CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) CALAMIA Maria, nata ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) VULTAGGIO Pietro, nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trapani ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e VULTAGGIO Pietro avente ad oggetto la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto per il quale MULE' Maria (madre e suocera dei ricorrenti, nel frattempo deceduta), era stata condannata con sentenza irrevocabile emessa in data 28/11/1990 dal Pretore di Trapani - Sez. dist. Alcamo. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, la CALAMIA ed il VULTAGGIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, con riferimento alla parte di immobile (piano seminterrato) per il quale era stata presentata istanza di condono ai sensi della I. n. 326 del 2003. Si censura l'affermazione del Tribunale secondo cui l'art. 34 non poteva trovare applicazione, essendo l'intero immobile stato edificato in assenza di titoli abilitativi (e non in "parziale difformità"), dal momento che non era stata considerata la concessione in sanatoria ottenuta dai ricorrenti quanto al piano terra, che avevano ricevuto in donazione dalla MULE'. Tale silenzio motivazionale impediva di comprendere il percorso argomentativo del Tribunale, che avrebbe dovuto considerare - nell'ottica della "parziale difformità" di cui all'art. 34 - anche quanto assentito con la concessione in sanatoria. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dal responsabile dell'Ufficio urbanistica del comune di Alcamo. Si censura la mancata considerazione di quanto espressamente indicato, dal funzionario, in ordine al fatto che l'immobile avrebbe potuto ottenere il nulla osta dalla Soprintendenza dal momento che il vincolo era stato apposto in epoca successiva alla realizzazione dell'immobile. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, ritenendo le censure difensive complessivamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve anzitutto qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema di reati edilizi, la procedura di cd. "fiscalizzazione" dell'abuso, disciplinata dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione con riguardo alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che, non potendo essere demolite senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, sono tollerate nello stato in cui si trovano in funzione della sola conservazione di quest'ultima, mentre non è applicabile alle nuove unità abitative, implicanti aumento volumetrico e di superficie» (così da ultimo Sez. 3, n. 40565 del 03/10/2024, Carulli, Rv. 287157 - 01). Tale principio risulta pacificamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui non è controverso il fatto che l'intero immobile, per il quale è intervenuta la condanna nei confronti della dante causa dei ricorrenti, è stato realizzato in totale assenza di titoli abilitativi: è dunque evidente che il rilascio della sanatoria per il 2 piano seminterrato non può in alcun modo considerarsi circostanza idonea a "recuperare" il diritto ad avvalersi del procedimento di cui all'art. 34. 3. Le conclusioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle residue censure, ed impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 aprile 20