorizzare la capacità criminale del ricorrente e l'assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni, attesa anche la sommarietà della richiesta; 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora