CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10839/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 139/Rg 16904 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessaria ai fini della configurazione dell'oltraggio, con frasi ingiuriose ed intimidatorie, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto alla presenza di altri detenuti per costringere i medici del Sert a convocare il ricorrente per un'audizione (pag. 3) come dichiarato dalle persone offese e dalle relazioni di servizio; ritenuto che anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva sia reiterativa e aspecifico in quanto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano nella specie pagg. 4 e 5), tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25 02 2010, Contardo, RV245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera sesora Il PrO