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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1987

Cassazione n. 39519/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è tardivo: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 17/06/2024, con l’imputato presente e con termine per il deposito di 60 giorni, ossia fino al 16/08/2024.

La sentenza è stata depositata tempestivamente il 16/08/2024.

Il termine di 45 giorni per l'impugnazione comincia a decorrere dal 1° settembre 2024, dopo la sospensione feriale.

Questo porta la scadenza del termine per impugnare al 15 ottobre 2024, che era venerdì.

Il ricorso, invece, è stato depositato tardivamente il 16 ottobre 2024. quanto rilevato, conduce alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è tardivo: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 17/06/2024, con l’imputato presente e con termine per il deposito di 60 giorni, ossia fino al 16/08/2024. La sentenza è stata depositata tempestivamente il 16/08/2024. Il termine di 45 giorni per l'impugnazione comincia a decorrere dal 1° settembre 2024, dopo la sospensione feriale. Questo porta la scadenza del termine per impugnare al 15 ottobre 2024, che era venerdì. Il ricorso, invece, è stato depositato tardivamente il 16 ottobre 2024. quanto rilevato, conduce alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere es