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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26066/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta, cheaveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta, cheaveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26066/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris