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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24024/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GUI (o REZGOUI) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato, in pendenza di domanda per l’affidamento in prova al servizio sociale,l'impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte di [OSCURATO:PERSONA],detenuto in espiazione della pena residua di anni tre, mesi undici e giorni otto direclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato quale cassiere diun’organizzazione dedita al traffico di cocaina ed eroina, attiva in Livorno dal 2007al 2010, interamente smantellata per effetto dei contributi offerti da duecollaboratrici di giustizia, che avevano disvelato la composizione soggettiva, i ruolidei sodali, le modalità operative, i tempi e i luoghi delle principali azioni delittuoseoggetto del programma associativo, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato chenon appariva ragionevole pretendere ulteriori chiarimenti o dichiarazionicollaborative a fronte di un quadro chiaro e ben delineato, di vicende esaurite edelimitate, avuto anche riguardo alle mansioni ascritte al condannato, il quale noninterveniva nelle fasi decisionali delle operazioni di acquisto e cessione dellostupefacente.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Firenze, denunciando vizio di motivazione.Evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del capo dell’organizzazione col ruolodi custode della cassa, era stato trovato in possesso di 114 mila euro, rappresentache il condannato avrebbe potuto e potrebbe tuttora fornire indicazioni sulladestinazione dei profitti illeciti dell’organizzazione, profilo in relazione al qualenulla è stato possibile accertare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’impossibilità dellacollaborazione riguardo alla condanna per il delitto previsto dall’art. 74 T.U. stup.,ricompreso tra i reati ostativi cosiddetti “di prima fascia” di cui all’art. 4-bis Ord.pen., commesso prima dell’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che hatrasformato in relativa, con oneri di allegazione per la parte e oneri istruttori peril giudice della sorveglianza, la presunzione legale assoluta di immanenza deicollegamenti criminali per il non collaborante, prevista dal precedente testo delladisposizione, il cui rigore era stato già attenuato dalla parziale declaratoria diillegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 253 del 2019 in materiadi permessi premio.In ossequio alla disciplina transitoria di cui all’art. 3 d.l. n. 162 del 2022, aicondannati per reati previsti dall’art. 4-bis Ord. pen. commessi prima della entratain vigore della novella i benefici possono essere concessi in caso di collaborazioneimpossibile e purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata.L’introduzione della collaborazione impossibile quale succedaneo dellacollaborazione effettiva, idoneo a superare la barriera posta dalla legge all’accessoai benefici per i responsabili dei reati di cui al primo comma dell’art. 4-bis cit., sideve alla Corte costituzionale, che ha esteso per via esegetica il concettonormativo di collaborazione irrilevante, fino a ricomprendervi le ipotesi in cui ilcontributo del condannato sia insignificante per la sua limitata partecipazione alfatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna (Corte cost. n. 357 del1994), nonché i casi di collaborazione inutile, per essere stato raggiunto insentenza l’accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità (Corte cost. n. 68del 1995).

In questi casi la collaborazione non è possibile perché non vi sonoinformazioni ulteriori da fornire agli inquirenti, oppure perché la posizione delcondannato all’interno del sodalizio criminale non gli consente di «conoscere fattie compartecipi pertinenti al livello superiore» (Corte cost. n. 306 del 1993).L’impossibilità della collaborazione, come già previsto dal comma 1-bisdell’art. 4-bis Ord. pen., nel testo antecedente all’entrata in vigore del citato d.l.n. 162 del 2022, discende dall’"integrale accertamento dei fatti e delleresponsabilità, operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitatapartecipazione al fatto criminoso", ossia da una situazione positivamente accertatadi compiuto disvelamento in tutti i loro aspetti delle vicende criminose, oggetto disentenza irrevocabile, o da un minore contributo fornito dal condannato alla lororealizzazione, così da essere impedito dal riferire informazioni utili ai finicollaborativi, fermo restando che non costituisce ipotesi di inesigibilità dellacollaborazione l'impossibilità di rendere una collaborazione processualmenterilevante determinata da condotta volontaria (Sez. 1, n. 24056 del 15/04/2015,Locatelli, Rv. 263976 – 01; Sez. 1, n. 11313 del 06/12/2017, dep. 2018, Gallo,Rv. 272611 - 01).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla concessionedi benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, aisensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., l’accertamento dell’impossibilità diun’utile collaborazione con la giustizia è circoscritto, stante il tenore letterale delladisposizione, alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazionimosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui èin esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulterioricontenuti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condottecriminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazioneeffettiva con la giustizia, di cui all’art. 58-ter, comma 1, Ord. pen. (Sez. 1, n. 7968del 08/01/2016, Cacalano, Rv. 266239-01; Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019,01).3.

Ai principi esposti non si è conformato il provvedimento impugnato, la cuimotivazione risulta carente poiché, a fronte di un ruolo tutt’altro che secondariodell’instante quale cassiere della congrega di narcotrafficanti, ha superato il datodella mancata collaborazione senza valutare adeguatamente la sussistenza diresidui spazi collaborativi e profili investigativi suscettibili di approfondimento, conparticolare riferimento alla destinazione dei profitti dell’attività illecita, aspettorilevante ai fini del compiuto accertamento delle dinamiche del reato associativoin relazione al quale è intervenuta condanna.Non va sottaciuto che l’assenza di condotte positive del condannato, rivoltead agevolare l’autorità giudiziaria nel far luce sul contesto plurisoggettivoinvestigato e sulle somme rinvenute nella sua disponibilità, era stata evidenziatanel parere reso al Tribunale di sorveglianza il 13 gennaio 2026 dal Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Firenze, espressamente richiamato nelprovvedimento impugnato, che tuttavia non ne ha tratto le necessarie inferenze,omettendo di confrontarsi compiutamente con un profilo potenzialmente decisivo.4.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di sorveglianza di Firenze.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Firenze.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GUI (o REZGOUI) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze hadichiarato, in pendenza di domanda per l’affidamento in prova al servizio sociale,l'impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte di [OSCURATO:PERSONA],detenuto in espiazione della pena residua di anni tre, mesi undici e giorni otto direclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato quale cassiere diun’organizzazione dedita al traffico di cocaina ed eroina, attiva in Livorno dal 2007al 2010, interamente smantellata per effetto dei contributi offerti da duecollaboratrici di giustizia, che avevano disvelato la composizione soggettiva, i ruolidei sodali, le modalità operative, i tempi e i luoghi delle principali azioni delittuoseoggetto del programma associativo, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato chenon appariva ragionevole pretendere ulteriori chiarimenti o dichiarazionicollaborative a fronte di un quadro chiaro e ben delineato, di vicende esaurite edelimitate, avuto anche riguardo alle mansioni ascritte al condannato, il quale noninterveniva nelle fasi decisionali delle operazioni di acquisto e cessione dellostupefacente.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Firenze, denunciando vizio di motivazione.Evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del capo dell’organizzazione col ruolodi custode della cassa, era stato trovato in possesso di 114 mila euro, rappresentache il condannato avrebbe potuto e potrebbe tuttora fornire indicazioni sulladestinazione dei profitti illeciti dell’organizzazione, profilo in relazione al qualenulla è stato possibile accertare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’impossibilità dellacollaborazione riguardo alla condanna per il delitto previsto dall’art. 74 T.U. stup.,ricompreso tra i reati ostativi cosiddetti “di prima fascia” di cui all’art. 4-bis Ord.pen., commesso prima dell’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che hatrasformato in relativa, con oneri di allegazione per la parte e oneri istruttori peril giudice della sorveglianza, la presunzione legale assoluta di immanenza deicollegamenti criminali per il non collaborante, prevista dal precedente testo delladisposizione, il cui rigore era stato già attenuato dalla parziale declaratoria diillegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 253 del 2019 in materiadi permessi premio.In ossequio alla disciplina transitoria di cui all’art. 3 d.l. n. 162 del 2022, aicondannati per reati previsti dall’art. 4-bis Ord. pen. commessi prima della entratain vigore della novella i benefici possono essere concessi in caso di collaborazioneimpossibile e purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata.L’introduzione della collaborazione impossibile quale succedaneo dellacollaborazione effettiva, idoneo a superare la barriera posta dalla legge all’accessoai benefici per i responsabili dei reati di cui al primo comma dell’art. 4-bis cit., sideve alla Corte costituzionale, che ha esteso per via esegetica il concettonormativo di collaborazione irrilevante, fino a ricomprendervi le ipotesi in cui ilcontributo del condannato sia insignificante per la sua limitata partecipazione alfatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna (Corte cost. n. 357 del1994), nonché i casi di collaborazione inutile, per essere stato raggiunto insentenza l’accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità (Corte cost. n. 68del 1995). In questi casi la collaborazione non è possibile perché non vi sonoinformazioni ulteriori da fornire agli inquirenti, oppure perché la posizione delcondannato all’interno del sodalizio criminale non gli consente di «conoscere fattie compartecipi pertinenti al livello superiore» (Corte cost. n. 306 del 1993).L’impossibilità della collaborazione, come già previsto dal comma 1-bisdell’art. 4-bis Ord. pen., nel testo antecedente all’entrata in vigore del citato d.l.n. 162 del 2022, discende dall’"integrale accertamento dei fatti e delleresponsabilità, operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitatapartecipazione al fatto criminoso", ossia da una situazione positivamente accertatadi compiuto disvelamento in tutti i loro aspetti delle vicende criminose, oggetto disentenza irrevocabile, o da un minore contributo fornito dal condannato alla lororealizzazione, così da essere impedito dal riferire informazioni utili ai finicollaborativi, fermo restando che non costituisce ipotesi di inesigibilità dellacollaborazione l'impossibilità di rendere una collaborazione processualmenterilevante determinata da condotta volontaria (Sez. 1, n. 24056 del 15/04/2015,Locatelli, Rv. 263976 – 01; Sez. 1, n. 11313 del 06/12/2017, dep. 2018, Gallo,Rv. 272611 - 01).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla concessionedi benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, aisensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., l’accertamento dell’impossibilità diun’utile collaborazione con la giustizia è circoscritto, stante il tenore letterale delladisposizione, alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazionimosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui èin esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulterioricontenuti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condottecriminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazioneeffettiva con la giustizia, di cui all’art. 58-ter, comma 1, Ord. pen. (Sez. 1, n. 7968del 08/01/2016, Cacalano, Rv. 266239-01; Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019,01).3. Ai principi esposti non si è conformato il provvedimento impugnato, la cuimotivazione risulta carente poiché, a fronte di un ruolo tutt’altro che secondariodell’instante quale cassiere della congrega di narcotrafficanti, ha superato il datodella mancata collaborazione senza valutare adeguatamente la sussistenza diresidui spazi collaborativi e profili investigativi suscettibili di approfondimento, conparticolare riferimento alla destinazione dei profitti dell’attività illecita, aspettorilevante ai fini del compiuto accertamento delle dinamiche del reato associativoin relazione al quale è intervenuta condanna.Non va sottaciuto che l’assenza di condotte positive del condannato, rivoltead agevolare l’autorità giudiziaria nel far luce sul contesto plurisoggettivoinvestigato e sulle somme rinvenute nella sua disponibilità, era stata evidenziatanel parere reso al Tribunale di sorveglianza il 13 gennaio 2026 dal Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Firenze, espressamente richiamato nelprovvedimento impugnato, che tuttavia non ne ha tratto le necessarie inferenze,omettendo di confrontarsi compiutamente con un profilo potenzialmente decisivo.4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di sorveglianza di Firenze. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Firenze.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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