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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12098/2026

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eRomeo, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura a margine del controricorso,- intimata -Pag. 1 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 3543/2023 del Tribunale di Cataniapubblicata il 30.8.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Catania ilsignor [OSCURATO:PERSONA] ed esponeva di aver acquistato da quest’ultimo, aseguito di reperimento di una sua offerta su una piattaforma on line, deipesi borbonici per il prezzo complessivo di euro 6.000,00 corrispostimediante due bonifici di euro 3.000,00 ciascuno.Lamentava l’attore che il convenuto aveva inviato solo una parte deipesi, che presentavano difetti o erano danneggiati, e che in seguito nonaveva mai ricevuto i residui 33 pesi già pagati, nonché 22 pesi maltesipromessi dal venditore a titolo gratuito quale risarcimento per iprecedenti.Rimasti privi di riscontro i tentativi di componimento bonario,l’attore chiedeva l’accertamento dell’inadempimento da parte del Russo,l’indebito trattenimento delle somme versate, nonché la condanna allarestituzione di quanto versato e al risarcimento del danno per l’importocomplessivo di euro 5.000,00.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancatoesperimento della procedura di negoziazione assistita; nel merito chiedevail rigetto della domanda in quanto generica e indeterminata nel quantume, comunque, infondata attesa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., acui era imputabile in via esclusiva il mancato recapito dei pesi,chiedendone la chiamata in causa.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva e chiedeva il rigetto delledomande proposte nei suoi confronti.Con sentenza pubblicata il 27.2.2019 il Giudice di Pace di Cataniarigettava la domanda “perché assolutamente generica ed indeterminatanel petitum” e compensava le spese di lite.Pag. 2 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/20262.

Il Tribunale di Catania con sentenza pubblicata il 30.8.2023, inparziale accoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], condannava il Russoal pagamento di euro 5.000,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo,gravandolo delle spese dei due gradi in favore di ciascun appellato.3.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre VenerandoRusso, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 cod. proc.civ.Si duole che il tribunale abbia dichiarato la domanda attoreaconnotata da sufficiente specificazione dell’oggetto, mentre essa eraillegittimamente priva della specificazione del quantum in violazionedell’art. 164, comma quarto, cod. proc. civ.Infatti, con l’atto introduttivo aveva chiesto l’importo di euro5.000,00, includente una parte (non specificata) a titolo di restituzioneparziale del prezzo pagato e una parte (non specificata) a titolo dirisarcimento del danno.A fronte di tale richiesta, in sede di merito il Russo aveva contestatola domanda attorea “anche sotto il profilo del quantum, giacchédeterminata genericamente, oltre che in misura manifestamentesproporzionata”.L’[OSCURATO:PERSONA] aveva poi nel corso del giudizio di primo grado chiesto lacondanna alla restituzione “delle somme indebitamente trattenute neilimiti massimi della competenza per valore del Giudice di Pace”, mentre inappello aveva concluso per la condanna dell’appellato “alla restituzionePag. 3 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026delle somme indebitamente trattenute comprensiv[e] del risarcimento deldanno (equitativo) per la complessiva somma nella competenza di valoremassima del Giudice di Pace […]”.1.1.

Il motivo è infondato.L’art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. prevede che la citazione ènulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito neln. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4)dello stesso articolo”.Il motivo, pertanto, porta in esponente la nullità dell’atto di citazioneper vizio relativo all’editio actionis di cui alla prima parte del commaquarto dell’art. 164 cod. proc. civ. e, quindi, la necessità che l’atto dicitazione contenga “la determinazione della cosa oggetto della domanda”.Il requisito di cui al n. 3 dell’art. 163 cod. proc. civ., ossia “ladeterminazione della cosa oggetto della domanda”, attiene in sensoformale al provvedimento richiesto dall’attore al giudice (c.d. petitumimmediato) e in senso sostanziale al bene della vita preteso (c.d. petitummediato).Relativamente alla modalità di indicazione del petitum, questa Corteha reiteratamente affermato che non occorrono formule sacramentali,bastando che la domanda risulti, anche implicitamente o indirettamente,dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramenteindividuato nella parte espositiva dell'atto introduttivo.Si è al riguardo precisato che la nullità della citazione ai sensidell'art. 164 cod. proc. civ. presuppone la totale omissione o l'assolutaincertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando ilpetitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivodell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinataa contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v.Cass., sez.

I, 25 settembre 2014, n. 20294).Si è ulteriormente posto in rilievo che il requisito dell’oggetto delladomanda “deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice dellaPag. 4 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a penadi nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente,risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizionidi apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire algiudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenzache non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza delladomanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, conesso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delleragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamentedifficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di unaprecisa linea di difesa)” (v.

Cass., sez.

I, 12 novembre 2003, n. 17023;Cass. civ., sez.

III, 28 agosto 2009, n. 18783; Cass., sez.

I, 29 gennaio2015, n. 1681; già in precedenza, Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n.3911; Cass., sez.

III, 12 gennaio 1996, n. 188).Si è altresì sottolineato che “la declaratoria di nullità della citazioneai sensi dell'art. 164, 4º comma, c.p.c. postula una valutazione dacompiersi caso per caso, […] dovendosi accertare se, nonostantel'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendereagevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiorispecificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa lineadifensiva” (v.

Cass., sez.

III, 21 novembre 2008, n. 27670), sì che,quando sia possibile individuare uno o più domande sufficientementeidentificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto dideterminazione di altre domande, malamente formulate nel medesimocitazione nella sua interezza, potendo la nullità della citazione esseredichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto(v.

Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n. 8077).1.2.

Orbene, va anzitutto osservato che “quando col ricorso percassazione è denunciato un vizio comportante la nullità della sentenzaPag. 5 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnata o del procedimento e, in particolare, si lamental'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, ilgiudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e lalogicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto,ma ha il potere di esaminare e valutare direttamente gli atti e i documentisui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmenteformulata” (v.

Cass., Sez.

Un., 8077/2012, cit.).Diversamente da quanto sostenuto dal giudice del primo grado cheha rigettato la domanda dell’Egel “perché assolutamente generica edindeterminata nel petitum” (a rigore si sarebbe dovuto dichiarare la nullitàdell’atto di citazione), il giudice dell’appello ha “dato atto della sufficientespecificazione dell’oggetto della domanda sin dall’atto introduttivo delgiudizio di primo grado; l’appellante, infatti, ha dichiarato di voler agireper ottenere la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione delcontratto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA], lamentandoche quest’ultimo non aveva adempiuto al proprio obbligo di consegna equantificando la somma richiesta a titolo di restituzione in euro 5.000,00;ha chiesto inoltre il riconoscimento di una ulteriore somma a titolo dirisarcimento del danno subito, da quantificarsi in via equitativa”.Nel pervenire a tale decisione, il giudice dell’appello ha esposto chel’attore aveva “precisato che l’importo versato all’appellato per lacompravendita dei pesi borbonici acquistati online tramite il sito e-commerce Ebay, pagato per mezzo di due bonifici di euro 3.000 cadauno,era di euro 6.000 comprensivo di spese di spedizione, chiarendo anche diaver limitato la richiesta di restituzione ad € 5000,00 per mantenere ladomanda nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace”.La decisione impugnata non presta il fianco alla censura svolta ed èconforme ai principi di diritto sopra riportati, posto che l’atto di citazioneconteneva una adeguata specificazione della “cosa oggetto delladomanda”, ossia la pretesa restituzione del prezzo versato, oltre ilrisarcimento del danno, a fronte del denunciato inadempimento da partePag. 6 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026del venditore, il quale non può certo ritenersi che fosse statonell’impossibilità di articolare le proprie difese, avendo intesoperfettamente il petitum richiesto sia in relazione alla domandarestitutoria, sia in relazione alla pretesa risarcitoria.D’altro canto, quanto eccepito dal Russo in primo grado afferiva alquantum della domanda attorea sulla base di soggettive considerazioni aproposito della determinazione forfettaria del prezzo di vendita, mentre lanullità ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., in relazione alla quale ilgiudice in prima udienza, una volta rilevata, deve disporre la rinnovazionedella citazione o l’integrazione della domanda, attiene al petitum nella suaduplice declinazione in senso formale (petitum immediato), ossia delprovvedimento chiesto dall’attore, e in senso sostanziale (petitummediato), ossia il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento.

Va,altresì, notato che “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda èvalidamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamentela somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato ititoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo ilconvenuto in condizione di formulare le proprie difese” (v.

Cass. sez.

III,28 maggio 2009, n. 12567).L’attore aveva precisato adeguatamente le domande svolte, inrelazione al fatto costitutivo della pretesa, ossia al riferito inadempimentoda parte del venditore, sì che eventuali incertezze in merito all’inclusione,o no, nell’ambito della somma complessivamente richiesta, nei limiti dellacompetenza del Giudice di Pace, del risarcimento del danno afferivano almerito delle domande, senza che sul rispetto del requisito in esamepossano aver influito eventuali puntualizzazioni rese nel corso del giudizio,al più esaminabili nella prospettiva del mutamento della domanda.2.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132,comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.Pag. 7 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ricorrente si duole essere la sentenza impugnata affetta damanifesta contraddittorietà, là dove il Tribunale, da un lato, ha rigettato ladomanda di condanna al risarcimento del danno svolta, dall’altro, lo hacondannato al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 “dichiaratamentecomprensivo di una quota proprio a titolo di risarcimento”, tanto più che insede di appello l’[OSCURATO:PERSONA] aveva precisato le causali che avrebberogiustificato il rimborso di euro 5.000: a) euro 3.000 per la mancataconsegna del secondo collo contenente i pesi mai arrivati; b) euro2.000,00 riguardanti i 22 pesi maltesi promessi a titolo di risarcimento insostituzione di quelli inizialmente pervenuti e risultati danneggiati.Il Tribunale, inoltre, è incorso in una seconda grave contraddizione,là dove a pagina 1 (ultime cinque righe) e a pagina 2 (righe da 6 a 17) hadato atto delle reciproche eccezioni e deduzioni, mentre a pagina 3 (riga17) ha riferito non esservi contestazione sulla ricostruzione del fatto.2.1.

Il motivo è infondato.In merito al controllo in sede di legittimità, deve ribadirsi che, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato”dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile“ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte èdestinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimocostituzionale” (v.

Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054; nonché“ex multis”, Cass., sez.

III, 20 novembre 2015, n. 23828; 5 luglio 2017,n. 16502; sez.

I, 30 giugno 2020, n. 13248).Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui laparte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienzaconfigurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quandoessa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento” (v., Cass., Sez.

Un., 3Pag. 8 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026novembre 2016, n. 22232; nonché, più di recente, Cass., sez. 6-V, 23maggio 2019, n. 13977), o perché non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingerela soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(v., Cass., sez.

I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., sez.

I, 7 aprile 2017, n.9105), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (v., Cass., sez.III, 12 ottobre 2017, n. 23940; sez. 6-III, 25 settembre 2018), ovveroconnotata da “affermazioni inconciliabili” (v., Cass., sez. 6-lav., 25 giugno2018, n. 16111; Cass., sez.

III, 25 settembre 2018; sez.

I, 25 giugno2021, n. 18311; Cass., sez.

III, 6 novembre 2023, n. 30579), mentre“resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione”(Cass., sez.

II, 13 agosto 2018, n. 20721).immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata”(Cass., Sez.

Un., 8053/2014 cit.), vale a dire “prescindendo dal confrontocon le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass., sez.

I, 20 giugno2018, n. 20955, non massimata; in senso conforme, più di recente, Cass.,sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090).2.2.

Il Tribunale non è incorso nella lamentata contraddizione, poiché,dichiarato l’inadempimento del Russo rispetto al contratto di vendita per laduplice violazione degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., lo ha condannato allarestituzione “delle somme corrisposte a titolo di pagamento del prezzo, daquantificarsi in euro 5.000”.Ha aggiunto il Tribunale: “va respinta, invece, la domanda dirisarcimento del danno del tutto genericamente allegato e rimasto sfornitodi prova”.

Dunque, non sussiste la dedotta contraddizione ascritta algiudice del gravame, poiché l’unica domanda accolta è stata quellarestitutoria del prezzo della vendita rimasta inadempiuta.Del pari infondata è la seconda censura, poiché là dove il Tribunale hascritto di non contestazione, ha fatto riferimento “alla ricostruzione delfatto, non contestato dalle parti”, sul rilievo che “la presente controversiaPag. 9 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026ha ad oggetto la responsabilità da inadempimento contrattuale,discendente dalla violazione dell’obbligo di consegna del bene venduto, aseguito del pagamento del prezzo pattuito; trattasi inoltre di vendita adistanza con trasporto di cose mobili” (pagina 3, terzo capoverso).L’indicata non contestazione non è in contrasto con quanto espresso apagina 1 (ultime cinque righe) e a pagina 2 (righe da 6 a 17), dove si èdato atto delle reciproche eccezioni e deduzioni.In altri termini, ferma la dialettica in ordine alla determinatezza, o no,della domanda, all’ammontare del preteso, all’ammissione dei mezzi diprova, all’assenza di prova circa la mancata ricezione dei plichi,all’ammontare del danno, all’avvenuta consegna della merce al vettore eall’ammissibilità dei mezzi istruttori, il Tribunale quando si è espresso intermini di non contestazione ha fatto riferimento “alla ricostruzione delfatto”, ossia alla pretesa responsabilità da inadempimento discendentedall’obbligo di consegna del bene a seguito del pagamento prezzo pattuito.3.

Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 ess. cod. proc. civ. in relazione alla disposta condanna alla rifusione dellespese dei due gradi di giudizio.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui è statadisposta la condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dellaterza chiamata.

Premesso che, diversamente da quanto ritenuto dalTribunale, aveva chiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ne fosseaffermata la responsabilità esclusiva con la manleva da qualsiasi richiestarisarcitoria, alla luce dei due precedenti motivi di ricorso e tenuto contodell’infondatezza dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbedovuto rigettare l’impugnazione, gravando quest’ultimo delle spese dientrambi i gradi.3.1.

Il motivo è inammissibile.Pag. 10 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ricorrente nell’intestazione del motivo ha richiamato l’art. 91 e ss.cod. civ., sì che spetterebbe a questa Corte provvedere a specificare qualesarebbe la norma asseritamente violata dal Tribunale.In ogni caso, il motivo è inammissibile perché del motivo diimpugnazione non ha la sostanza.

Trattasi di un non-motivo.Il ricorrente si limita a postulare che sarebbero stati male applicatil’art. 91 e ss. come conseguenza degli errori censurati con il primo e ilsecondo motivo.

Senonché, la parte della sentenza censurata sarebbecaduta in base art. 336, comma primo, cod. proc. civ., se fossero statiaccolti i primi due motivi o uno di essi.

Di qui l’inammissibilità del motivoin esame.4.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna parte controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Pag. 11 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidentePag. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eRomeo, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura a margine del controricorso,- intimata -Pag. 1 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 3543/2023 del Tribunale di Cataniapubblicata il 30.8.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Catania ilsignor [OSCURATO:PERSONA] ed esponeva di aver acquistato da quest’ultimo, aseguito di reperimento di una sua offerta su una piattaforma on line, deipesi borbonici per il prezzo complessivo di euro 6.000,00 corrispostimediante due bonifici di euro 3.000,00 ciascuno.Lamentava l’attore che il convenuto aveva inviato solo una parte deipesi, che presentavano difetti o erano danneggiati, e che in seguito nonaveva mai ricevuto i residui 33 pesi già pagati, nonché 22 pesi maltesipromessi dal venditore a titolo gratuito quale risarcimento per iprecedenti.Rimasti privi di riscontro i tentativi di componimento bonario,l’attore chiedeva l’accertamento dell’inadempimento da parte del Russo,l’indebito trattenimento delle somme versate, nonché la condanna allarestituzione di quanto versato e al risarcimento del danno per l’importocomplessivo di euro 5.000,00.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancatoesperimento della procedura di negoziazione assistita; nel merito chiedevail rigetto della domanda in quanto generica e indeterminata nel quantume, comunque, infondata attesa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., acui era imputabile in via esclusiva il mancato recapito dei pesi,chiedendone la chiamata in causa.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva e chiedeva il rigetto delledomande proposte nei suoi confronti.Con sentenza pubblicata il 27.2.2019 il Giudice di Pace di Cataniarigettava la domanda “perché assolutamente generica ed indeterminatanel petitum” e compensava le spese di lite.Pag. 2 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Il Tribunale di Catania con sentenza pubblicata il 30.8.2023, inparziale accoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], condannava il Russoal pagamento di euro 5.000,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo,gravandolo delle spese dei due gradi in favore di ciascun appellato.3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre VenerandoRusso, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 cod. proc.civ.Si duole che il tribunale abbia dichiarato la domanda attoreaconnotata da sufficiente specificazione dell’oggetto, mentre essa eraillegittimamente priva della specificazione del quantum in violazionedell’art. 164, comma quarto, cod. proc. civ.Infatti, con l’atto introduttivo aveva chiesto l’importo di euro5.000,00, includente una parte (non specificata) a titolo di restituzioneparziale del prezzo pagato e una parte (non specificata) a titolo dirisarcimento del danno.A fronte di tale richiesta, in sede di merito il Russo aveva contestatola domanda attorea “anche sotto il profilo del quantum, giacchédeterminata genericamente, oltre che in misura manifestamentesproporzionata”.L’[OSCURATO:PERSONA] aveva poi nel corso del giudizio di primo grado chiesto lacondanna alla restituzione “delle somme indebitamente trattenute neilimiti massimi della competenza per valore del Giudice di Pace”, mentre inappello aveva concluso per la condanna dell’appellato “alla restituzionePag. 3 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026delle somme indebitamente trattenute comprensiv[e] del risarcimento deldanno (equitativo) per la complessiva somma nella competenza di valoremassima del Giudice di Pace […]”.1.1. Il motivo è infondato.L’art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. prevede che la citazione ènulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito neln. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4)dello stesso articolo”.Il motivo, pertanto, porta in esponente la nullità dell’atto di citazioneper vizio relativo all’editio actionis di cui alla prima parte del commaquarto dell’art. 164 cod. proc. civ. e, quindi, la necessità che l’atto dicitazione contenga “la determinazione della cosa oggetto della domanda”.Il requisito di cui al n. 3 dell’art. 163 cod. proc. civ., ossia “ladeterminazione della cosa oggetto della domanda”, attiene in sensoformale al provvedimento richiesto dall’attore al giudice (c.d. petitumimmediato) e in senso sostanziale al bene della vita preteso (c.d. petitummediato).Relativamente alla modalità di indicazione del petitum, questa Corteha reiteratamente affermato che non occorrono formule sacramentali,bastando che la domanda risulti, anche implicitamente o indirettamente,dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramenteindividuato nella parte espositiva dell'atto introduttivo.Si è al riguardo precisato che la nullità della citazione ai sensidell'art. 164 cod. proc. civ. presuppone la totale omissione o l'assolutaincertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando ilpetitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivodell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinataa contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v.Cass., sez. I, 25 settembre 2014, n. 20294).Si è ulteriormente posto in rilievo che il requisito dell’oggetto delladomanda “deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice dellaPag. 