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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14252/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante, sedente in Bergamo, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1778/2023 della Corte d’appello di Brescia,pubblicata il 22 novembre 2023 e notificata il 27 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ordinanza in data 3 gennaio 2023, emessa nella procedura n.2164/2021 R.G.E., instaurata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso exart. 612 cod. proc. civ., il Giudice dell’esecuzione del Tribunale diBergamo, a seguito della proposizione, da parte dell’obbligata [OSCURATO:PERSONA] figli S.r.l., di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma secondo,cod. proc. civ., ritenendo provata l’avvenuta spontanea esecuzione dellaNumero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza n. 1412/2021 da parte dell’opponente, dichiarava estinta laprocedura, compensate tra le parti le spese di lite.Avverso tale provvedimento l’Acevedo proponeva appello, chiedendo chevenisse accertata la mancata esecuzione dell’obbligo di fare contenutonella sentenza n. 1412/21 e accolte le conseguenti domande.La Corte bresciana, sull’osservazione per cui l’ordinanza del giudicedell’esecuzione aveva accertato l’avvenuta spontanea esecuzione da partedell’obbligato (corretta esecuzione dei lavori e consegna di certificazioneenergetica), come ricavato dalle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto lastessa non appellabile, ma semmai opponibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. civ.; e, in conclusione, l’appello era giudicato inammissibile.Ricorre quindi l’Acevedo in Cassazione affidandosi a due motivi, mentrel’obbligata [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Successivamente, in data 20 novembre 2024, veniva proposta, ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la definizione accelerata del processo, inquanto il ricorso si appalesava manifestamente infondato, poiché laquestione dei rimedi avverso l’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ.risultava da tempo risolta nel senso della sua certa non appellabilità; il cheescludeva, poi, la sussistenza dei presupposti del c.d. prospectiveoverruling, invocato dal ricorrente.Nei termini il ricorrente proponeva istanza di decisione.Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360 c.p.c. - sulle modalità di impugnazione del provvedimentoemesso all’esito del giudizio di esecuzione ex art. 612 c.p.c.”.A parere del ricorrente la statuizione della Corte bresciana sarebbeerronea, intanto perché le decisioni richiamate dalla stessa risalgono alNumero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/20262023 e ad epoca successiva, pertanto posteriori all’instaurazione delgiudizio d’appello.La parte cita poi, a sostegno dell’opposta soluzione dell’appellabilitàdell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ., una serie dipronunce anteriori al corrente indirizzo.Nel merito, erroneamente, sempre ad avviso del ricorrente, si è ritenutoche le attività dovute fossero state effettivamente svolte.1.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.,essendo la pronuncia impugnata conforme a un costante orientamento diquesta Corte.Con l’ordinanza oggetto di giudizio il giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA], preso atto della “corretta esecuzione” delle opere a curadell’[OSCURATO:PERSONA], compensava le spese e dichiarava estinta la procedura.Il provvedimento veniva adottato nell’ambito della procedura promossadall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ., e precisamentenella fase sommaria dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., propostadall’[OSCURATO:PERSONA], parte obbligata nella procedura suddetta.Questa Corte, non dal 2023 per la prima volta, come pare voler dire ilricorrente, ma a partire da Cass. n. 15015/2016, ha stabilito chel’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., che abbia deciso una contesa fra leparti, procedendo anche a liquidare le spese, non può considerarsi unadecisione appellabile, ma deve essere valutata alla stregua di unprovvedimento idoneo a definire la fase sommaria del procedimentooppositivo.Per tale ipotesi la parte può procedere ad introdurre il giudizio di merito,posto che la mancata indicazione del relativo termine è rimediabile ancheQuando poi il giudice, come nella specie, cogliendo l’occasione dellaproposizione dell’opposizione, abbia preso atto della conclusione delprocesso esecutivo, nella specie per esecuzione spontanea della sentenza,Numero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026ed abbia quindi pronunciato la chiusura dello stesso, con provvedimentoinquadrabile tra quelli di c.d. chiusura anticipata o “estinzione atipica”, ilrelativo provvedimento risulta anche in tal caso inappellabile, essendosoggetto a opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ., avendoconsistenza di atto esecutivo.Su tale ultimo specifico aspetto, fermo il già citato precedente quirilevante di cui a Cass. n. 15015/16, si può richiamare, fra le altre, Cass.n. 7440/19, almeno per la materia dell’esecuzione in forma specifica; inseguito, come rappresentato sia dalla proposta sia, ancor prima, dallasentenza impugnata, l’orientamento è rimasto immutato.In definitiva il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. e la parte ricorrente non offre alcunospunto per rivedere l’orientamento sul punto, se non fornendo l’elencodelle pronunce di segno contrario che caratterizzavano un orientamento lecui argomentazioni sono univocamente superate proprio dalle pronuncequali quelle cui ha aderito il giudice d’appello.Del resto, il consolidato orientamento citato dalla Corte territoriale èfondato sulle solide basi della ricostruzione che questa Corte ha offertocirca i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo, a partiredal rilievo in ordine alla sussistenza di cause di chiusura del processo,appunto in occasione dello svolgimento della fase sommariadell’opposizione esecutiva (Cass. n. 25170/18).Ne deriva quindi la piena conformità della decisione sul punto rispetto aquanto rilevato nella proposta di definizione accelerata.2.

Col secondo mezzo si deduce “violazione o falsa applicazione di normedi diritto ex art. 360 c.p.c. in tema di applicazione del cosiddettoprospective overruling”.Il ricorrente ritiene che nel caso di specie si sia verificato un caso dioverruling, ovverosia il mutamento repentino e inopinato di una dataNumero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026interpretazione, che avrebbe precluso il diritto di azione o di difesa dellaparte.2.1.

Come anche qui notato nella proposta di definizione accelerata, ladoglianza è manifestamente infondata, poiché non si è verificato nessunmutamento repentino della giurisprudenza che abbia impedito alla parte didifendersi.Va, in proposito, rammentato, infatti, come questa Corte abbia specificatoi presupposti per ritenere configurato l’overruling nei sensi che seguono:“La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativapresenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia dimutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo,dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi normesostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile, in ragione delcarattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale,cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che,in conseguenza dell’overruling, si determini un effetto preclusivo del dirittodi azione o di difesa della parte” (da ultimo: Cass. n. 25481/25).Si è appena visto che, nella materia dell’esecuzione in forma specifica,l’orientamento indicato a proposito del motivo precedente si è affermato ingenerale dal 2016 e, con specifico riferimento all’esecuzione in formaspecifica, ma in piena applicazione del principio generale già da tempoaffermato, fin dal 2019, mentre l’ordinanza di cui si tratta è stata emessadal Tribunale di Bergamo nel 2023.In altri termini, nel 2023 era pienamente prevedibile che l’ordinanza cheha chiuso il processo per avvenuta esecuzione, nell’ambito della fasesommaria dell’opposizione, sarebbe stata considerata inappellabile inquanto assoggettata ad opposizione agli atti esecutivi.3.

