CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 14627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza' alcolica accertata tramite alcoltest, con tasso alcolennico pari ad gr/It 1,93 alla prima prova ed 1,77 gr/It alla seconda, con le aggravanti di avere provocato un sinistro stradale, fatto aggravato dall'essere stato commesso entro il triennio dal conseguimento della patente di guida. Formula cinque motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza, per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello inerente l'assenza di prova sulla verifica del funzionamento dell'alcooltest, nonostante l'espressa sollecitazione, contenuta nel motivo di gravame. Richiama le disposizioni di cui all'art. 379 del d.P.R. 495/1992 e la giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova in capo al pubblico ministero in ordine al funzionamento dell'etilometro e della sua omologazione, incombendo sull'imputato solo la prova contraria. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale. Rileva l'assenza della prova che il sinistro sia riconducibile alla condotta del ricorrente, non essendo sufficienti le sole dichiarazioni del conducente del veicolo antagonista, posto che la ricostruzione della Polizia stradale è stata fatta quando i veicoli erano già stati sposati. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 186 bis, comma lett. a) C.d.S., per avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'aggravante, nonostante la patente del ricorrente, in occasione delle precedenti violazione del disposto dell'art. 186 C.d.S.,non fosse stata revocata, ma solo sospesa, sicché egli, ancorché la patente restituita a seguito della sospensione avesse nuova data di rilascio, ma il medesimo numero di patente, non può essere considerato neopatentato. Con il quarto motivo fa valere la falsa applicazione della legge penale in relazione all'applicata sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non essendo provato, oltre ragionevole dubbio, che l'imputato abbia causato l'incidente stradale. Con il quinto motivo si duole dell'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il reato, risalente alla data del 10 dicembre 2015, deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato ill termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.. Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente rilevare che la Corte territoriale, pur dando atto che è stata proposta doglianza con cui si invocava l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso ogni risposta in ordine alla meritevolezza della diminuente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] i I Presidente [OSCURATO:PERSONA] krdin Frances4 [OSCURATO:PERSONA] sensi dé 'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]