4 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a penadi nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente,risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizionidi apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire algiudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenzache non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza delladomanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, conesso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delleragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamentedifficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di unaprecisa linea di difesa)” (v. Cass., sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023;Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; Cass., sez. I, 29 gennaio2015, n. 1681; già in precedenza, Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n.3911; Cass., sez. III, 12 gennaio 1996, n. 188).Si è altresì sottolineato che “la declaratoria di nullità della citazioneai sensi dell'art. 164, 4º comma, c.p.c. postula una valutazione dacompiersi caso per caso, […] dovendosi accertare se, nonostantel'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendereagevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiorispecificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa lineadifensiva” (v. Cass., sez. III, 21 novembre 2008, n. 27670), sì che,quando sia possibile individuare uno o più domande sufficientementeidentificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto dideterminazione di altre domande, malamente formulate nel medesimocitazione nella sua interezza, potendo la nullità della citazione esseredichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto(v. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077).1.2. Orbene, va anzitutto osservato che “quando col ricorso percassazione è denunciato un vizio comportante la nullità della sentenzaPag. 5 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnata o del procedimento e, in particolare, si lamental'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, ilgiudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e lalogicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto,ma ha il potere di esaminare e valutare direttamente gli atti e i documentisui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmenteformulata” (v. Cass., Sez. Un., 8077/2012, cit.).Diversamente da quanto sostenuto dal giudice del primo grado cheha rigettato la domanda dell’Egel “perché assolutamente generica edindeterminata nel petitum” (a rigore si sarebbe dovuto dichiarare la nullitàdell’atto di citazione), il giudice dell’appello ha “dato atto della sufficientespecificazione dell’oggetto della domanda sin dall’atto introduttivo delgiudizio di primo grado; l’appellante, infatti, ha dichiarato di voler agireper ottenere la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione delcontratto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA], lamentandoche quest’ultimo non aveva adempiuto al proprio obbligo di consegna equantificando la somma richiesta a titolo di restituzione in euro 5.000,00;ha chiesto inoltre il riconoscimento di una ulteriore somma a titolo dirisarcimento del danno subito, da quantificarsi in via equitativa”.Nel pervenire a tale decisione, il giudice dell’appello ha esposto chel’attore aveva “precisato che l’importo versato all’appellato per lacompravendita dei pesi borbonici acquistati online tramite il sito e-commerce Ebay, pagato per mezzo di due bonifici di euro 3.000 cadauno,era di euro 6.000 comprensivo di spese di spedizione, chiarendo anche diaver limitato la richiesta di restituzione ad € 5000,00 per mantenere ladomanda nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace”.La decisione impugnata non presta il fianco alla censura svolta ed èconforme ai principi di diritto sopra riportati, posto che l’atto di citazioneconteneva una adeguata specificazione della “cosa oggetto delladomanda”, ossia la pretesa restituzione del prezzo versato, oltre ilrisarcimento del danno, a fronte del denunciato inadempimento da partePag. 6 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026del venditore, il quale non può certo ritenersi che fosse statonell’impossibilità di articolare le proprie difese, avendo intesoperfettamente il petitum richiesto sia in relazione alla domandarestitutoria, sia in relazione alla pretesa risarcitoria.D’altro canto, quanto eccepito dal Russo in primo grado afferiva alquantum della domanda attorea sulla base di soggettive considerazioni aproposito della determinazione forfettaria del prezzo di vendita, mentre lanullità ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., in relazione alla quale ilgiudice in prima udienza, una volta rilevata, deve disporre la rinnovazionedella citazione o l’integrazione della domanda, attiene al petitum nella suaduplice declinazione in senso formale (petitum immediato), ossia delprovvedimento chiesto dall’attore, e in senso sostanziale (petitummediato), ossia il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento. Va,altresì, notato che “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda èvalidamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamentela somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato ititoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo ilconvenuto in condizione di formulare le proprie difese” (v. Cass. sez. III,28 maggio 2009, n. 12567).L’attore aveva precisato adeguatamente le domande svolte, inrelazione al fatto costitutivo della pretesa, ossia al riferito inadempimentoda parte del venditore, sì che eventuali incertezze in merito all’inclusione,o no, nell’ambito della somma complessivamente richiesta, nei limiti dellacompetenza del Giudice di Pace, del risarcimento del danno afferivano almerito delle domande, senza che sul rispetto del requisito in esamepossano aver influito eventuali puntualizzazioni rese nel corso del giudizio,al più esaminabili nella prospettiva del mutamento della domanda.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132,comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.Pag. 7 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ricorrente si duole essere la sentenza impugnata affetta damanifesta contraddittorietà, là dove il Tribunale, da un lato, ha rigettato ladomanda di condanna al risarcimento del danno svolta, dall’altro, lo hacondannato al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 “dichiaratamentecomprensivo di una quota proprio a titolo di risarcimento”, tanto più che insede di appello l’[OSCURATO:PERSONA] aveva precisato le causali che avrebberogiustificato il rimborso di euro 5.000: a) euro 3.000 per la mancataconsegna del secondo collo contenente i pesi mai arrivati; b) euro2.000,00 riguardanti i 22 pesi maltesi promessi a titolo di risarcimento insostituzione di quelli inizialmente pervenuti e risultati danneggiati.Il Tribunale, inoltre, è incorso in una seconda grave contraddizione,là dove a pagina 1 (ultime cinque righe) e a pagina 2 (righe da 6 a 17) hadato atto delle reciproche eccezioni e deduzioni, mentre a pagina 3 (riga17) ha riferito non esservi contestazione sulla ricostruzione del fatto.2.1. Il motivo è infondato.In merito al controllo in sede di legittimità, deve ribadirsi che, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato”dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile“ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte èdestinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimocostituzionale” (v. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054; nonché“ex multis”, Cass., sez. III, 20 novembre 2015, n. 23828; 5 luglio 2017,n. 16502; sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248).Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui laparte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienzaconfigurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quandoessa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento” (v., Cass., Sez. Un., 3Pag. 8 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026novembre 2016, n. 22232; nonché, più di recente, Cass., sez. 6-V, 23maggio 2019, n. 13977), o perché non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingerela soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(v., Cass., sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., sez. I, 7 aprile 2017, n.9105), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (v., Cass., sez.III, 12 ottobre 2017, n. 23940; sez. 6-III, 25 settembre 2018), ovveroconnotata da “affermazioni inconciliabili” (v., Cass., sez. 6-lav., 25 giugno2018, n. 16111; Cass., sez. III, 25 settembre 2018; sez. I, 25 giugno2021, n. 18311; Cass., sez. III, 6 novembre 2023, n. 30579), mentre“resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione”(Cass., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20721).immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata”(Cass., Sez. Un., 8053/2014 cit.), vale a dire “prescindendo dal confrontocon le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass., sez. I, 20 giugno2018, n. 20955, non massimata; in senso conforme, più di recente, Cass.,sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).2.2. Il Tribunale non è incorso nella lamentata contraddizione, poiché,dichiarato l’inadempimento del Russo rispetto al contratto di vendita per laduplice violazione degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., lo ha condannato allarestituzione “delle somme corrisposte a titolo di pagamento del prezzo, daquantificarsi in euro 5.000”.Ha aggiunto il Tribunale: “va respinta, invece, la domanda dirisarcimento del danno del tutto genericamente allegato e rimasto sfornitodi prova”. Dunque, non sussiste la dedotta contraddizione ascritta algiudice del gravame, poiché l’unica domanda accolta è stata quellarestitutoria del prezzo della vendita rimasta inadempiuta.Del pari infondata è la seconda censura, poiché là dove il Tribunale hascritto di non contestazione, ha fatto riferimento “alla ricostruzione delfatto, non contestato dalle parti”, sul rilievo che “la presente controversiaPag. 9 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026ha ad oggetto la responsabilità da inadempimento contrattuale,discendente dalla violazione dell’obbligo di consegna del bene venduto, aseguito del pagamento del prezzo pattuito; trattasi inoltre di vendita adistanza con trasporto di cose mobili” (pagina 3, terzo capoverso).L’indicata non contestazione non è in contrasto con quanto espresso apagina 1 (ultime cinque righe) e a pagina 2 (righe da 6 a 17), dove si èdato atto delle reciproche eccezioni e deduzioni.In altri termini, ferma la dialettica in ordine alla determinatezza, o no,della domanda, all’ammontare del preteso, all’ammissione dei mezzi diprova, all’assenza di prova circa la mancata ricezione dei plichi,all’ammontare del danno, all’avvenuta consegna della merce al vettore eall’ammissibilità dei mezzi istruttori, il Tribunale quando si è espresso intermini di non contestazione ha fatto riferimento “alla ricostruzione delfatto”, ossia alla pretesa responsabilità da inadempimento discendentedall’obbligo di consegna del bene a seguito del pagamento prezzo pattuito.3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 ess. cod. proc. civ. in relazione alla disposta condanna alla rifusione dellespese dei due gradi di giudizio.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui è statadisposta la condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dellaterza chiamata. Premesso che, diversamente da quanto ritenuto dalTribunale, aveva chiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ne fosseaffermata la responsabilità esclusiva con la manleva da qualsiasi richiestarisarcitoria, alla luce dei due precedenti motivi di ricorso e tenuto contodell’infondatezza dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbedovuto rigettare l’impugnazione, gravando quest’ultimo delle spese dientrambi i gradi.3.1. Il motivo è inammissibile.Pag. 10 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il ricorrente nell’intestazione del motivo ha richiamato l’art. 91 e ss.cod. civ., sì che spetterebbe a questa Corte provvedere a specificare qualesarebbe la norma asseritamente violata dal Tribunale.In ogni caso, il motivo è inammissibile perché del motivo diimpugnazione non ha la sostanza. Trattasi di un non-motivo.Il ricorrente si limita a postulare che sarebbero stati male applicatil’art. 91 e ss. come conseguenza degli errori censurati con il primo e ilsecondo motivo. Senonché, la parte della sentenza censurata sarebbecaduta in base art. 336, comma primo, cod. proc. civ., se fossero statiaccolti i primi due motivi o uno di essi. Di qui l’inammissibilità del motivoin esame.4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna parte controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Pag. 11 di 12Numero registro generale 6389/2024Numero sezionale 4454/2025Numero di raccolta generale 12098/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidentePag. 12 di 12
Sentenza Cassazione n. 12098/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris