CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 17/09/2021, la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 30/09/2020 del Tribunale di Messina, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento di un'autovettura in uso alla Polizia municipale del Comune di Messina parcheggiata sulla pubblica via e di interruzione di un servizio pubblico. 2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, rispettivamente, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla pena irrogata. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che: a) quanto al suo primo profilo, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), come è avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte d'appello di Messina ha dato conto di come la particolare gravità dei fatti attribuiti all'imputato - avuto riguardo alla condotta impudente del Piazzese che, per il solo fatto che nei suoi confronti, a seguito della commissione, da parte sua, di un illecito, era stata elevata una contravvenzione, aveva deciso di rivalersi compiendo gravi atti vandalici sull'autovettura della Polizia municipale - ostasse alla concessione del beneficio richiesto; b) quanto al secondo profilo del motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01), sicché la Corte d'appello di Messina deve ritenersi avere adeguatamente motivato che l'irrogazione di una pena base prossima al minimo edittale e di un contenuto aumento per la continuazione fossero da ritenere congrui, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità del reo, gravato da precedenti penali, indicativi della sua spiccata capacità a delinquere. 3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Messina per avere tale ente nominato due difensori, in violazione dell'art. 100 cod. proc. pen., i quali avevano «entrambi patrocinato in giudizio presenziando insieme in ogni udienza e depositando insieme le medesime conclusioni», con la conseguente «viola[zione del] diritto di difesa dell'imputato». Il motivo è inammissibile per genericità e per difetto di interesse. La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la nomina di due difensori della parte civile, in violazione della previsione di cui all'art. 100 cod. proc. pen., non determina alcuna nullità, ma la mera inefficacia della nomina del secondo difensore (Sez. 3, n. 14212 del 06/11/2019, dep. 2020, Pappalardo, Rv. 279010- 01; Sez. 5, n. 24560 del 21/04/2009, Fusco, Rv. 244097-01; Sez. 6, n. 39541 del 15/06/2005, Cultrera, Rv. 233475-01), La stessa Corte ha precisato che, qualora la parte civile sia assistita da due difensori, non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell'art. 100 cod. proc. pen., non essendo questa espressamente comminata dalla legge. Del resto, la ratio di tale disposizione non risulta assolutamente incentrata sull'esigenza di sottrarre l'imputato alla presenza di un numero di difensori della parte civile che ecceda quello ivi indicato, ma è tesa esclusivamente a soddisfare esigenze funzionali, evitando eccessivo affollamento, così come si legge nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale. Né, poi, si potrebbe richiamare l'art. 178 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altre parti private, atteso che si tratta di una norma di "garanzia" per la parte assistita e non di un precetto dettato anche allo scopo di impedire squilibri in relazione all'assistenza di ciascuna parte privata, scopo a cui provvede invece l'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., utilizzando lo strumento della revoca delle nomine in eccedenza (Sez. 6, n. 5773 del 15/02/1995, Corradin, Rv. 201672-01). È stato altresì affermato che, qualora la parte civile sia assistita da due difensori, non ricorre alcuna ipotesi di nullità. Infatti, a norma dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti. Peraltro, l'art. 100 cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione processuale (né di nullità, né di inammissibilità) nel caso che la parte civile nomini più di un difensore (Sez. 3, n. 5342 del 26/02/1998, Querin, Rv. 210864-01). La Corte d'appello di Messina, nel ritenere l'ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Messina, ancorché questo avesse nominato due difensori, si è correttamente uniformata a tali principi. A fronte di ciò, il motivo di ricorso risulta: da un lato, generico, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare quale sarebbe stato il pregiudizio che la nomina di due difensori, a opera della parte civile Comune di Messina, avrebbe arrecato al proprio diritto di difesa; dall'altro lato, carente di interesse, atteso che, come indicato dallo stesso ricorrente, i due difensori della parte civile «hanno rassegnato le medesime conclusioni», sicché si deve anche escludere che vi sia stata una duplicazione di richieste di risarcimento del danno derivante dai reati. 4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo, sotto un primo profilo, alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis e, sotto un secondo profilo, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena Il motivo è manifestamente infondato, atteso che: a) quanto al primo profilo, l'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen. - il quale primo comma, a sua volta, al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato» - con la conseguenza che appare corretta la motivazione della Corte d'appello di Messina là dove (a pag. 4 della sentenza impugnata) ha evidenziato come il danno cagionato all'autovettura del Comune di Messina non potesse essere considerato esiguo, tenuto conto che l'imputato ne aveva danneggiato numerose parti; b) quanto al secondo profilo del motivo, esso, alla luce del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, non risulta essere stato devoluto alla Corte d'appello di Messina, con le conseguenze che legittimamente tale Corte non ha motivato al riguardo e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. 5. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual