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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13193/2026

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fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026MMR [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e RosamariaNicastro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Di TannoAssociati in via Crescenzio n. 14;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 4719/2022, depositata in data26/10/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;Con avviso di accertamento n.

TK503R305522/2015, notificato in data05/12/2016, la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate II di Roma (d’ora inpoi, anche “l’ufficio”) accertava per il 2011 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], esercente “proiezione cinematografica”, maggiori IRES,IRAP ed IVA dovute per € 17.160,00, € 3.007,00 ed € 13.104,00,rispettivamente, oltre sanzioni ed interessi.La ripresa scaturiva da una verifica della Guardia di Finanza che avevaevidenziato la fittizietà di una serie di fatturazioni, secondo i rilieviesposti nel P.V.C. conclusivo e regolarmente notificato allacontribuente.Condividendo le valutazioni dei verificatori, l’Ufficio riteneva che leprestazioni di stampa di brochure e volantini pubblicitari, di cui allefatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e Par.Se.C. di GianpieroCapasso per totali € 62.400,00, fossero oggettivamente inesistenti.Il recupero era impugnato dalla Società che lamentava i seguenti vizi:- violazione dell’art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973;r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026-violazione degli artt. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986, 5 del D.lgs.446/1997 e 19 del D.P.R. 633/1972.L’Ufficio si costituiva replicando alle censure e ribadendo la valenzaprobatoria degli indizi raccolti nel senso dell’inesistenza delle operazionifatturate.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.17244/45/2018, respinse il ricorso in base alle seguenti considerazioni:“…infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si censurasostanzialmente il merito della pretesa ritenendo che le operazioniritenute inesistenti siano invece effettive.Le contestazioni della società ricorrente, contenute nel ricorso e nellamemoria illustrativa, non valgono infatti a superare i rilievi effettuatidagli operanti e fatti propri dall'Ufficio le cui motivazioni sono daconsiderarsi più che sufficienti a ritenere che quelle prestazioni sianoin realtà inesistenti”.“Le motivazioni addotte dall'Ufficio sono da considerarsi molto più chesufficienti a ritenere le prestazioni oggetto delle fatture portate indeduzione dalla ditta ricorrente come inesistenti.

Infatti, riprendendo ilPVC della Guardia di Finanza, l'Ufficio ha fornito una serie di elementidi indubbia rilevanza sul piano indiziario e presuntivo circa l'inesistenzaoggettiva delle operazioni fatturate, quali:• l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte deiredditi/IVA nonché l'assenza di versamenti d'imposta, situazione fiscaletipica di imprese/società che vengono utilizzate allo scopo di farottenere indebiti vantaggi fiscali ai presunti clienti, utilizzatori di fattureper operazioni inesistenti;• l'assenza di un locale e/o di una struttura riconducibile alla Giadas.r.l. per lo svolgimento dell'attività di impresa nonché la mancanza dipersonale dipendente, collaboratori e macchinari;r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026• la mancanza di personale dipendente, collaboratori e macchinari delladitta "Parsec" di [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di aver preso inlocazione soltanto delle fotocopiatrici, così come persone del vicinatohanno dichiarato che effettivamente l'attività da questo svolta eraquella di fare fotocopie;• l'assenza di chiarimenti verbali sui rapporti commerciali intrattenuticon la MMR [OSCURATO:SOCIETA];• le risultanze delle movimentazioni bancarie, relative al conto correntenr. 108500001142 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] intestato a IlariManuele, rappresentante legale della MMR [OSCURATO:SOCIETA], che hanno messoin evidenza che sia la "[OSCURATO:SOCIETA]." che la ditta "Parsec" di GianpieroCapasso, ricevevano pagamenti con assegni e/o bonifici dalla [OSCURATO:SOCIETA] salvo poi rigirare parte di queste somme sul c/c sopra citatointestato al sig. [OSCURATO:PERSONA];• le dichiarazioni rese nell'esposto presentato in data 22 gennaio 2016dalle socie di minoranza della MMR [OSCURATO:SOCIETA], signore [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno asserito che le prestazioni descritte nellefatture emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla ditta "Parsec di GianpieroCapasso" nei confronti di MMR [OSCURATO:SOCIETA], risultano sconosciute;• il costo della pubblicità risultante dalle fatture contestate, pari intotale ad € 62.400,00, è "sproporzionato" rispetto a quello mediamentesostenuto dalle aziende concorrenti operanti nel medesimo settore; iverbalizzanti infatti, da informazioni assunte nei confronti di aziendeche gestiscono analoghe sale cinematografiche, hanno rilevato che perla pubblicità le stesse spendono in media non più di € 5.000,00all'anno.A fronte di tali corposi elementi gli elementi fomiti dalla ricorrente, cheeccepisce sostanzialmente soltanto la sua "buona fede", precisando diaver operato con la ordinaria diligenza richiesta in tali casi e che,pertanto, le violazioni tributarie commesse dai fornitori non possonor.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricadere sulla società acquirente, non possono avere l'effetto dallastessa agognato e ribaltare quanto è stato oggetto di accertamento daparte della Guardia di Finanza”.La contribuente propose appello, riproponendo in forma di motivi digravame gli assunti spesi in prime cure.L’Ufficio, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’appello dicontroparte e la conferma della prima decisione in quanto corretta.[OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 4719/12/2022,accoglieva l’appello della società sulla base delle seguenti motivazioni:“Ebbene, esaminando le dichiarazioni di parte contenute nel p.v.c."fonte" si evidenzia come l'aumento del fatturato - certamentericonducibile all'attività pubblicitaria- si sia verificato tra il 2012 (Euro1.202.383,00), il 2013 (Euro 1.296.241,00) ed il 2014 (Euro1.422.147,00), proprio sulla base di una campagna pubblicitaria(volantini, calendari, gadget, ecc.) a partire dall'ultimo quadrimestredel 2011.L'appellante ha depositato in giudizio parte di tale materiale per cuisull'effettività dei costi sostenuti non appare esservi dubbio alcuno.Tale convincimento appare poi rafforzato dall'ulteriore dichiarazione diparte (sempre contenuta nel p.v.c- "fonte") in cui si evince di uncambio di gestione a partire dal settembre 2011 in perfetta coincidenzacon la ricezione delle fatture per cui è causa in concomitanza con glianni in cui l'aumento del fatturato era stato più consistente e poteva,quindi, essere giustificato con una più intensa campagna pubblicitariache, a questo punto, deve ritenersi effettiva.Non si può fondatamente dubitare dell'effettività e congruenza dei costiper cui è causa tenuto conto -oltre dell'urgenza nella prestazione deiservizi richiesti- che, come osservato dall'appellante "nell'anno incontestazione (il 2011), la Società (oltre a fare aggiornarer.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026continuamente il proprio sito internet) faceva stampare, a finipromozionali, mediamente ogni settimana (salvo talune settimanedell'anno di minore importanza in assenza di uscite di film di primavisione):- brochure a tre ante recanti la programmazione del [OSCURATO:PERSONA](recanti all'interno anche il commento della trama di ogni film);- cartoncini con il film di punta della settimana con la mappa stradaledel cinema;- volantini a colori con le varie proposte dei film;- locandine che venivano affisse nei locali del cinema".E' da ricordare, infatti, che l'appellante svolge la propria attività inmaniera autonoma nel contesto di circuiti cinematografici caratterizzatida realtà di grandi dimensioni e, ciò nonostante, è riuscita adincrementare in maniera costante il proprio volume d'affari.La circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la PARSEC di [OSCURATO:PERSONA],per il periodo sottoposto a controllo, non avessero mai presentato ledichiarazioni fiscali e non avessero mai eseguito alcun versamento diimposta non può provare alcunché nei confronti dell'appellante,giacché l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto -semmai-dimostrare la conoscenza di tale circostanza in capo ad [OSCURATO:PERSONA].r.l., cosa che non ha fatto.Anche la circostanza che dai sopralluoghi effettuati nel mese di giugno2015 le ditte in parola non erano state rinvenute negli esercizi apertial pubblico in Roma è irrilevante poiché in questa controversia sidiscute dell'anno d'imposta 2011.Risulta, poi, in atti che la PARSEC (ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA]) eranodotati di "due macchine digitali XEROX (4127 e 242) dalla ESERVIZIS.p.A. del valore di € 40.320, oltre IVA al 20 per cento, per un totaledi € 48.384" (pag. 46 appello) proprio per svolgere le prestazioni di cuialle fatture contestate.r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026La questione relativa alla presenza di bonifici effettuati a favore del Sig.Manuele [OSCURATO:PERSONA] sul proprio conto corrente n. 1085000001142 accesopresso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nel 2012 dalSig.

Gianpiero CAPASSO e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata smentita dallamedesima G.d.F. che ha ritenuto giustificati i bonifici sottoosservazione di tale specifico conto corrente tant'è che gli stessi nonsono stati contestati nel successivo avviso di accertamento n.

TK501Anche le dichiarazioni delle socie di minoranza della società (MariaCristina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), effettuate in sede di "esposto" del 22gennaio 2016, sono inconferenti posto che avevano lavorato nel 2012per il [OSCURATO:PERSONA], mentre la presente controversia investel'annualità 2011.Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottopostaall'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevantia norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss.

D. Lgs. n. 546/1992 e gliargomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenutidal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei asupportare una conclusione di segno diverso…”.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente, che ha depositatoanche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 39 Dpr 600/73, 2697,2727 e 2729 c.c., 19 e 21 Dpr 633/72, 109 co.5 TUIR, ex art. 360 n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per nonaver valutato in maniera congiunta e coordinata i vari elementi indiziarir.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026posti a sostegno della ripresa fiscale, limitandosi ad una analisi parzialeun fatto (ingente spesa per prestazioni pubblicitarie) ritenuto “noto”,ma invece costituente il fulcro delle contestazioni mosse dall’ufficio,peraltro attribuendo ad esso, isolatamente considerato, una sicura edesclusiva efficienza causale con riferimento all’aumento di fatturatonell’anno di riferimento.1.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, afferma che “intema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti,laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimentologico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari,onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti ese la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d.convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, incassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c.,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzar.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del21/03/2022, Rv. 664316 - 01).Orbene, applicando tale insegnamento alla fattispecie concreta, deveevidenziarsi, preliminarmente, che la censura veicolata con il motivo inesame, lungi dall’impingere nel merito della valutazione degli elementiprobatori effettuata dal giudice di appello, critica la decisione nellaparte in cui ha fondato l’accoglimento del gravame della società sullaconsiderazione che l’effettività delle spese sostenute per la pubblicitàsarebbe dimostrata dall’aumento di fatturato a tale aumentoricollegabile.Senonché, così ragionando, il giudice di appello ha violato gli artt. 2727e 2729 c.c.Innanzitutto deve rilevarsi che l’effettività delle spese per la pubblicitànon può definirsi un fatto ignoto che può considerarsi provato partendodal fatto noto dell’aumento del fatturato della società: mancano, a talproposito, la gravità, la precisione e la concordanza delle presunzioni,visto che non è attendibile, sul piano logico, presumere l’effettivitàdella spesa per la pubblicità solo partendo dal dato dell’aumento difatturato, senza che si abbia una pluralità di fatti noti dai quali ricavarel’esistenza del fatto ignoto (effettività della spese per la pubblicità).Viceversa, il giudice di appello ha sottovalutato elementi fortementeindizianti circa l’insussistenza delle prestazioni pubblicitarieasseritamente fornite alla odierna contribuente: l’inesistenza dicomplessi aziendali facenti capo ai soggetti asseritamente fornitori; ilfatto che questi ultimi non presentassero le dichiarazioni fiscali; leretrocessioni di denaro poste in essere dai fornitori delle prestazionir.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026pubblicitari in favore dei soggetti legati alla società odiernacontribuente; le dichiarazioni rilasciate dalle socie di minoranza dellasocietà contribuente; la sproporzione dei costi per la pubblicitàasseritamente sostenuti dalla contribuente, con riferimento ai costimediamente sostenuti da altre imprese simili operanti nello stessomercato.Tali elementi devono essere valutati congiuntamente.La loro portata inferenziale va valutata singolarmente e, poi,globalmente onde valutare se essi siano in grado di convalidare la tesiposta alla base dell’avviso di accertamento.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “omesso esame di fattioggetto di discussione e decisivi, ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata laddove ha omesso diconsiderare che le prestazioni de quibus risultavano sconosciutesecondo quanto dichiarato da soggetti non solo facenti parte dellacompagine societaria, ma anche legati alla SRL da rapporto didipendenza già nel 2011.2.2.

Il motivo è fondato.Il giudice di appello ha omesso di valutare che le socie di minoranza,dalle cui dichiarazioni emergeva l’inesistenza delle prestazioni posta afondamento della ripresa fiscale di cui si tratta, lavoravano per lasocietà contribuente già nel 2011.La valutazione dell’attendibilità delle loro dichiarazioni, inoltre, non puòfermarsi di fronte all’esistenza di denunce e di conflitti tra i soci, madeve essere condotta unitamente alla valutazione degli altri elementiprobatori prodotti dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della ripresacontenuta nell’avviso di accertamento.3.

Il ricorso è fondato.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 del Lazio, in diversa composizione.r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 10Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7048/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026MMR [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e RosamariaNicastro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Di TannoAssociati in via Crescenzio n. 14;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 4719/2022, depositata in data26/10/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;Con avviso di accertamento n. TK503R305522/2015, notificato in data05/12/2016, la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate II di Roma (d’ora inpoi, anche “l’ufficio”) accertava per il 2011 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], esercente “proiezione cinematografica”, maggiori IRES,IRAP ed IVA dovute per € 17.160,00, € 3.007,00 ed € 13.104,00,rispettivamente, oltre sanzioni ed interessi.La ripresa scaturiva da una verifica della Guardia di Finanza che avevaevidenziato la fittizietà di una serie di fatturazioni, secondo i rilieviesposti nel P.V.C. conclusivo e regolarmente notificato allacontribuente.Condividendo le valutazioni dei verificatori, l’Ufficio riteneva che leprestazioni di stampa di brochure e volantini pubblicitari, di cui allefatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e Par.Se.C. di GianpieroCapasso per totali € 62.400,00, fossero oggettivamente inesistenti.Il recupero era impugnato dalla Società che lamentava i seguenti vizi:- violazione dell’art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973;r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026-violazione degli artt. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986, 5 del D.lgs.446/1997 e 19 del D.P.R. 633/1972.L’Ufficio si costituiva replicando alle censure e ribadendo la valenzaprobatoria degli indizi raccolti nel senso dell’inesistenza delle operazionifatturate.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.17244/45/2018, respinse il ricorso in base alle seguenti considerazioni:“…infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si censurasostanzialmente il merito della pretesa ritenendo che le operazioniritenute inesistenti siano invece effettive.Le contestazioni della società ricorrente, contenute nel ricorso e nellamemoria illustrativa, non valgono infatti a superare i rilievi effettuatidagli operanti e fatti propri dall'Ufficio le cui motivazioni sono daconsiderarsi più che sufficienti a ritenere che quelle prestazioni sianoin realtà inesistenti”.“Le motivazioni addotte dall'Ufficio sono da considerarsi molto più chesufficienti a ritenere le prestazioni oggetto delle fatture portate indeduzione dalla ditta ricorrente come inesistenti. Infatti, riprendendo ilPVC della Guardia di Finanza, l'Ufficio ha fornito una serie di elementidi indubbia rilevanza sul piano indiziario e presuntivo circa l'inesistenzaoggettiva delle operazioni fatturate, quali:• l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte deiredditi/IVA nonché l'assenza di versamenti d'imposta, situazione fiscaletipica di imprese/società che vengono utilizzate allo scopo di farottenere indebiti vantaggi fiscali ai presunti clienti, utilizzatori di fattureper operazioni inesistenti;• l'assenza di un locale e/o di una struttura riconducibile alla Giadas.r.l. per lo svolgimento dell'attività di impresa nonché la mancanza dipersonale dipendente, collaboratori e macchinari;r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026• la mancanza di personale dipendente, collaboratori e macchinari delladitta "Parsec" di [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di aver preso inlocazione soltanto delle fotocopiatrici, così come persone del vicinatohanno dichiarato che effettivamente l'attività da questo svolta eraquella di fare fotocopie;• l'assenza di chiarimenti verbali sui rapporti commerciali intrattenuticon la MMR [OSCURATO:SOCIETA];• le risultanze delle movimentazioni bancarie, relative al conto correntenr. 108500001142 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] intestato a IlariManuele, rappresentante legale della MMR [OSCURATO:SOCIETA], che hanno messoin evidenza che sia la "[OSCURATO:SOCIETA]." che la ditta "Parsec" di GianpieroCapasso, ricevevano pagamenti con assegni e/o bonifici dalla [OSCURATO:SOCIETA] salvo poi rigirare parte di queste somme sul c/c sopra citatointestato al sig. [OSCURATO:PERSONA];• le dichiarazioni rese nell'esposto presentato in data 22 gennaio 2016dalle socie di minoranza della MMR [OSCURATO:SOCIETA], signore [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno asserito che le prestazioni descritte nellefatture emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla ditta "Parsec di GianpieroCapasso" nei confronti di MMR [OSCURATO:SOCIETA], risultano sconosciute;• il costo della pubblicità risultante dalle fatture contestate, pari intotale ad € 62.400,00, è "sproporzionato" rispetto a quello mediamentesostenuto dalle aziende concorrenti operanti nel medesimo settore; iverbalizzanti infatti, da informazioni assunte nei confronti di aziendeche gestiscono analoghe sale cinematografiche, hanno rilevato che perla pubblicità le stesse spendono in media non più di € 5.000,00all'anno.A fronte di tali corposi elementi gli elementi fomiti dalla ricorrente, cheeccepisce sostanzialmente soltanto la sua "buona fede", precisando diaver operato con la ordinaria diligenza richiesta in tali casi e che,pertanto, le violazioni tributarie commesse dai fornitori non possonor.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricadere sulla società acquirente, non possono avere l'effetto dallastessa agognato e ribaltare quanto è stato oggetto di accertamento daparte della Guardia di Finanza”.La contribuente propose appello, riproponendo in forma di motivi digravame gli assunti spesi in prime cure.L’Ufficio, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’appello dicontroparte e la conferma della prima decisione in quanto corretta.[OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 4719/12/2022,accoglieva l’appello della società sulla base delle seguenti motivazioni:“Ebbene, esaminando le dichiarazioni di parte contenute nel p.v.c."fonte" si evidenzia come l'aumento del fatturato - certamentericonducibile all'attività pubblicitaria- si sia verificato tra il 2012 (Euro1.202.383,00), il 2013 (Euro 1.296.241,00) ed il 2014 (Euro1.422.147,00), proprio sulla base di una campagna pubblicitaria(volantini, calendari, gadget, ecc.) a partire dall'ultimo quadrimestredel 2011.L'appellante ha depositato in giudizio parte di tale materiale per cuisull'effettività dei costi sostenuti non appare esservi dubbio alcuno.Tale convincimento appare poi rafforzato dall'ulteriore dichiarazione diparte (sempre contenuta nel p.v.c- "fonte") in cui si evince di uncambio di gestione a partire dal settembre 2011 in perfetta coincidenzacon la ricezione delle fatture per cui è causa in concomitanza con glianni in cui l'aumento del fatturato era stato più consistente e poteva,quindi, essere giustificato con una più intensa campagna pubblicitariache, a questo punto, deve ritenersi effettiva.Non si può fondatamente dubitare dell'effettività e congruenza dei costiper cui è causa tenuto conto -oltre dell'urgenza nella prestazione deiservizi richiesti- che, come osservato dall'appellante "nell'anno incontestazione (il 2011), la Società (oltre a fare aggiornarer.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026continuamente il proprio sito internet) faceva stampare, a finipromozionali, mediamente ogni settimana (salvo talune settimanedell'anno di minore importanza in assenza di uscite di film di primavisione):- brochure a tre ante recanti la programmazione del [OSCURATO:PERSONA](recanti all'interno anche il commento della trama di ogni film);- cartoncini con il film di punta della settimana con la mappa stradaledel cinema;- volantini a colori con le varie proposte dei film;- locandine che venivano affisse nei locali del cinema".E' da ricordare, infatti, che l'appellante svolge la propria attività inmaniera autonoma nel contesto di circuiti cinematografici caratterizzatida realtà di grandi dimensioni e, ciò nonostante, è riuscita adincrementare in maniera costante il proprio volume d'affari.La circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la PARSEC di [OSCURATO:PERSONA],per il periodo sottoposto a controllo, non avessero mai presentato ledichiarazioni fiscali e non avessero mai eseguito alcun versamento diimposta non può provare alcunché nei confronti dell'appellante,giacché l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto -semmai-dimostrare la conoscenza di tale circostanza in capo ad [OSCURATO:PERSONA].r.l., cosa che non ha fatto.Anche la circostanza che dai sopralluoghi effettuati nel mese di giugno2015 le ditte in parola non erano state rinvenute negli esercizi apertial pubblico in Roma è irrilevante poiché in questa controversia sidiscute dell'anno d'imposta 2011.Risulta, poi, in atti che la PARSEC (ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA]) eranodotati di "due macchine digitali XEROX (4127 e 242) dalla ESERVIZIS.p.A. del valore di € 40.320, oltre IVA al 20 per cento, per un totaledi € 48.384" (pag. 46 appello) proprio per svolgere le prestazioni di cuialle fatture contestate.r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026La questione relativa alla presenza di bonifici effettuati a favore del Sig.Manuele [OSCURATO:PERSONA] sul proprio conto corrente n. 1085000001142 accesopresso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nel 2012 dalSig. Gianpiero CAPASSO e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata smentita dallamedesima G.d.F. che ha ritenuto giustificati i bonifici sottoosservazione di tale specifico conto corrente tant'è che gli stessi nonsono stati contestati nel successivo avviso di accertamento n. TK501Anche le dichiarazioni delle socie di minoranza della società (MariaCristina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), effettuate in sede di "esposto" del 22gennaio 2016, sono inconferenti posto che avevano lavorato nel 2012per il [OSCURATO:PERSONA], mentre la presente controversia investel'annualità 2011.Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottopostaall'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevantia norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gliargomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenutidal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei asupportare una conclusione di segno diverso…”.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente, che ha depositatoanche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 39 Dpr 600/73, 2697,2727 e 2729 c.c., 19 e 21 Dpr 633/72, 109 co.5 TUIR, ex art. 360 n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per nonaver valutato in maniera congiunta e coordinata i vari elementi indiziarir.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026posti a sostegno della ripresa fiscale, limitandosi ad una analisi parzialeun fatto (ingente spesa per prestazioni pubblicitarie) ritenuto “noto”,ma invece costituente il fulcro delle contestazioni mosse dall’ufficio,peraltro attribuendo ad esso, isolatamente considerato, una sicura edesclusiva efficienza causale con riferimento all’aumento di fatturatonell’anno di riferimento.1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, afferma che “intema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti,laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimentologico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari,onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti ese la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d.convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, incassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c.,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzar.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del21/03/2022, Rv. 664316 - 01).Orbene, applicando tale insegnamento alla fattispecie concreta, deveevidenziarsi, preliminarmente, che la censura veicolata con il motivo inesame, lungi dall’impingere nel merito della valutazione degli elementiprobatori effettuata dal giudice di appello, critica la decisione nellaparte in cui ha fondato l’accoglimento del gravame della società sullaconsiderazione che l’effettività delle spese sostenute per la pubblicitàsarebbe dimostrata dall’aumento di fatturato a tale aumentoricollegabile.Senonché, così ragionando, il giudice di appello ha violato gli artt. 2727e 2729 c.c.Innanzitutto deve rilevarsi che l’effettività delle spese per la pubblicitànon può definirsi un fatto ignoto che può considerarsi provato partendodal fatto noto dell’aumento del fatturato della società: mancano, a talproposito, la gravità, la precisione e la concordanza delle presunzioni,visto che non è attendibile, sul piano logico, presumere l’effettivitàdella spesa per la pubblicità solo partendo dal dato dell’aumento difatturato, senza che si abbia una pluralità di fatti noti dai quali ricavarel’esistenza del fatto ignoto (effettività della spese per la pubblicità).Viceversa, il giudice di appello ha sottovalutato elementi fortementeindizianti circa l’insussistenza delle prestazioni pubblicitarieasseritamente fornite alla odierna contribuente: l’inesistenza dicomplessi aziendali facenti capo ai soggetti asseritamente fornitori; ilfatto che questi ultimi non presentassero le dichiarazioni fiscali; leretrocessioni di denaro poste in essere dai fornitori delle prestazionir.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026pubblicitari in favore dei soggetti legati alla società odiernacontribuente; le dichiarazioni rilasciate dalle socie di minoranza dellasocietà contribuente; la sproporzione dei costi per la pubblicitàasseritamente sostenuti dalla contribuente, con riferimento ai costimediamente sostenuti da altre imprese simili operanti nello stessomercato.Tali elementi devono essere valutati congiuntamente.La loro portata inferenziale va valutata singolarmente e, poi,globalmente onde valutare se essi siano in grado di convalidare la tesiposta alla base dell’avviso di accertamento.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “omesso esame di fattioggetto di discussione e decisivi, ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata laddove ha omesso diconsiderare che le prestazioni de quibus risultavano sconosciutesecondo quanto dichiarato da soggetti non solo facenti parte dellacompagine societaria, ma anche legati alla SRL da rapporto didipendenza già nel 2011.2.2. Il motivo è fondato.Il giudice di appello ha omesso di valutare che le socie di minoranza,dalle cui dichiarazioni emergeva l’inesistenza delle prestazioni posta afondamento della ripresa fiscale di cui si tratta, lavoravano per lasocietà contribuente già nel 2011.La valutazione dell’attendibilità delle loro dichiarazioni, inoltre, non puòfermarsi di fronte all’esistenza di denunce e di conflitti tra i soci, madeve essere condotta unitamente alla valutazione degli altri elementiprobatori prodotti dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della ripresacontenuta nell’avviso di accertamento.3. Il ricorso è fondato.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 del Lazio, in diversa composizione.r.g. n. 7048/2024 a.c. 20/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7048/2024Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 13193/2026Data pubblicazione 07/05/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7048/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]