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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 28930/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35773-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],143, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2504/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, con sentenza del 6-9-2017, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obbligate a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] dalle sopravvenienze passive riguardanti alcune pretese erariali riferite ai periodi di imposta anteriori alla cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avvenuta a giugno 2008, nei limiti delle somme percepite a saldo del prezzo; l'impugnazione avverso la sentenza è stata respinta dalla corte d'appello di Bologna, la quale in sintesi ha affermato che Ciacci aveva fatto valere l'inadempimento delle cedenti all'obbligo assunto direttamente con l'atto di cessione di sollevarlo dalla responsabilità economica per gli eventuali debiti erariali che fossero emersi successivamente alla cessione, ove riferibili alla gestione anteriore; ha quindi condiviso la conclusione che la presenza della clausola fosse da intendere nel senso della garanzia di insussistenza di passività e costituisse impegno preciso, nei confronti dell'acquirente, di pagare eventuali nuove poste debitorie viceversa emerse; la Barbieri ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato da memoria; le parti lwape-intimate non hanno svolto difese.

Considerato che:

I. - con l'unico motivo la ricorrente denunzia l'omesso esame di fatti decisivi, la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 cod. civ., 112, 113 e 115 cod. proc.

Ric. 2019 n. 35773 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -2- civ.: lamenta ben vero che la corte d'appello abbia rigettato il gravame senza pronunciare sulle questioni, in quella sede dedotte, circa l'errata determinazione e qualificazione, da parte del tribunale, delle domande proposte dal Ciacci, e circa l'insussistenza dei presupposti della compensazione;

II. - il ricorso è manifestamente infondato; la tesi della ricorrente muove dalla premessa che nel giudizio (iniziale) di opposizione a decreto ingiuntivo, così come in quello (riassunto) dinanzi alla sezione delle imprese del tribunale di Bologna, l'acquirente delle quote (Ciacci) avesse formulato un'eccezione di compensazione tra il residuo credito delle cedenti e l'importo della pretesa erariale recato dalla cartella esattoriale; dopodiché ella assume che la sentenza d'appello sia viziata da omissione di pronuncia (tale è la sostanza della critica, al di là dei riferimenti di cui alla rubrica del mezzo), sotto tre punti di vista: (i) in relazione al motivo di gravame col quale era stata dedotta l'erronea qualificazione della domanda da parte del tribunale in termini impropri di manleva; (ii) in relazione al motivo di gravame col quale era stato dedotto che Ciacci non aveva sborsato alcunché per il pagamento del debito erariale, così da non poter effettuare alcuna compensazione con il saldo di cessione; (iii) in relazione al motivo di gravame teso a contestare la sentenza di primo grado nel punto relativo all'inesistenza di un rifiuto delle cedenti di farsi carico delle sopravvenienze passive della società; Ric. 2019 n. 35773 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -3-

III. - per contro è da osservare che la corte d'appello ha reso la pronuncia su tutte le dianzi indicate questioni, finanche premettendo, nella parte narrativa della sentenza, ampi riferimenti al contenuto dei motivi di gravame; essa ha semplicemente negato che l'esatta qualificazione fosse quella della domanda (o dell'eccezione) di compensazione, visto che l'acquirente aveva in verità azionato un'apposita clausola di garanzia del contratto di cessione, finalizzata a sollevarlo da eventuali debiti incidenti sul valore della quota acquistata; in questa prospettiva la corte d'appello ha implicitamente - e correttamente - ritenuto irrilevante la questione di un rifiuto delle cedenti di farsi carico della sopravvenienza;

IV. - ora deve ricordarsi che il giudice, anche d'appello, non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni singola allegazione, prospettazione o argomentazione della parte, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; in questa prospettiva devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione infine adottata e con l'iter argomentativo seguito (cfr. tra le più recenti Cass. n. 12652-20); Ric. 2019 n. 35773 sez.

M1 - ud. 08-07-2021 -4- per tale ragione il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui la decisione adottata sia, come nella specie, per il tenore della motivazione resa sulle varie questioni, in sostanziale contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da averne comportato (molto più semplicemente) il rigetto (v. tra le più recenti Cass.n. 2334-20, Cass. n. 2153-20). p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. ìl Presi DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35773-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],143, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2504/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, con sentenza del 6-9-2017, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obbligate a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] dalle sopravvenienze passive riguardanti alcune pretese erariali riferite ai periodi di imposta anteriori alla cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avvenuta a giugno 2008, nei limiti delle somme percepite a saldo del prezzo; l'impugnazione avverso la sentenza è stata respinta dalla corte d'appello di Bologna, la quale in sintesi ha affermato che Ciacci aveva fatto valere l'inadempimento delle cedenti all'obbligo assunto direttamente con l'atto di cessione di sollevarlo dalla responsabilità economica per gli eventuali debiti erariali che fossero emersi successivamente alla cessione, ove riferibili alla gestione anteriore; ha quindi condiviso la conclusione che la presenza della clausola fosse da intendere nel senso della garanzia di insussistenza di passività e costituisse impegno preciso, nei confronti dell'acquirente, di pagare eventuali nuove poste debitorie viceversa emerse; la Barbieri ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato da memoria; le parti lwape-intimate non hanno svolto difese. Considerato che: I. - con l'unico motivo la ricorrente denunzia l'omesso esame di fatti decisivi, la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 cod. civ., 112, 113 e 115 cod. proc. Ric. 2019 n. 35773 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- civ.: lamenta ben vero che la corte d'appello abbia rigettato il gravame senza pronunciare sulle questioni, in quella sede dedotte, circa l'errata determinazione e qualificazione, da parte del tribunale, delle domande proposte dal Ciacci, e circa l'insussistenza dei presupposti della compensazione; II. - il ricorso è manifestamente infondato; la tesi della ricorrente muove dalla premessa che nel giudizio (iniziale) di opposizione a decreto ingiuntivo, così come in quello (riassunto) dinanzi alla sezione delle imprese del tribunale di Bologna, l'acquirente delle quote (Ciacci) avesse formulato un'eccezione di compensazione tra il residuo credito delle cedenti e l'importo della pretesa erariale recato dalla cartella esattoriale; dopodiché ella assume che la sentenza d'appello sia viziata da omissione di pronuncia (tale è la sostanza della critica, al di là dei riferimenti di cui alla rubrica del mezzo), sotto tre punti di vista: (i) in relazione al motivo di gravame col quale era stata dedotta l'erronea qualificazione della domanda da parte del tribunale in termini impropri di manleva; (ii) in relazione al motivo di gravame col quale era stato dedotto che Ciacci non aveva sborsato alcunché per il pagamento del debito erariale, così da non poter effettuare alcuna compensazione con il saldo di cessione; (iii) in relazione al motivo di gravame teso a contestare la sentenza di primo grado nel punto relativo all'inesistenza di un rifiuto delle cedenti di farsi carico delle sopravvenienze passive della società; Ric. 2019 n. 35773 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -3- III. - per contro è da osservare che la corte d'appello ha reso la pronuncia su tutte le dianzi indicate questioni, finanche premettendo, nella parte narrativa della sentenza, ampi riferimenti al contenuto dei motivi di gravame; essa ha semplicemente negato che l'esatta qualificazione fosse quella della domanda (o dell'eccezione) di compensazione, visto che l'acquirente aveva in verità azionato un'apposita clausola di garanzia del contratto di cessione, finalizzata a sollevarlo da eventuali debiti incidenti sul valore della quota acquistata; in questa prospettiva la corte d'appello ha implicitamente - e correttamente - ritenuto irrilevante la questione di un rifiuto delle cedenti di farsi carico della sopravvenienza; IV. - ora deve ricordarsi che il giudice, anche d'appello, non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni singola allegazione, prospettazione o argomentazione della parte, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; in questa prospettiva devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione infine adottata e con l'iter argomentativo seguito (cfr. tra le più recenti Cass. n. 12652-20); Ric. 2019 n. 35773 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -4- per tale ragione il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui la decisione adottata sia, come nella specie, per il tenore della motivazione resa sulle varie questioni, in sostanziale contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da averne comportato (molto più semplicemente) il rigetto (v. tra le più recenti Cass.n. 2334-20, Cass. n. 2153-20). p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. ìl Presi DEPOSITA
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