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con aggravio di spese incapo al ricorrente soccombente.Numero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il medesimo ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento dellesomme previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, stesso codice, essendo ilricorso deciso in senso conforme alla proposta di definizione accelerata: e,al riguardo, stima il Collegio opportuno parametrare la condanna ai sensidel comma terzo del richiamato art. 96 cod. proc. civ. allo stesso importoliquidato per le spese del presente giudizio, nonché, per quella di cui alquarto comma della ripetuta norma, al massimo ivi previsto, perl’evidenza manifesta delle ragioni di infondatezza.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna il ricorrente:- al pagamento delle spese, che liquida in € 5.100,00, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., se dovute,nonché ad € 200,00 per esborsi;- al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di €5.100,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;- al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’ulterioresomma di € 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante, sedente in Bergamo, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1778/2023 della Corte d’appello di Brescia,pubblicata il 22 novembre 2023 e notificata il 27 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza in data 3 gennaio 2023, emessa nella procedura n.2164/2021 R.G.E., instaurata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso exart. 612 cod. proc. civ., il Giudice dell’esecuzione del Tribunale diBergamo, a seguito della proposizione, da parte dell’obbligata [OSCURATO:PERSONA] figli S.r.l., di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma secondo,cod. proc. civ., ritenendo provata l’avvenuta spontanea esecuzione dellaNumero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza n. 1412/2021 da parte dell’opponente, dichiarava estinta laprocedura, compensate tra le parti le spese di lite.Avverso tale provvedimento l’Acevedo proponeva appello, chiedendo chevenisse accertata la mancata esecuzione dell’obbligo di fare contenutonella sentenza n. 1412/21 e accolte le conseguenti domande.La Corte bresciana, sull’osservazione per cui l’ordinanza del giudicedell’esecuzione aveva accertato l’avvenuta spontanea esecuzione da partedell’obbligato (corretta esecuzione dei lavori e consegna di certificazioneenergetica), come ricavato dalle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto lastessa non appellabile, ma semmai opponibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. civ.; e, in conclusione, l’appello era giudicato inammissibile.Ricorre quindi l’Acevedo in Cassazione affidandosi a due motivi, mentrel’obbligata [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Successivamente, in data 20 novembre 2024, veniva proposta, ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la definizione accelerata del processo, inquanto il ricorso si appalesava manifestamente infondato, poiché laquestione dei rimedi avverso l’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ.risultava da tempo risolta nel senso della sua certa non appellabilità; il cheescludeva, poi, la sussistenza dei presupposti del c.d. prospectiveoverruling, invocato dal ricorrente.Nei termini il ricorrente proponeva istanza di decisione.Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360 c.p.c. - sulle modalità di impugnazione del provvedimentoemesso all’esito del giudizio di esecuzione ex art. 612 c.p.c.”.A parere del ricorrente la statuizione della Corte bresciana sarebbeerronea, intanto perché le decisioni richiamate dalla stessa risalgono alNumero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/20262023 e ad epoca successiva, pertanto posteriori all’instaurazione delgiudizio d’appello.La parte cita poi, a sostegno dell’opposta soluzione dell’appellabilitàdell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ., una serie dipronunce anteriori al corrente indirizzo.Nel merito, erroneamente, sempre ad avviso del ricorrente, si è ritenutoche le attività dovute fossero state effettivamente svolte.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.,essendo la pronuncia impugnata conforme a un costante orientamento diquesta Corte.Con l’ordinanza oggetto di giudizio il giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA], preso atto della “corretta esecuzione” delle opere a curadell’[OSCURATO:PERSONA], compensava le spese e dichiarava estinta la procedura.Il provvedimento veniva adottato nell’ambito della procedura promossadall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ., e precisamentenella fase sommaria dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., propostadall’[OSCURATO:PERSONA], parte obbligata nella procedura suddetta.Questa Corte, non dal 2023 per la prima volta, come pare voler dire ilricorrente, ma a partire da Cass. n. 15015/2016, ha stabilito chel’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., che abbia deciso una contesa fra leparti, procedendo anche a liquidare le spese, non può considerarsi unadecisione appellabile, ma deve essere valutata alla stregua di unprovvedimento idoneo a definire la fase sommaria del procedimentooppositivo.Per tale ipotesi la parte può procedere ad introdurre il giudizio di merito,posto che la mancata indicazione del relativo termine è rimediabile ancheQuando poi il giudice, come nella specie, cogliendo l’occasione dellaproposizione dell’opposizione, abbia preso atto della conclusione delprocesso esecutivo, nella specie per esecuzione spontanea della sentenza,Numero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026ed abbia quindi pronunciato la chiusura dello stesso, con provvedimentoinquadrabile tra quelli di c.d. chiusura anticipata o “estinzione atipica”, ilrelativo provvedimento risulta anche in tal caso inappellabile, essendosoggetto a opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ., avendoconsistenza di atto esecutivo.Su tale ultimo specifico aspetto, fermo il già citato precedente quirilevante di cui a Cass. n. 15015/16, si può richiamare, fra le altre, Cass.n. 7440/19, almeno per la materia dell’esecuzione in forma specifica; inseguito, come rappresentato sia dalla proposta sia, ancor prima, dallasentenza impugnata, l’orientamento è rimasto immutato.In definitiva il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. e la parte ricorrente non offre alcunospunto per rivedere l’orientamento sul punto, se non fornendo l’elencodelle pronunce di segno contrario che caratterizzavano un orientamento lecui argomentazioni sono univocamente superate proprio dalle pronuncequali quelle cui ha aderito il giudice d’appello.Del resto, il consolidato orientamento citato dalla Corte territoriale èfondato sulle solide basi della ricostruzione che questa Corte ha offertocirca i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo, a partiredal rilievo in ordine alla sussistenza di cause di chiusura del processo,appunto in occasione dello svolgimento della fase sommariadell’opposizione esecutiva (Cass. n. 25170/18).Ne deriva quindi la piena conformità della decisione sul punto rispetto aquanto rilevato nella proposta di definizione accelerata.2. Col secondo mezzo si deduce “violazione o falsa applicazione di normedi diritto ex art. 360 c.p.c. in tema di applicazione del cosiddettoprospective overruling”.Il ricorrente ritiene che nel caso di specie si sia verificato un caso dioverruling, ovverosia il mutamento repentino e inopinato di una dataNumero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026interpretazione, che avrebbe precluso il diritto di azione o di difesa dellaparte.2.1. Come anche qui notato nella proposta di definizione accelerata, ladoglianza è manifestamente infondata, poiché non si è verificato nessunmutamento repentino della giurisprudenza che abbia impedito alla parte didifendersi.Va, in proposito, rammentato, infatti, come questa Corte abbia specificatoi presupposti per ritenere configurato l’overruling nei sensi che seguono:“La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativapresenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia dimutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo,dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi normesostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile, in ragione delcarattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale,cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che,in conseguenza dell’overruling, si determini un effetto preclusivo del dirittodi azione o di difesa della parte” (da ultimo: Cass. n. 25481/25).Si è appena visto che, nella materia dell’esecuzione in forma specifica,l’orientamento indicato a proposito del motivo precedente si è affermato ingenerale dal 2016 e, con specifico riferimento all’esecuzione in formaspecifica, ma in piena applicazione del principio generale già da tempoaffermato, fin dal 2019, mentre l’ordinanza di cui si tratta è stata emessadal Tribunale di Bergamo nel 2023.In altri termini, nel 2023 era pienamente prevedibile che l’ordinanza cheha chiuso il processo per avvenuta esecuzione, nell’ambito della fasesommaria dell’opposizione, sarebbe stata considerata inappellabile inquanto assoggettata ad opposizione agli atti esecutivi.3. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con aggravio di spese incapo al ricorrente soccombente.Numero registro generale 4691/2024Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 14252/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il medesimo ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento dellesomme previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, stesso codice, essendo ilricorso deciso in senso conforme alla proposta di definizione accelerata: e,al riguardo, stima il Collegio opportuno parametrare la condanna ai sensidel comma terzo del richiamato art. 96 cod. proc. civ. allo stesso importoliquidato per le spese del presente giudizio, nonché, per quella di cui alquarto comma della ripetuta norma, al massimo ivi previsto, perl’evidenza manifesta delle ragioni di infondatezza.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna il ricorrente:- al pagamento delle spese, che liquida in € 5.100,00, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., se dovute,nonché ad € 200,00 per esborsi;- al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di €5.100,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;- al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’ulterioresomma di € 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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